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Incarto n. |
Lugano 1 marzo 2004
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In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2004
in materia di: IC/IFD 01/02
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presentato da: |
__________ e __________ __________, __________ __________ __________ __________
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano una perdita aziendale di fr. 39'027.- nel 1999 e di fr. 39'167.- nel 2000, derivante dalla gestione dell’hotel __________ __________ di __________.
Nella notifica di tassazione del 10 marzo 2003 l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva la perdita limitatamente a fr. 33'000.- di media annua.
1.2.
Con tempestivo reclamo del 9 aprile 2003 __________ __________ contestava tra le altre cose anche la riduzione della deduzione della perdita aziendale. Con decisione del 22 dicembre 2003 l’UT respingeva il reclamo , precisando che gli ammortamenti sull’immobile sono stati ammessi applicando il tasso degli anni precedenti, vale a dire il 4%.
2. .2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall’avv. __________, contestano nuovamente la riduzione della perdita, considerando adeguato un tasso di ammortamento del 5%, dal momento che in materia di alberghi i proprietari gerenti possono effettuare ammortamenti sull'immobile fino a un tasso massimo del 6%. Negano in particolare che negli esercizi precedenti sia sempre stato effettuato un ammortamento del 4%, precisando che invece oscillava a seconda dell’esercizio dal 4% al 6%.
3. 3.1.
Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento (art. 27 cpv. 1 LT; art 28 cpv. 1 LIFD).
In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi (art. 27 cpv. 2 LT; art. 28 cpv. 2 LIFD). Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1 (art. 27 cpv. 3 LT; art. 28 cpv. 3 LIFD)
3.2.
Il diritto fiscale tende a richiedere la presentazione di situazioni che si avvicinino il più possibile alla reale consistenza del risultato conseguito nel periodo di computo e conseguentemente all’effettivo stato patrimoniale della ditta alla fine di questo periodo. La diminuzione dovrà quindi corrispondere in linea di principio all’effettivo deprezzamento (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, Agno 1998, p. 122).
Per essere ammesso fiscalmente l’ammortamento deve innanzi tutto rispettare il principio della realtà, vale a dire essere giustificato dall’uso commerciale; deve inoltre riferirsi alla sostanza aziendale e non quindi alla sostanza privata; infine deve essere contabilizzato, essere cioè reso visibile mediante contabilizzazione (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 125).
3.3.
Di principio, l’ammortamento deve corrispondere all’effettiva perdita di valore che si è verificata durante il periodo di computo. Per ragioni di praticità e praticabilità del diritto, l’autorità fiscale allestisce delle apposite tabelle con tassi d’ammortamento stimati e differenziati a dipendenza del presunto ritmo di svalutazione annua riscontrato dai diversi tipi di sostanza fissa nell’ambito di varie categorie di attività aziendali (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 126).
Al riguardo, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato il 27 settembre 1994 il Promemoria A 1995 relativo agli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende commerciali, al quale si riferisce anche la Divisione delle contribuzioni. Esso ammette nel caso di alberghi e ristoranti un ammortamento del 6% sui soli edifici e del 4% sugli edifici e i terreni assieme.
4. 4.1.
Dall'esame dell'incarto dell'indivisa __________ /__________ /__________ / __________ risulta che la perdita nel 1999 è stata di fr. 195'000.- e che è stata accettata come tale dall'Ufficio di tassazione, che non ha effettuato alcuna ripresa sugli ammortamenti dell'albergo, poiché sono stati calcolati in fr. 180'000.-, pari al 4% (arrotondato alla decina di migliaia di franchi superiore) del valore complessivo dell'edificio e del terreno, entro i limiti consentiti dal Promemoria A 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per contro, nell'esercizio successivo (anno 2000) l'ammortamento è stato elevato al 5%, in contrasto con quanto previsto dal citato Promemoria. Per questa ragione la perdita di quasi fr. 196'000.- è stata ridotta a fr. 135'000.-. In effetti, l'ammortamento ammissibile del 4% su immobile e terreno del valore di fr. 4'095'000.- è di fr. 163'800.- invece dell'importo di fr. 233'000.- contabilizzato dall'indivisa, pari a poco meno del 6% del valore complessivo dell'albergo.
I due tassi d'ammortamento previsti dal citato Promemoria A dell'Amministrazione federale delle contribuzioni non costituiscono una forchetta entro la quale è possibile calibrare esercizio per esercizio l'ammortamento, ma due varianti massime: l'una, più elevata, nel caso di ammortamento sui soli edifici, l'altra, inferiore, nel caso di ammortamento su edifici e terreno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
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terzi implicati |
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: