Incarto n.
80.2004.24

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2004

 

in materia di:                 tassa di registro fondiario

 

presentato da:

 __________ __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con atto notarile del 17 settembre 2003 __________ __________ __________ __________ (in seguito: __________) acquistava dalla Fondazione __________ der __________ __________ __________ la prt. n. __________ RFD di __________, di una superrficie totale di mq 17'943.-, al prezzo di fr. 3'500'000.-. Effettuata l'iscrizione, l'Ufficio del Registro fondiario di Bellinzona (in seguito: UR) il 17 ottobre 2003 emetteva una bolletta a titolo di tassa d'isczione di fr. 38'500.-, pari all' 11 permille del prezzo di vendita.

 

                                         1.2.

                                         Alptransit presentava reclamo in tempo utile all'UR chiedendo l'annullamento della tassa d'iscrizione, poiché, indipendentemente dal aftto che l'acquisto del fondo sarebbe avvenuto a titolo bonale, vi si opporrebbe l'artt. 92 LEspr.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 24 novembre 2003, argomentando che l'acquisto sarebbe avvenuto mediante un normale contratto di compravendita e non invece nel quadro di una formale procedura espropriativa.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione su reclamo dell'UR __________ presentava ricorso in tempo utile al Dipartimento delle istituzioni. Dopo aver ricordato la natura giuridica della società, avverte che l'acquisto è stato effettuato nell'ambito della pubblicazione del progetto per la costruzione della Galleria di base del __________ con relativi nodi a __________ e __________ e che la part. n. __________ RFD di __________ rientra tra quelle soggette a espropriazione. Chiede pertanto l'annullamento della tassa d'iscrizione.

 

                                         2.2.

                                         Il ricorso veniva respinto dalla Sezione del registro fondiartio e di commercio del Dipartimento delle istituzioni con decisione del 4 febbraio 2004, rilevando tra l’altro:

                                         “Per la realizzazione delle linee ferroviarie entrano in linea di conto la legge federale sulle ferrovie - LFer dei 20 dicembre 1957 - RS 742.101 (deposito e approvazione dei piani), nonché fa LEspr. L'art. 3 cpv. 2 LFer prevede che la procedura di espropriazione sia applicabile soltanto in caso di fallimento dei tentativi di acquisire i diritti necessari a trattative private o mediante ricomposizione particellare. A mente dell'autorita di prima istanza I'acquisizione della part. 17 RFD di Camorino si inserisce nell'ambito di una normale transazione, in quanto la ricorrente e entrata in possesso anche per esigenze proprie deI fondo in discorso sulla base di un atto di compravendita di natura convenzionale. La fattispecie esula quindi dalle viste degli artt. 92 LEspr., rispettivamente 14 del Decreto legislativo che stabilisce fa tariffa per le operazioni dei registro fondiario dei testo unico 21 luglio 1966 RL 4.1.4.2 DL TRF , che presuppongono invece l'apertura formale di una procedura espropriativa, il cui esito può approdare ad una decisione giudiziale anche in base ad un esperimento di conciliazione, oppure ad un accordo diretto fra le parti concluso in forma scritta e debitamente comunicato al presidente della Commissione federale di stima giusta l'art. 54 cpv. 1 LEspr., con conseguente passaggio di proprietà extratabulare ed originario (art. 656 cpv. 2 CCS). Solo su tale presupposto trova allora applicazione l'art. 92 LEspr., che stabilisce il prelievo di una mera tassa di cancelleria, ad esclusione quindi sia dell'imposta di mutazione che di una sola tassa amministrativa ai sensi dell'art. 954 CCS (...)”

                                         Il Dipartimento esclude inoltre l’applicazione dell’art. 10 Lgar, rifacendosi alla recente giurisprudenza di qeusta Camera.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ rinnova la richiesta di accogliere il ricorso e di stralciare la tassa d'iscrizione a RF.

                                         La ricorrente contesta l’interpretazione data dal Dipartimento all’art. 92 Lespr, che sarebbe troppo restrittiva. La pubblicaizone dei piani porterebbe infatti con sé pure l’apertura formale di una procedura esopropriativa, facendo presente che l’acquisto del fondo è avvenuto dopo la pubblicazione dei piani, per cui non si sarebbe più trattato di una normale transazione.

                                         Ma anche se tale interpretazione fosse infondata, l’accoglimento del ricorso si imporrebbe in virtù dell’art. 10 Lgar e dell’art. 21 LFFS. Non sarebbe per contro applicabile alla presente fattispecie, perché sostanzialmente diversa, la giurisrudenza della CDT richiamata dal Dipartimento.

 

                                         3.2.

                                         Il Dipartimento ha rinunciato a presentare osservazioni, confermandosi nelle motivazioni della propria decisione.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Va innanzi tutto ricordato che, secondo l’art. 92 Lespr., non possono essere richieste tasse di mutazione per il trasferimento della proprietà in seguito ad espropriazione; possono soltanto essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell’espropriante.

                                         Le Ferrovie federali svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie possono secondo l’art. 3 cpv. 1 e 2 Lferr., esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale. La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari a trattative private o mediante ricomposizione particellare.

 

                                         4.2.

                                         Dalla lettera dell’art. 3 cpv. 2 Lferr emerge chiaramente che le FFS possono far capo alla procedura espropriativa, solo se non riescono ad acquisire i diritti necessari a trattative private.

                                         Nel caso in esame, senza che metta conto esaminare ulteriormente la natura giuridica della ricorrente, è pacifico che __________ abbia acquistato la part. n. __________ di __________ a trattative private. L’acquisto, anche se previsto dalla pubblicazione del progetto per la costruzione della Galleria di base del __________, è quindi avvenuto al di fuori della procedura espropriativa disciplinata dalla legge e, meglio, a trattative private, per altro conformemente a quanto previsto dall’art. 3 cpv. 2 Lferr., per il quale la procedura espropriativa riveste per così dire carattere sussidiario rispetto alle trattative private e si applica solo in caso di loro insuccesso.

                                         Su questo punto la decisione impugnata va pertanto condivisa.

 

 

                                   5.   5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: