Incarto n.
80.2003.61

80.2003.68

Lugano

19 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2003

 

in materia di:                 revisione imposta comunale 2001

 

presentato da:

__________ _RICO0

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con sentenza del 10 gennaio 2003 la CDT dichiarava irricevibile per difetto di competenza la domanda di revisione dell’imposta comunale 2001 presentata dai coniugi __________ alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   che gli atti del procedimento venivano pertanto retrocessi per competenza al Municipio di __________;

 

                                     -   che il 20 marzo 2003 i coniugi __________ si confermavano nella domanda di revisione trasmessa per competenza da questa Camera al Municipio;

 

                                     -   che il 15 aprile 2003 il Municipio di __________ la respingeva, non essendo ravvisabile nella stessa nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 232 cpv. 1 LT;

 

                                     -   che con ricorso del 14 maggio 2003 __________ __________ contesta la suddetta decisione, contestando innanzi tutto in ordine la legittimazione del Municipio a stare in lite e nel merito contestando le considerazioni esposte in precedenti giudizi e di cui si dirà in seguito, per quanto necessario;

 

                                     -   che il Municipio di __________ con osservazioni del 21 maggio 2003 propone di respingere il ricorso;

 

                                     -   che con scritto pervenuto a questa Camera il 3 giugno 2003 __________ __________ ha retrocesso le osservazioni del Municipio di __________ del 21 maggio 2003 , accusando di malafede l’Autorità comunale;

 

                                     -   che il Municipio di __________ ha rinunciato a esprimersi in merito, ritenendo inconferente lo scritto giunto il 3 giugno 2003;

 

                                     -   che la legittimazione del Municipio a decidere l’istanza di revisione deriva dalla legge tributaria stessa, segnatamente dall’art. 299 LT, per il quale “contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’ imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica”;

 

                                     -   che il Municipio è quindi competente anche a decidere le domande di revisione che riguardano sue decisioni passate in giudicato, applicando, in virtù del rimando contenuto nell’art. 275 LT, le norme della Legge tributaria che disciplinano l’istituto della revisione;

 

                                     -   che, nel merito, l’istituto della revisione è retto dall’art. 232 LT;

 

                                     -   che, secondo il capoverso 1 di tale norma, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ ufficio se, tra l’altro:

a)     vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)     l’ autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c)      se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

 

                                     -   che questa Camera non può che confermare la decisione municipale impugnata: nel suo ricorso il ricorrente non indica né tanto meno prova l’esistenza di uno dei motivi di revisione sopra elencati, limitandosi invece a considerazioni di merito già note ed esaminate in precedenti istanze;

 

                                     -   che, in altre parole, la riproposta di argomenti già sollevati dissentendo dalle argomentazioni sviluppate in precedenti decisioni passate in giudicato è manifestamente inidonea a sostanziare una domanda di revisione;

 

                                     -   che pertanto il ricorso deve essere respinto con il seguito di tasse e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: