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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 dicembre 2006 contro la decisione del 22 novembre 2006 in materia di IC e IFD 2005. |
Fatti
A. RI 1 , padre di quattro figli, è separato dal mese di aprile del 2001.
Nella dichiarazione fiscale 2004, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 8’000.– a titolo di alimenti versati alla moglie __________, oltre alle deduzioni sociali di fr. 42’000.– per figli a carico e fr. 1'800.– per figli agli studi.
B. Notificando la tassazione IC/IFD 2004 al contribuente, con decisione del 4 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ammetteva la deduzione degli alimenti per i figli minorenni, mentre negava le deduzioni per figli a carico e figli agli studi, argomentando che era stata presa in considerazione la situazione al 31 dicembre 2005.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 settembre 2006, riproponendo la richiesta di poter beneficiare delle deduzioni sociali, per il fatto che durante il periodo fiscale 2005 egli aveva avuto in affidamento i figli dal 1° gennaio al 6 novembre, cioè durante l’85% dell’anno.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 22 novembre 2006, nella quale ribadiva che “per la determinazione delle deduzioni sociali fa stato la situazione al 31 dicembre, rispettivamente alla fine dell’assoggettamento”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che definisce “incomprensibile” alla luce del fatto che i figli gli sono stati affidati per la maggior parte dell’anno.
In data 17 aprile 2007 è pervenuta una dichiarazione con cui la moglie del ricorrente conferma che “nel periodo di assoggettamento 1.01.05 – 31.12.05 i nostri figli __________ hanno trascorso presso il domicilio del padre la maggior parte del periodo infrasettimanale. Questo fino alla sentenza del Giudice emessa a ottobre 2005 che affidava i ragazzi a me a partire dal 6.11.2005”. Su tale base, __________ t afferma di rinunciare alle deduzioni “a favore di RI 1”.
Diritto
1. 1.1.
Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento".
1.2.
Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 all’art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin, loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112). Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT N. 80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso (CDT N. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003 n. 3t). In un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un contribuente che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2 dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).
2. 2.1.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 3 ottobre 2002 il contribuente e la moglie hanno sottoscritto un accordo privato secondo cui:
- essendo essi entrambi domiciliati a __________ e lavorando al 70% la moglie ed al 50% il marito, “i figli vivranno una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre”;
- dal 1° novembre 2002, il marito si è impegnato a versare alla moglie, quale contributo mensile di mantenimento per ogni figlio fr. 360.– più la metà degli assegni per i figli, cioè un importo complessivo di fr. 1'806.–.
Dalla dichiarazione fiscale 2004, emerge poi che la situazione si è modificata di fatto a partire dal 1° marzo 2004, quando la custodia dei figli è stata assunta al 100% dal contribuente fino al 5 novembre 2005. In conseguenza di tale modifica, egli non ha più versato alcun contributo alimentare alla moglie, per il mantenimento dei figli.
Infine, con un decreto del 27 ottobre 2005, il pretore di Lugano, “nell’imminenza del cambio di affidamento”, ha obbligato il contribuente a “versare, nelle mani di __________, in via anticipata entro il 5 del mese, la prima volta per novembre 2005, l’importo mensile di fr. 1'000.– per ciascuno dei quattro figli”.
2.2.
Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 8'000.– per gli alimenti versati nei mesi di novembre e dicembre. Ha poi fatto valere le deduzioni sociali di fr. 42'000.– per figli a carico e di fr. 1'800.– per figli agli studi.
L’autorità di tassazione gli ha concesso la deduzione degli alimenti, negandogli per contro le deduzioni sociali. Ha ritenuto infatti che al momento determinante (31 dicembre 2005) il contribuente non adempisse le condizioni per beneficiare di tali agevolazioni, per il fatto che i figli vivevano presso la madre.
2.3.
Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007), le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall'ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l'essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l'autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD. Inoltre, se esercita l'autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L'altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Le stesse regole si ritrovano nella legge cantonale, applicabile ai fini dell’imposta cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34 cpv. 1 lett. a, 35 cpv. 2 e 53 LT).
Nella stessa sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È dunque solo il genitore che riceve la pensione alimentare e l'utilizza per i bisogni del figlio che si considera come contribuente che provvede al sostentamento e che ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza n. 2A.683/2006 consid. 5.2 e 5.3).
2.4.
Se si esamina la decisione impugnata alla luce dei principi appena illustrati, appare evidente che essa è del tutto conforme alla legge ed alla giurisprudenza applicabili. Certo, può apparire penalizzante il fatto che al ricorrente, che ha avuto la custodia dei figli, almeno di fatto, per oltre dieci mesi nel corso dell’anno, vengano negate le deduzioni sociali e l’applicazione dell’aliquota per coniugati. Lo svantaggio è tuttavia riconducibile alla regola, precedentemente ricordata, per cui momento determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.
Va tuttavia osservato che tale svantaggio è almeno parzialmente attenuato dalla circostanza che il ricorrente ha potuto dedurre integralmente gli alimenti versati nei mesi di novembre e dicembre. In una certa misura, egli è poi stato avvantaggiato nel periodo fiscale precedente, quando ha potuto godere delle deduzioni sociali integrali, pur avendo avuto la custodia dei figli solo a partire dal mese di marzo; inoltre, ha beneficiato della deduzione degli alimenti versati nei primi mesi dell’anno.
2.5.
In tale quadro, è del tutto ininfluente la dichiarazione della moglie del ricorrente, inviata durante la procedura di ricorso, da cui emerge la sua disponibilità a rinunciare alle agevolazioni fiscali in discussione a favore del marito.
Infatti, in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo, 2002, p. 2).
Delle conseguenze fiscali della custodia dei figli le parti potranno, eventualmente, tener conto nell’ambito della discussione delle conseguenze economiche del divorzio.
3. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: