statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2004
in materia di: tassa di diffida
|
presentato da: |
__________ _RICO1 __________ __________
|
|
|
|
|
|
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 15 maggio 2003 l'Ufficio di tassazione diffidava il contribuente a presentare la dichiarazione d'imposta 2003A, prelevando nel contempo una tassa di cancelleria di fr. 30.-;
- che l'8 gennaio 2004 con scritto in lingua tedesca il contribuente contestava il prelevamento della tassa di diffida, argomentando d'aver trasmesso indilatamente all'Ufficio del sostegno sociale, perché procedesse negli incombenti;
- che con decisione del 30 gennaio 2004 l'Ufficio di tassazione dichiarava tardivo il reclamo del contribuente;
- che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, ribadendo d'aver trasmesso la dichiarazione d'imposta all'Ufficio del sostegno sociale due giorni dopo averla ricevuta;
- che con osservazioni del 4 marzo 2004 l'Ufficio di tassazione ribadisce che il reclamo è stato spedito dopo ben sette mesi dal ricevimento della decisione;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che dall'esame dell'incarto risulta che il contribuente ha trasmesso all'Ufficio del sostegno sociale la dichiarazione d'imposta 2003A solo dopo aver ricevuto la tassa di diffida, come risulta dal timbro apposto sul formulario, che reca la data del 16 maggio 2003;
- che così stando le cose il reclamo risulta palesemente tardivo, essendo stato presentato ben sette mesi dopo aver ricevuto la diffida e la relativa tassa, quindi ben oltre il termine, non prorogabile, di trenta giorni stabilito dai combinati disposti dell'art. 198 cpv. 5 e 206 LT;
- che pertanto è a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha dichiarato tardivo il reclamo;
- che in considerazione dell'indigenza manifesta del ricorrente, questa Camera astrae dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
|
terzi implicati |
|
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: