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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 ottobre 2007 contro la decisione del 17 ottobre 2007 in materia di multa disciplinare. |
Fatti
- in data 15 giugno 2007, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) indirizzava alla RI 1 una “richiesta di chiarimenti e di documentazione legate alla verifica fiscale esperita sugli esercizi 2002, 2003, 2004, nonché in merito ai bilanci 2005 successivamente presentati”;
- entro il 29 giugno 2007 la contribuente avrebbe dovuto trasmettere all’UTPG diversi documenti contabili in relazione ad “altri debiti” a breve ed a lungo termine;
- la lettera in questione avvertiva che, in caso di inosservanza dell’invito, alla contribuente avrebbe potuto essere inflitta una multa e si sarebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio;
- con scritto del 27 giugno 2007, la rappresentante contrattuale della contribuente si rivolgeva all’UTPG, informandolo che stava raccogliendo la documentazione necessaria e chiedendo una proroga del termine per presentarla fino alla fine di agosto 2007, in quanto i responsabili erano assenti fino alla fine di luglio;
- l’UTPG rispondeva con lettera del 6 luglio 2007, comunicando alla contribuente che “in via del tutto eccezionale” le concedeva una proroga fino al 31 luglio 2007 per l’inoltro della documentazione e riproponendo altresì le comminatorie per l’eventuale inosservanza del termine;
- con decisione del 22 agosto 2007, l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della documentazione richiesta e rinnovava la diffida a presentare gli atti indicati;
- la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 agosto 2007, argomentando di avere chiesto una proroga fino alla fine di agosto ma di averla ottenuta solo fino a fine luglio;
- secondo la reclamante, essa avrebbe poi ottenuto una ulteriore proroga verbale “di alcuni giorni”, scaduta la quale avrebbe ancora cercato di contattare il funzionario incaricato “per delle delucidazioni in merito alla richiesta di informazioni, ma senza risultato, in quanto quest’ultimo era assente per vacanze fino al 19 agosto”;
- l’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 17 ottobre 2007, nella quale osservava in particolare che il funzionario interpellato, al ritorno dalle vacanze il 20 agosto 2007, aveva “fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per mettersi in contatto telefonico” con il rappresentante della contribuente, senza risultato;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare, riproponendo sostanzialmente gli argomenti già contenuti nel reclamo e sottolineando l’incompatibilità della proroga concessa dall’UTPG con la presenza in studio della persona responsabile;
- la ricorrente lamenta inoltre di essere già stata oggetto di due verifiche fiscali per gli stessi esercizi e che la documentazione richiestale è già stata più volte messa a disposizione;
- infine la contribuente censura la violazione del diritto di essere sentita, per il fatto che non è stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo;
- la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il ricorso, con osservazioni del 5 dicembre 2007;
- all’udienza del 1° aprile 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, l’autorità di tassazione aveva richiesto alla ricorrente la produzione di documentazione relativa a debiti risultanti dal bilancio;
- nella sua lettera del 27 giugno 2007, con cui chiedeva di prorogare il termine attribuitole, la contribuente non aveva messo in discussione la legittimità e la proporzionalità della richiesta di documentazione rivoltale dall’autorità di tassazione, limitandosi come detto a fare riferimento all’assenza dei “responsabili” fino alla fine di luglio del 2007;
- la richiesta di documentazione indirizzata alla contribuente era fondata sugli articoli 200 LT e 126 LIFD, secondo cui il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2);
- in questa prospettiva, appare senz’altro giustificata la richiesta di documentare i debiti della contribuente;
- il fatto che la proroga concessa alla contribuente avesse una durata inferiore rispetto a quanto richiesto non basta a rendere ingiustificata la sanzione: si è già sottolineato del resto che la domanda di proroga del termine era stata giustificata con esclusivo riferimento all’assenza per ferie dei “responsabili” all’interno della società che rappresenta la contribuente nei rapporti con l’autorità fiscale;
- a tale
riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono
perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi
fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2
LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della
scadenza);
- in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178);
- ritenuto che la legge non prevede alcun diritto ad una proroga dei termini fissati dall’autorità, va detto che quella concessa nella fattispecie era senz’altro adeguata alle circostanze, ammontando a ben due volte il termine inizialmente concesso (un mese di proroga di un termine di quindici giorni);
- nessuna diversa conclusione può discendere dall’affermazione della ricorrente secondo cui la prassi dell’Ufficio sarebbe usualmente più generosa: se, in altri casi, l’autorità di tassazione può aver concesso proroghe dei termini più ampie e magari anche solo verbali, è evidente come ciò non possa creare una pretesa della contribuente a stabilire le modalità ed i tempi della propria collaborazione con l’autorità fiscale;
- l’affermazione secondo cui la documentazione sarebbe già stata messa a disposizione dell’autorità fiscale in occasione di una precedente verifica non può essere presa in considerazione: essa non è stata infatti fatta valere né in occasione della domanda di proroga né con il reclamo contro la multa disciplinare;
- il fatto che la contribuente non sia stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo contro la multa, infine, non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentita;
- circa lo svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante, gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano infatti ad attribuire all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione;
- gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;
- né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo;
- né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata);
- come ha ricordato in una recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l'autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2);
- si potrebbe tuttavia ritenere che con la richiesta di convocazione la contribuente esigesse un’audizione personale secondo l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU): come già accennato, infatti, anche la multa per violazione degli obblighi procedurali è considerata di carattere penale, ma la giurisprudenza ha già chiarito che l’art. 6 CEDU è rispettato se l’audizione è concessa nel corso della procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, mentre non occorre che lo sia anche nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità amministrativa, la quale è competente in prima istanza per infliggere multe fiscali (DTF 119 Ib 311 consid. 7b e 7c);
- da quanto precede discende chiaramente la conclusione che non può essere censurata la mancata convocazione della ricorrente da parte dell’Ufficio di tassazione, tanto più che l’udienza gli è stata concessa nel corso della procedura di ricorso dinanzi a questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: