Incarto n.
80.2004.62

Lugano

14 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2004

 

in materia di:                 imposta annua intera di fine assoggettamento IC/IFD 2000

 

presentato da:

RI 1

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.1.1.
Il 17 ottobre 1991 il dott. __________ e __________, cittadino belga, firmavano un accordo di collaborazione da cui nasceva la __________. __________ non figurava tuttavia nell’organico della società semplice, in quanto cittadino straniero sprovvisto del permesso C. Nel corso del 1992 veniva poi stipulato un contratto che coinvolgeva nella società dal 1°  gennaio 1993 anche la dottoressa __________ con un capitale di fr.  200'000, fermo restando che per motivi di polizia delgi stranieri __________ continuava a non figurare in organico e nella contabilità. Il 13 dicembre 1992 veniva stipulata una convenzione tra __________, __________ e __________, da una parte e __________, dall’altra, in cui venivano definiti i compiti di quest’ultima nel quadro dell’istituto __________.

 

Il 14 settembre 1993 __________ e __________, che per il noto motivo figuravano proprietari al 50% ciascuno dell’istituto, vendevano la __________ a __________ e __________.

A fine 1995 il dott. __________ si vedeva costretto a riacquistare la quota del 50% di __________, per l’importo per il quale l’aveva ceduta e, meglio, per fr. 280'000. Dal 10 1996. risolto il noto problema, __________ entrava ufficialmente a far parte della società semplice __________ in ragione di un terzo, assieme al dott. __________. Infine, il 24 febbraio 2000,Renate RI 1 cedeva la propria quota di partecipazione di 1/3 a __________  per fr. 150'000 più interessi al 6.5% dal 31 dicembre 1999, data da cui la cessione aveva effetto.

 

                                         Il 30 aprile 2000 la contribuente lasciava la Svizzera.

 

                                         1.2.

                                         Il 12 marzo 2004 l'Ufficio di tassazione notificava pertanto alla contribuente un'imposta annua intera a fine assoggettamento secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD, in cui le veniva esposto un reddito imponibile di fr. 78'337.-, determinato deducendo dal prezzo della cessione di fr. 150'000.- il capitale al 1° gennaio 2000 di fr. 63'440.- e l’AVS del 9.5%, pari a fr. 8'223.-, dal profitto lordo di fr. 86'560.-.

 

                                         1.3.

                                         Il reclamo, presentato in tempo utile dalla contribuente, spiegando che l’importo ricavato le era servito per estinguere il debito verso la banca, veniva respinto con due distinte decisioni del 12 marzo 2004, argomentando che il “rimborso successivo di un debito costituisce un’operazione patrimoniale che fiscalmente esula da questo contesto” (n.d.r.: della determinazione del reddito imponibile).

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente l'azzeramento dell'utile di liquidazione, argomentando d’aver subito in tutta l’operazione una perdita netta di                 fr. 130'000.- e di essere stata costretta a cedere la sua quota di partecipazione per seguire suo marito all’estero per ragioni di lavoro e in particolare per il mutato contesto economico. Rileva inoltre che sarebbero stati negletti i costi relativi alla stipulazione del contratto, del pagamento dilazionato e del costo delle garanzie che le sarebbero state messe a disposizione per il mantenimento di un affidamento presso la banca.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall'ar-ticolo 17 capoversi 2 e 3 LT, le liquidazioni in capitale dell'artico-lo 37, gli indennizzi previsti dall'art. 22 lettere c) e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.

 

                                         3.2.

                                         A sua volta, secondo l'art. 47 cpv. 1 LIFD, di tenore sostanzialmente identico, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'art. 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.

 

                                         3.3.

                                         Secondo gli articoli 17 capoversi 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa fuori Cantone è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente (cfr. sul tema della realizzazione di elementi della sostanza commerciale, Reich, in Zweifel / Athanas [a cura di -], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, pp. 163 ss., in particolare p. 167; inoltre: Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, all'art. 21 cpv. 1 lett. d, cifra 147, p. 360; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339; CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.).

 

 

                                         3.4.

                                         Si considera quale utile in capitale o di liquidazione imponibile la differenza fra il provento netto ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e di diritti facenti parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di questi elementi della sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477; CDT 224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.; CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.).

                                         Di regola si esporrà, in caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività,  quale ricavo netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con l'alienazione o la realizzazione e come valore contabile, il valore risultante dall'ultimo bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 240; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 341). In caso di trasferimento di una ditta individuale mediante vendita, per cui l'azienda continua a esistere come entità economica, il trasferimento rimunerato comporta la realizzazione e la tassazione nella loro globalità delle riserve occulte esistenti. L'utile di cessione è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale degli attivi. Il titolare può vendere anche soltanto gli attivi e i passivi indispensabili per il funzionamento dell'azienda (Bernardoni / Duchini, op. cit., p. 557).

 

                                   4.   4.1.

                                         Orbene, la ricorrente non contesta il calcolo dell'utile che le è derivato dalla cessione della sua quota di partecipazione di 1/3 alla società semplice inizialmente paritaria di RI 1, __________ e __________ e in seguito di RI 1 (1/3) e __________ (2/3).

                                         L'Ufficio di tassazione si è d'altronde strettamente attenuto ai dati forniti dalla contribuente medesima e, meglio, a quelli risultanti dal contratto di cessione del 24 febbraio 2000 e dal bilancio 1999 della ____________________RI 1.

                                         Non solo, dal prezzo di cessione è stato dedotto il capitale della ricorrente, senza capitalizzare la sua quota di utile del 1999, che, in base agli accordi con l'autorità fiscale, è stato interamente tassato e capitalizzato a __________ __________.

 

                                         4.2.

                                         La ricorrente contesta l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che l'importo di fr. 150'000 le è servito per rimborsare il debito contratto con la banca.

                                         Come rilevato dall'Ufficio di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto modo di decidere (per tutte, CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.), le passività che il ricorrente fa valere non possono essere dedotte nel calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali somme di denaro, indipendentemente dal fatto che vadano a estinguere debiti privati o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.; CDT n. 80.96.00057 del 10 maggio 1996 in re A. B., confermata dal Tribunale federale con sentenza del 17 aprile 1997; recentemente CDT n. 80.2000.00104 del 2 ottobre 2000 in re E. R.).

                                         Non può quindi essere condivisa la tesi del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'utile conseguito sarebbe stato puramente cartaceo e non si sarebbe quindi praticamente materializzato.

                                         Che alla ricorrente non sia rimasto alcun residuo del ricavo della cessione della sua quota di partecipazione alla __________ - RI 1 non significa ancora che l'utile da lei conseguito sia stato puramente cartaceo. Ciò conferma semmai la tesi opposta ovvero la materializzazione dell'utile, tant'è che proprio la sua realizzazione ha consentito l’estinzione del debito verso la banca. Se infatti l'utile fosse davvero stato puramente cartaceo, come preteso, la ricorrente si troverebbe tuttora debitrice verso la banca di un importo di ca. fr. 160'000.-.

 

                                         4.3.

                                         Vero è che nel ricorso la ricorrente parrebbe far valere costi sopportati in relazione alla cessione della sua quota di partecipazione, in particolare in relazione al contratto, al pagamento dilazionato del prezzo pattuito e al costo di non meglio precisate garanzie che le sarebbero state messe a disposizione per il mantenimento di un affidamento presso la banca.

                                         Orbene, indipendentemente dal fatto che tali costi siano o non in relazione con la cessione, la ricorrente non ha fornito la prova né della loro entità, né che essi siano stati da lei sopportati, né tanto meno, soprattutto per le garanzie, dell’esistenza di un nesso con la cessione.

                                         Va comunque rilevato che l’UT nel calcolare l’utile non ha considerato l’interesse pattuito di fr. 9'750.- per il 2000 per il pagamento differito al 31 dicembre 2000 della prima rata di fr. 75'000.- e di fr. 4'875.- per il 2001 per il pagamento della seconda rata un anno dopo.

                                         Anche sotto questo profilo quindi la decisione non appare censurabile.

                                         In simili condizioni, questa Camera non può far altro che confermare le decisioni su reclamo in materia di IC e IFD contestate dal ricorrente. L'assenza di dati contabili e l'imposizione del reddito mediante valutazione d'ufficio durante diversi periodi non consentono altra soluzione.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: