Incarto n.
80.2004.85

Lugano

14 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2004

 

in materia di:                 IC/IFD 2003A

 

presentato da:

 RI 1   

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il 5 dicembre 2003 i coniugi RI 1 presentavano la dichiarazione d’imposta 2003 A, da cui emergeva tra l’altro un versamento di fr. 100'000.- ricevuto a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro che legava __________ RI 1 al signor __________ __________;

 

                                     -   che l’UT con decisione de12 febbraio 2004 imponeva la prestazione ricevuta con una imposta annua intera sui proventi straordinari secondo gli articoli 321e LT e 218 cpv. 1 e 2 LIFD;

 

                                     -   che il reclamo presentato da __________RI 1, in cui spiegava la vertenza sorta con l’ex datore di lavoro e la natura dell’indennizzo per lo scioglimento del contratto di lavoro e di locazione, veniva respinto dall’Ufficio di tassazione con due distinte decisioni del 25 giugno 2004, in cui si argomenta:

                                         Tra le casistiche che possono rientrare in quelle da considerare come reddito straordinario o unico da attività lucrativa dipendente rientra il riconoscimento di premi di fedeltà, di indennità di buona uscita o per rottura contrattuale. Di regola la corresponsione di un premio di fedeltà, di un'indennità di buona uscita o per rottura contrattuale e ritenuta di natura straordinaria. Ne consegue che I' importo di fr. 100.000.-, ricevuto dai coniugi RI 1 quale indennizzo onnicomprensivo a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa per la disdetta del rapporto di lavoro, rispettivamente di locazione, è da considerare come reddito straordinario in applicazione dei disposti degli art. 321d cpv. 2 LT e 218 cpv. 3 LIFD.

 

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi RI 1 chiedono la riforma delle suddette tassazioni, nel senso che venga imposto unicamente l’indennizzo di fr. 60'000.- relativo allo scioglimento del contratto di locazione, ma non quello di fr. 40'000.-, trattandosi di un’indennità versata a titolo di indennizzo per licenziamento abusivo;

 

-     che l’Ufficio di tassazione si è astenuto da prendere posizione;

 

                                     -   che il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto (art. 218 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   che i proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38;

 

                                     -   che le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte (art. 218 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   che per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente (art. 218 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   che anche per l'IC, i proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; sono riservati gli articoli 36, 37 e 38 (cfr. art.  321d cpv. 1 LT);

 

                                     -   che sono considerati proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente (art. 321d cpv. 2 LT);

 

                                     -   che, nel caso di esercizio di un'attività dipendente, rientrano nel novero dei redditi straordinari tutti quei redditi, che affluiscono al dipendente al di fuori della normale retribuzione della sua attività, per il riconoscimento di situazioni particolari o uniche, che non hanno carattere ricorrente, segnatamente la retribuzione di ore straordinarie, l'assegnazione di gratifiche annuali straordinarie, l'assegnazione di un bonus straordinario a fine anno, il riconoscimento di premi di fedeltà, di indennità di buona uscita o per rottura contrattuale, il versamento per attività accessorie, sporadiche e uniche (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, Agno 2003, pp. 29-32);

 

                                     -   che anche secondo la Circolare n. 6 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, del 20 agosto 1999, sul passaggio delle persone fisiche dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, il carattere straordinario di un reddito può risultare semplicemente dal carattere unico di un provento;

 

                                     -   che nel caso di specie alla ricorrente è stata riconosciuta un'indennità di fr. 38'232.-, arrotondata a fr. 40'000.-, corrispondente a otto mensilità di salario, a norma dell'art. 339c cpv. 2 CO;

 

                                     -   che, stando dunque al tenore stesso della convenzione sottoscritta dalla ricorrente e dal suo ex datore di lavoro, si tratta di un'indennità di partenza;

 

                                     -   che essa rientra quindi pacificamente tra le indennità che, se versate nel periodo di vuoto contributivo, configurano un reddito straordinario da attività dipendente e, meglio, dalla sua cessazione;

 

                                     -   che pertanto è a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha imposto anche questa componente dell'indennità globale di          fr. 100'000.- a titolo di provento straordinario;

 

                                     -   che nel ricorso la ricorrente afferma di aver dovuto sopportare delle spese legali per l'incasso dell'indennità complessiva;

 

                                     -   che, richiesta quindi da questa Camera di produrre la prova delle spese legali, ha lasciato decorrere infruttuoso il termine;

 

                                     -   che pertanto il ricorso va integralmente respinto.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: