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Incarto n. |
Lugano 5 novembre 2004
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In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2004
in materia di: IC e IFD 2002
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presentato da: |
RI 1
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
La RI 1 con sede a __________ ha acquistato il 21 novembre 2000 un primo appartamento in Francia e il 26 giugno 2002 un secondo, che nel corso del 2003 è stato riunito al primo con la costruzione di una scala interna e altri importanti investimenti.
Nel 2001 la società è stata tassata sia per l’IC sia per l’IFD sul solo capitale di fr. 250'000.-. Nel 2002 invece l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha imposto d’ufficio la contribuente, per mancata presentazione della documentazione richiesta, malgrado richiamo, diffida e multa disciplinare, su di un reddito di fr. 48'700.- e su di un capitale di fr. 397'000.-. L’autorità di tassazione ha in sostanza ripreso d’ufficio alla contribuente interessi attivi per fr. 100'881.-, da cui ha poi dedotto le perdite dell’esercizio e quelle dei periodi precedenti (cfr. notifiche di tassazione del 19 aprile 2004).
1.2.
La contribuente, assistita dall’avv. RA 1, presentava reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio del presunto reddito e argomentando che l’attività era esercitata esclusivamente all’estero, che la tassazione non teneva conto del riparto internazionale e che comunque il presunto reddito era manifestamente sproporzionato all’entità del capitale minimo ritenuto.
L’UTPG con lettera del 15 giugno 2004 chiedeva allora al patrocinatore della contribuente di presentare entro il 29 giugno 2004 il dettaglio del conto immobili in Francia, il dettaglio del conto "Finanziamenti banca" e copia del contratto di credito __________ -Lugano. Il termine per la presentazione della chiesta documentazione veniva poi prorogato fino al 15 luglio.
Scaduto infruttuoso anche questo termine, l’UTPG con decisione del 6 agosto 2004 dichiarava irricevibile il reclamo sia in materia di IC sia in materia di IFD.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, chiede nuovamente l’annullamento delle notifiche di tassazione IC e IFD 2002, producendo in questa sede la documentazione invano richiesta a suo tempo dall’autorità di tassazione.
2.2.
L’UTPG, dal canto suo, ha presentato osservazioni, spiegando in particolare le ragioni che avrebbero fatto nascere l’impressione che il prestito in Francia non fosse altro che un prestito attivo a garanzia del finanziamento ipotecario diretto, oppure all’azionista o a persona vicina.
2.3.
In occasione dell’udienza del 19 ottobre 2004 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
3. 3.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’ autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
3.3.
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.4.
La giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d'ufficio si considera arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione d'ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d'ufficio viene confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d'ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).
4. 4.1.
Nel caso in esame, la notifica di tassazione è stata succintamente motivata, indicando tra l'altro che si trattava di una tassazione d'ufficio per mancata o insufficiente documentazione e motivazione, che vi erano delle prestazioni valutabili in denaro ad azionisti o persone vicine e che gli interessi attivi erano insufficienti.
Ricevuto il reclamo della contribuente, in cui veniva criticata la ripresa per adeguamento degli interessi attivi in quanto manifestamente sproporzionata, l'Ufficio di tassazione rinnovava alla contribuente l'invito a presentare la documentazione mancante, segnatamente il dettaglio del conto immobili in Francia, il dettaglio del conto Finanziamenti banca e copia del contratto di credito __________ -Lugano.
Il reclamo veniva poi dichiarato irricevibile, poiché il termine impartito per la presentazione della suddetta documentazione, per altro prorogato, era scaduto infruttuoso.
Così stando le cose, la decisione dell'Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo, sfugge a qualsiasi critica, poiché in effetti la ricorrente, a causa della sua mancata tempestiva collaborazione, non ha provato la manifesta inesattezza della tassazione, che invece sarebbe con ogni probabilità emersa, se avesse dato seguito al ripetuto invito di presentare determinati documenti.
4.2.
Vero è che la ricorrente muove e ha mosso all'udienza diverse censure all'UTPG, segnatamente la carenza di motivazione della notifica della tassazione, argomentando tra l'altro che se il dubbio del tassatore avesse portato sulla proprietà dell'immobile (della ricorrente o personale del suo azionista), sarebbe bastato chiedere un estratto catastale francese o copia dell'atto notarile di compravendita. Tant'è che la motivazione del reclamo, segnatamente l'invocazione della violazione delle regole relative al riparto internazionale, tradirebbe il disagio di fronte ad una motivazione carente della tassazione.
L'argomento non è di pregio, poiché la ricorrente, se del caso, avrebbe dovuto sollevare espressamente tale censura, lamentando di non poter motivare il reclamo.
In ogni caso la tassazione era motivata, seppur molto succintamente e faceva esplicito riferimento a interessi attivi sufficienti. Tenuto però conto che già nel corso della procedura di tassazione l'UTPG aveva richiesto diversa documentazione alla ricorrente, tra cui il dettaglio del conto "Immobili in Francia" e del conto "Finanziamento banca", come pure il contratto di credito con __________ -Lugano, la ricorrente non aveva che da produrre finalmente la chiesta documentazione e la tassazione sarebbe senza dubbio stata corretta, poiché sarebbe tra l'altro risultata evidente la titolarità della proprietà degli immobili in Francia.
Non solo, la produzione della chiesta documentazione avrebbe infatti consentito al fisco di scartare tutte le possibili ipotesi che avrebbero potuto sottendere un'operazione, che di primo acchito si presentava come insolita, segnatamente l'esistenza di un prestito attivo all'azionista.
4.3.
In queste condizioni la ricorrente è venuta meno in sede di reclamo al proprio obbligo di provare la manifesta inesattezza della tassazione, collaborando con l'autorità di tassazione, segnatamente indicando e fornendo le prove del caso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 480.-
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: