Incarto n.
80.2007.165

Lugano

31 gennaio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 21 novembre 2007 contro la decisione del 24 ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2005.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, vedova e madre di tre figli maggiorenni, è medico indipendente. Vive a __________ con il nipote __________, figlio di una sorella defunta.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2005, la contribuente indicava di avere conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di     fr. 69'196.–. A ciò si aggiungevano rendite assicurative ed alimenti ed il valore locativo della casa d’abitazione. Dedotti oneri assicurativi, spese di gestione dell’immobile e interessi passivi, dichiarava un reddito imponibile di fr. 83'620.–.

 

 

                                  B.   Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 134'500.– per l’IC ed in fr. 141'200.– per l’IFD.

                                         L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 48'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

 

 

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 29 agosto 2007, contestando di avere avuto “altre entrate oltre a quelle dichiarate e documentabili”.

                                         Con scritto del 4 settembre 2007, l’Ufficio di tassazione le trasmetteva il calcolo della disponibilità finanziaria, sul quale si era fondata l’aggiunta dei redditi d’altra fonte, e le attribuiva un termine di venti giorni per presentare osservazioni.

                                         La contribuente rispondeva con lettera del 20 settembre 2007, nella quale affermava di avere ricevuto fr. 6'000.– dal padre e un prestito di circa fr. 50'000.– dalla sorella __________, residente in Italia, “per superare un periodo di difficoltà che dovrebbe essere in via di risoluzione, adesso che i miei tre figli hanno terminato gli studi e lavorano”.

                                         L’Ufficio di tassazione si rivolgeva nuovamente alla reclamante, con scritto del 25 settembre 2007, chiedendole di documentare “l’avvenuto trasferimento di capitali mediante documentazione bancaria, trasferimento tramite bonifico, ricevute di cambio, ecc.”.

                                         La reclamante rispondeva in data 8 ottobre 2007, affermando di avere ricevuto l’importo dichiarato “brevi manu e in più riprese”.

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 ottobre 2007, nella quale sosteneva che “la corrispondenza intercorsa in sede di reclamo conferma l’esistenza di un finanziamento di terze persone per far fronte al sostentamento”. Sottolineava in particolar modo che la reclamante non era stata in grado di documentare i pretesi prestiti provenienti dall’estero e che del resto essi non erano neppure stati indicati nelle dichiarazioni fiscali 2005 e 2006.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Premesso di avere avuto a carico i tre figli fino al 2005/2006 e di essere poi stata nominata tutore del figlio di una sorella deceduta nel 2004, la ricorrente spiega di aver “colmato i deficit familiari” dapprima vendendo beni ereditati e poi facendo appello ai genitori ed alla sorella. Riconosce tuttavia che “non è mai stata tenuta una contabilità interna né scritta né verbale per gli importi che a seconda delle necessità [le] venivano offerti”. Allega quindi una dichiarazione della sorella __________, che conferma di aver messo a sua disposizione “a più riprese” importi per un totale di circa fr. 50'000.–.

                                     

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della ricorrente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati, “altri redditi” per fr. 48'000.–. Solo dopo il suo reclamo, quando le è stato sottoposto il calcolo in questione, la contribuente ha sostenuto di avere beneficiato di aiuti dei genitori (fr. 6'000.–) e, soprattutto, di un prestito concessole dalla sorella residente in Italia.

                                         La ricorrente non contesta il calcolo della disponibilità finanziaria in quanto tale, ma pretende che l’autorità di tassazione riconosca l’esistenza del debito nei confronti della sorella, che permetterebbe di colmare l’ammanco finanziario.

 

                                         2.2.

                                         È vero che la decisione impugnata non è tecnicamente una tassazione d’ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

                                         Se, di principio, giurisprudenza (RDAF 2000 II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 46 LAID, pag. 767; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), in ogni caso nella fattispecie in esame le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono state rispettate. In particolare, nella notifica della tassazione IC/IFD 2005, l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).

                                         Così stando le cose, si deduce che la stessa autorità fiscale ha di fatto rinunciato alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, che non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

                                         2.3.

                                         L’autorità di tassazione ha dunque stabilito il reddito imponibile ricorrendo al confronto fra le entrate e le uscite ed ha chiesto alla contribuente di giustificare l’ammanco che ne risultava. La contribuente ha allora, per la prima volta, accennato agli aiuti di cui ha beneficiato nell’ambito familiare ed in particolar modo al mutuo che avrebbe ricevuto dalla sorella residente in Italia.

                                         In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000  n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha  rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).        

                                         In un altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di      fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).

 

                                         2.4.

                                         Dal calcolo delle entrate e delle uscite della ricorrente, risulta che, prima ancora di considerare le spese per il mantenimento privato (vitto, abbigliamento, tempo libero ecc.), risulta un ammanco mensile di oltre 2'000 franchi. In base ad un apprezzamento ancora prudenziale della situazione finanziaria della contribuente, l’autorità di tassazione ha allora ritenuto che quest’ultima dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno 4'000 franchi al mese. Ha pertanto aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 48'000.–.

                                         Come detto, la ricorrente si è limitata ad opporre alle argomentazioni dell’Ufficio di tassazione l’esistenza di un contributo di       fr. 6'000.– versatogli dal padre, verosimilmente a titolo di donazione, e poi di un mutuo di fr. 50'000.– circa, concessole dalla sorella e suscettibile di rimborso “secondo le possibilità e senza interessi”. Con il ricorso, la contribuente ha prodotto per la prima volta un’attestazione della sorella, che conferma il prestito, che sarebbe avvenuto “in occasione delle [sue] frequenti visite ai genitori che risiedono a __________”, e precisa ulteriormente di non “avere mai chiesto in merito alcuna dichiarazione confidando nella assoluta correttezza e onestà” di sua sorella.

                                         Le affermazioni della ricorrente, da una parte, e della sorella, dall’altra, conducono alla conclusione che non è possibile verificare l’esistenza del preteso debito. In simili circostanze, analogamente a quanto accaduto nei casi precedentemente ricordati, deve essere confermata la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti gli “altri redditi” per fr. 48'000.–.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel ricorso, infine, la contribuente solleva per la prima volta una censura che concerne le deduzioni dal reddito imponibile.

                                         Argomenta infatti che, a suo avviso, la deduzione per spese di gestione e manutenzione degli immobili sarebbe calcolata a suo sfavore. Infatti, l’immobile in cui abita quale usufruttuaria sarebbe costituito da due unità, costruite “molti decenni fa” ma sottoposte a “notevoli lavori di ristrutturazione” nel 1997. Si domanda pertanto se la deduzione forfetaria cui ha diritto non sia quella del 25%, anziché quella del 15%.                                                                                

 

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

                                         -  al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         -  al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

 

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame, è la ricorrente stessa che, compilando il modulo 7, destinato alla determinazione della sostanza e del reddito immobiliare, ha indicato quale anno di costruzione il 1997, cosa che ha fatto anche nei periodi fiscali precedenti e nel successivo.

                                         Indipendentemente da tale circostanza, deve comunque essere sottolineato che la contribuente riconosce che la casa in cui abita è costituita da edifici vecchi che sono stati sottoposti ad interventi di particolare importanza, tanto è vero che lei stessa parla di “una stalla ed una porzione di immobile abitativo”, cioè di costruzioni di carattere agricolo, che sono state trasformate per adeguarle allo standard abitativo attuale. La sua affermazione, secondo cui “le mura principali sono quelle della vecchia costruzione”, permette in particolar modo di concludere che la casa in cui abita è stata oggetto di una ricostruzione o trasformazione sostanziale. 

                                         Come ha già avuto occasione di rilevare questa Camera        (cfr. RDAT I-1998 n. 18t e RDAT II-2004 n. 7t), anche ai fini della qualifica degli interventi edilizi come costi di manutenzione, la ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel diritto edilizio, in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non possono entrare in considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili dal reddito della persona fisica o dall’utile della persona giuridica. Non ne va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione sostanziale. La giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal Tribunale Federale (RDAT II-1999 n. 21t).

                                         Proprio ai fini dell’applicazione delle deduzioni forfetarie delle spese di manutenzione, inoltre, la giurisprudenza di altri cantoni ha deciso che, quando si tratta di un edificio che è stato completamente ricostruito e sopraelevato, in modo tale che il suo stato di manutenzione corrisponde a quello di una nuova costruzione, il termine per stabilire la percentuale della deduzione si deve computare a partire da tale ricostruzione (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 17 luglio 1984, in StE 1984 B 27.7 n. 2; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, vol. I, n. 60 ad art. 32 LIFD, p. 802).

                                         Ne consegue che, anche nella fattispecie in discussione, è corretta l’applicazione della deduzione complessiva nella misura, rispettivamente, del 15% per l’IC e del 10% per l’IFD.

                                     

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: