Incarto n.
80.2004.96

Lugano

5 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 1 settembre 2004

 

in materia di:                 imposte comunali 2000, 2001, 2002 e 2003

 

presentato da:

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Comune di __________ notificava l' 11 giugno 2004 l'imposta comunale per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, in cui esponeva a RI 1 unicamente l'imposta immobiliare comunale di fr. 19'028.40, calcolata nell' 1 per mille su un valore di stima di fr. 19'028'400.-.

 

                                         1.2.

                                         RI 1, assistita da __________, presentava reclamo entro i termini di legge, con cui chiedeva lo stralcio dell'imposta immobiliare comunale, argomentando che l'immobile in territorio di Sementina è "posseduto esclusivamente in relazione con l'erogazione e la garanzia delle sue prestazioni", in relazione, quindi, dopo la ristrutturazione societaria, che ha portato alla costituzione di due società, RI 1 e la __________, di __________ " con l'assicurazione di base esente da imposta.

                                         Il Comune di __________ con decisione del 18 agosto 2004 respingeva il reclamo, fondandosi sull'art. 292 lett. a LT, per il quale non soggiacciono all’ imposta immobiliare gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d) ed alle casse malattia (art. 65 lett. e).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinata da RA 1r, propone nuovamente l'annullamento delle tassazioni in materia di imposta comunale dal 2000 al 2003, ribadendo sostanzialmente e sviluppando quanto già esposto nel ricorso. Degli argomenti addotti verrà detto ulteriormente, per quanto necessario.

 

                                         2.2.

                                         Il Comune di Sementina propone invece di respingere il ricorso, negando che l'immobile della ricorrente sia in relazione e a garanzia delle sue prestazioni, poiché l'immobile è affittato ad una Clinica, che esercita a carico della LAMal nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria e contestando inoltre che l'imposta immobiliare sia un'imposta speciale.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile (art. 291 cpv. 1 LT).

                                         Non soggiacciono all’imposta immobiliare gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale secondo l'art.. 65 lett. d LT e alle casse malattia secondo l'art. 65 lett. e LT (art. 292 lett. a LT).

 

                                         3.2.

                                         Rispetto all'elenco delle persone giuridiche esenti dalle imposte sull'utile e sul capitale secondo l'art. 65 LT, sono dunque soggette all'imposta immobiliare:

                                         Ø   le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale (lett. d);

                                         Ø   le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie (lett. e).

                                         L'art. 292 LT è stato ripreso dalla legge tributaria del 1976, rimasta in vigore fino alla fine del 1994. L'art. 263 LT 1976 prevedeva a sua volta queste due eccezioni all'esenzione delle persone giuridiche.

                                         È interessante osservare che nel 1986 l'art. 263 LT 1976 era stato modificato, per adeguarlo alla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). In particolare, tenuto conto dell'entrata in vigore dell'art. 80 cpv. 3 LPP, che ammette che i beni immobili delle istituzioni di previdenza professionale possano essere gravati con imposte immobiliari, il legislatore cantonale aveva riformulato l'art. 263 "con una terminologia più appropriata" (Messaggio n. 2980 del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato, concernente la modifica di alcune disposizioni della legge tributaria del 28 settembre 1976, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1985, vol. III, pp. 1420-1421). In tale occasione, il governo ticinese si era pure posto il problema dell'esenzione delle casse malati, giungendo alla conclusione che non fosse "opportuno concedere l'esenzione dall'imposta immobiliare anche alle casse ammalati poiché le stesse, pur svolgendo un'opera di interesse pubblico, hanno potuto edificare degli immobili dal valore di stima talvolta assai elevato grazie ai contributi degli aderenti ed agli utili conseguiti nel passato ed ancora attualmente per certi rami dell'assicurazione" (Messaggio cit., p. 1421).

                                         Non si dimentichi che, quando veniva intrapresa questa modifica della legge tributaria ticinese, non era ancora entrata in vigore né era stata ancora adottata la Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. fed., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

                                         L'esenzione delle assicurazioni contro la malattia deve dunque essere verificata anche alla luce del diritto federale.

 

                                         4.2.

                                         L'art. 80 cpv. 1 LPGA prevede che gli assicuratori e gli organi d’esecuzione siano esentati dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni nella misura in cui il loro reddito e la loro sostanza servono esclusivamente all’applicazione dell’assicurazione sociale, ad accordare o a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali. Tale norma, applicabile dal 1° gennaio 2003, ricalca alla lettera l'abrogato art. 17 cpv. 1 LAMal, cosicché, rispetto al regime precedente della LAMal, non è subentrata alcuna variazione (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, p. 811). In altre parole, l'esenzione fiscale non ha vigore, come per altro risulta chiaramente dai materiali legislativi, nei casi in cui una cassa malati offra prestazioni integrative e operi quindi al di fuori dell'ambito dell'assicurazione sociale (Zusatzversicherungen) (Kieser, op. cit. p. 811 ss, con riferimenti).

                                         La suddetta norma è di natura imperativa e non lascia all’ente pubblico, che preleva l’imposta, nessuno spazio per una libertà decisionale relativamente elevata. Il Comune non può dedurre dall’art. 17 LAMal, e dunque nemmeno dall’art. 80 cpv. 1 LPGA, una qualsivoglia autonomia (STF del 1° luglio 2004 in re Y. C., consid. 2.3.).

 

                                         4.3.

                                         Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla portata dell’art. 17 LAMal (e quindi anche dell’art. 80 LPGA, che lo ha sostituito), rilevando innanzi tutto che la LAMal del 18 marzo 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, ha introdotto una bipartizione dell’assicurazione malattia: da una parte, l’ assicurazione malattia sociale (l’assicurazione di base), che comprende l’assicurazione obbligatoria della cura medica e l’assicurazione facoltativa dell’indennità giornaliera e dall’altra, l’assicurazione integrativa e la riassicurazione, segnatamente l’assicurazione malattia semiprivata e privata (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3a).

                                         Dopo aver passato in rassegna le diverse combinazioni possibili per assolvere il duplice compito di assicuratore sociale e assicuratore privato da parte delle casse malati o delle compagnie private d’assicurazione, il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 17 LAMal prende le mosse, a differenza dalla prassi vigente in precedenza, da un’esenzione fiscale soltanto parziale e, meglio, limitata al solo ambito dell’assicurazione sociale. È quindi in questi termini che va interpretata la norma dell’art. 56 lett. f LIFD, per il quale sono esenti dall’imposta le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie e, di riflesso, l’art. 65 lett. e LT, di identico tenore, cui fa riferimento la norma dell’art. 291 cpv. 1 LT (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3b-c). In altre parole, nella misura in cui una cassa malati offre, accanto alle prestazioni dell’ assicurazione sociale di base, altre prestazioni (assicurazioni integrative o riassicurazione), i relativi valori patrimoniali e i relativi redditi non vanno “esclusivamente”, ma soltanto indirettamente all’ assicurazione sociale (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3c-aa). Una simile interpretazione resiste, secondo il Tribunale federale, sia a un’interpretazione grammaticale, sia a un’interpretazione di conformità costituzionale, sia a un’interpretazione sistematica (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3c).

                                         Concludendo, il Tribunale federale ha annullato il giudizio cantonale, precisando che  - nel caso di una cassa malati che concede sia prestazioni obbligatorie (assicurazione sociale) sia prestazioni facoltative (prestazioni integrative) -  gli immobili locati a terzi non possono beneficiare dell’esenzione fiscale senza prima esaminare in che misura queste due proprietà immobiliari siano da attribuire, alla luce di una esame dei conti, al settore dell’assicurazione sociale e ha quindi retrocesso gli atti all’amministrazione cantonale delle contribuzioni affinché procedesse all’attribuzione degli immobili all’una o all’altra forma assicurativa (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 4b).

                                         Ne viene, in conclusione, che solo le assicurazioni integrative (e la riassicurazione) offerte dalle cassa malati o dalle assicurazioni private non beneficiano dell’esenzione fiscale; ne beneficia invece l’assicurazione di base.

 

                                         4.4.

                                         Va infine rilevato che l’esenzione si estende a tutte le imposte dirette, vale a dire le imposte ordinarie che colpiscono il contribuente secondo la sua capacità contributiva, sia le imposte speciali di carattere reale, come per es. l’imposta sugli utili immobiliari e l’imposta immobiliare comunale, che colpiscono il contribuente senza riferimento alla sua capacità contributiva, ma unicamente all’utile immobiliare scaturito dalla singola operazione, risp. all’oggetto dell’imposta, come pure alle imposte di successione e donazione.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Orbene, nel caso in esame, a differenza di quello giudicato dal Tribunale federale, il gruppo __________ risulta suddiviso sin dalla metà degli anni novanta del secolo scorso in tre distinte assicurazioni:

                                         Ø   la RI 1, che pratica l’assicurazione sociale contro le malattie secondo la LAMal e offre inoltre prestazioni nel campo della perdita di guadagno occasionata dalla malattia (indennità giornaliere), la maternità, l’infortunio, l’invalidità e la morte;

                                         Ø   la __________, che invece offre, sempre nel contesto dell’assicurazione contro le malattie, prestazioni integrative, eccezione fatta dell’assicurazione sulla vita;

                                         Ø   la __________, che pratica le assicurazioni in tutti i settori esclusa l'assicurazione sulla vita.

 

                                         5.2.

                                         Come altre casse malati, anche __________ ha optato per un modello che prevede due distinte società che operano nel settore dell’assicurazione contro le malattie, l’una nel campo dell’assicurazione sociale di base, l’altra nel settore delle assicurazioni integrative.

                                         L’immobile di __________ appartiene pacificamente a RI 1, vale a dire alla società che pratica e gestisce l’assicurazione sociale obbligatoria.

                                         In simili condizioni poco importa che l’immobile sia ceduto in locazione a terzi e nemmeno che lo sia a una società che gestisce una clinica. Né mette conto stabilire, proprio per la bipartizione scelta dal gruppo __________, se l’immobile serva a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 agosto 2004 e le relative  notifiche di tassazione dell’imposta comunale degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 sono annullate.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Il Comune di Sementina verserà alla ricorrente un importo di fr. 1000 (mille franchi) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

 

 

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: