Incarto n.
80.2007.170

Lugano

2 luglio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 4 dicembre 2007 contro la decisione del 7 novembre 2007 in materia di IC e IFD 2004.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nel periodo fiscale 2004 i coniugi RI 1 gestivano una stazione di servizio a __________. Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'641.– il marito e di fr. 10'000.– la moglie.

                                         Esaminando la dichiarazione inoltrata, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio rilevava che un debito aziendale nei confronti della __________ era stato ammortizzato nella misura di circa fr. 180'000.– ed in particolar modo che il 5 gennaio 2004 vi era stato un versamento in contanti di fr. 230'328.75. Tale situazione rendeva palese una sproporzione fra i redditi dichiarati e le uscite documentate.

                                         L’Ufficio di tassazione si rivolgeva pertanto all’Ispettorato fiscale chiedendogli di procedere ad una verifica.

                                  B.   Il 26 giugno 2007 l’Ispettorato fiscale rassegnava all’Ufficio di tassazione il proprio rapporto di revisione. Per quanto attiene all’ammortamento del debito, osservava che il contribuente aveva spiegato di avere ricevuto un prestito da parenti residenti in Italia, ma che non era in grado di produrre un contratto di prestito né pagava interessi. Non era inoltre in condizione di poter giustificare il conto di provenienza né l’accredito bancario, essendo l’importo in questione stato portato “gradatamente” in Svizzera in contanti. Li avrebbe poi conservati in cassaforte fino al momento di portarli tutti in banca.

 

 

                                  C.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 12 luglio 2007, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–, a titolo di “altri redditi”. Nell’allegata motivazione spiegava trattarsi di un’aggiunta stabilita per insufficienza di disponibilità finanziaria e rinviava al rapporto di revisione dell’Ispettorato fiscale.

                                        

 

                                  D.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 luglio 2007, contestando di avere mai percepito il reddito in discussione ed impegnandosi a presentare in udienza la documentazione riguardante la provenienza dei fondi utilizzati per il rimborso parziale del debito.

                                         All’udienza del 13 agosto 2007, l’autorità di tassazione ricordava ai reclamanti la documentazione minima per il riconoscimento dell’esistenza di un debito nei confronti di cittadini domiciliati all’estero e constatava che quanto finora prodotto non era sufficiente a comprovare il debito nei confronti delle tre sorelle residenti in Italia. In particolare, mancava documentazione bancaria che dimostrasse l’avvenuto trasferimento a favore dei reclamanti come pure il prelevamento del capitale da conti delle pretese creditrici.  

                                         In un’ulteriore audizione del 9 ottobre 2007, i reclamanti producevano i contratti di prestito stipulati con le sorelle ed un estratto bancario del conto della sorella __________, che comprovava l’uscita dell’importo di 15'000, avvenuta il 12 gennaio 2004. Essi ribadivano che il capitale era stato portato poco a poco in Svizzera. L’autorità di tassazione osservava che in tal caso avrebbe già dovuto essere dichiarato esistente alla fine del 2003. Alla domanda perché non avesse proceduto di volta in volta all’ammortamento del debito bancario, RI 1 rispondeva di avere tenuto il capitale in cassaforte nella speranza di poter guadagnare sul cambio.

 

                                  E.   L’autorità di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti con decisione del 7 novembre 2007. Premesso che i pretesi debiti nei confronti delle sorelle e dei cognati erano stati dichiarati solo dopo che l’autorità aveva chiesto loro spiegazioni in merito alla provenienza dei capitali serviti all’ammortamento del debito bancario, l’Ufficio sottolineava che secondo la giurisprudenza compete al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore e che, quando si tratta di un cittadino domiciliato all’estero, i requisiti sono ancor più rigorosi. La documentazione prodotta nella fattispecie non era ritenuta sufficiente, mancando in particolare documentazione bancaria a comprova dell’uscita dei capitali dai conti dei creditori e dell’avvenuto cambio in franchi.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio del reddito di fr. 220'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Spiegato di aver voluto ridurre il proprio indebitamento a causa della diminuzione della cifra d’affari e delle conseguenti difficoltà nel pagare gli interessi, afferma di avere chiesto ed ottenuto un aiuto finanziario dalla sorella __________ e dai cognati __________ e __________. Argomenta poi di non essere in grado di produrre la documentazione bancaria del prestito di 100'000 proveniente da quest’ultimo, essendo egli morto nel frattempo. 

 

 

                                  G.   All’udienza del 12 giugno 2008, il ricorrente ha confermato di aver deciso l’ammortamento del debito bancario a causa della diminuzione del lavoro intervenuta nel 2004 e dei conseguenti problemi con il pagamento degli interessi. L’Ufficio di tassazione ha ribadito che a suo avviso non sono sufficientemente comprovati i debiti nei confronti della sorella e dei cognati ed ha definito insolito che il contribuente abbia tenuto in cassaforte gli importi ricevuti anche per un anno. Degli altri argomenti si dirà in seguito, in quanto necessario.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Nell’esame della dichiarazione fiscale 2004, l’autorità di tassazione ha rilevato che i contribuenti avevano ammortizzato un debito bancario e ha chiesto loro spiegazioni in merito alla provenienza del capitale necessario. Solo allora essi hanno sostenuto di avere acceso dei prestiti nei confronti di parenti residenti in Italia e, richiesti di meglio documentare tali debiti, hanno prodotto alcuni contratti di mutuo e dei documenti attestanti prelevamenti da conti bancari intestati a __________.

                                         Ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito, l’autorità di tassazione ha aggiunto al reddito imponibile dei ricorrenti un importo di fr. 220'000.– ed ha negato la deduzione dei debiti in questione.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000  n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha  rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).        

 

                                         2.2.

                                         In un altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di      fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).

 

                                         2.3.

                                         In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n.15t).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato dalla dichiarazione fiscale 2004 che essi avevano versato, il 5 gennaio 2004, alla __________ un importo di fr. 230'328.75, per diminuire il debito nei confronti di tale istituto di credito.

 

                                         3.2.

                                         Un primo elemento a supporto della tesi dell’autorità di tassazione è proprio dato dal fatto che i contribuenti non avevano precedentemente dichiarato l’esistenza dei pretesi debiti nei confronti dei familiari residenti all’estero, ma lo hanno fatto solo dopo essere stati sollecitati a fornire spiegazioni in merito al menzionato ammortamento del debito bancario.

 

                                         3.3.

                                         Va poi sottolineato che, in un primo momento, il contribuente aveva sostenuto che il prestito proveniva dal cognato, per poi includervi anche le sorelle; inoltre, nel rapporto dell’Ispettorato fiscale si dice che il contribuente non sarebbe stato in grado di produrre un contratto di prestito, mentre alle udienze che si sono tenute nell’ambito della procedura di reclamo egli ha prodotto alcuni documenti che rappresentano altrettanti contratti di mutuo e ricevute del pagamento in contanti di diversi importi di denaro, provenienti da __________, residente a __________ (BR). Le quattro scritture private in questione attestano il prestito “in contanti” di un importo complessivo di 100'000 fra il 29 gennaio e il 10 dicembre 2003.

                                         Per quanto attiene alla prova del prelevamento di tale importo da conti bancari del preteso creditore, il contribuente ha sostenuto di non essere più in grado di fornirla a causa della sopravvenuta morte di quest’ultimo. 

 

                                         3.4.

                                         Dopo che, alle udienze svoltesi durante la procedura di reclamo, l’Ufficio di tassazione ha insistito per poter disporre di documentazione bancaria a comprova del prelevamento dei capitali dai conti dei pretesi creditori e del loro trasferimento ai ricorrenti, il contribuente ha infine prodotto un estratto conto al 31 gennaio 2004, da cui risulta che da un conto bancario presso l’istituto __________ intestato a __________, residente a __________ (CO), in data 12 gennaio 2004 vi è stata un’uscita di 15'000; tre ricevute bancarie del 1° aprile 2003, del 4 novembre 2003 e del 13 novembre 2003 documentano poi che, da un conto presso__________ di __________ (CO) intestato a __________, vi sono stati prelevamenti a contanti di complessivi 24’770. 

 

                                         3.5.

                                         La dimostrazione dell’esistenza dei pretesi debiti nei confronti delle persone che avrebbero messo a disposizione dei ricorrenti i capitali necessari per l’ammortamento del debito bancario è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il riconoscimento dei debiti stessi.

                                         La documentazione prodotta è manifestamente insufficiente nella misura in cui si riferisce al preteso mutuo del cognato __________, in relazione al quale si limita a quattro contratti/ricevute. A prescindere dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 100'000 euro in contanti, sia pure in quattro rate, manca ogni documento che attesti la provenienza di tale somma da conti bancari del preteso mutuante. La sopravvenuta morte del preteso mutuante non può evidentemente costituire un ostacolo, essendo gli eredi chiaramente in condizione di poter accedere alla documentazione del de cuius. Inoltre, come ha pertinentemente osservato l’autorità di tassazione, è difficilmente comprensibile che il ricorrente, ricevuti i suddetti importi in contanti il 29 gennaio, il 20 aprile, il 5 settembre e il 10 dicembre 2003, li abbia conservati in casa propria fino all’inizio di gennaio del 2004. La dichiarata intenzione di guadagnare sul cambio in franchi non appare giustificata se solo si pensa che, invece di questo guadagno eventuale, il contribuente avrebbe potuto conseguire degli interessi certi se avesse provvenuto al versamento su un conto bancario oppure avrebbe potuto diminuire l’onere degli interessi passivi procedendo ad ammortamenti parziali del mutuo.

                                         Quanto poi al preteso prestito della sorella ( 15'000) e di __________ ( 24'770), esso sarebbe comprovato, oltre che dai contratti/ricevute, anche da documenti bancari che attestano il prelevamento di detti importi da conti intestati alle persone in questione. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che gli importi usciti dai conti bancari in questione siano pervenuti al contribuente né a che titolo. Fra l’altro, il prelevamento dei 15'000 euro da parte della sorella risulta avvenuto il 12 gennaio 2004, quindi successivamente alla data del pretesto prestito in contanti al ricorrente (30 dicembre 2003) ed anche a quella dell’ammortamento del debito nei confronti della __________ (5 gennaio 2004).

 

                                         3.6.

                                         Da quanto precede discende la conclusione che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito all’ammortamento del debito con l’istituto di credito di __________. Ciò implica, da un lato, che non possano essere riconosciuti i pretesi debiti nei confronti delle persone residenti in Italia, che avrebbero messo a loro disposizione l’importo servito all’ammortamento in questione, e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 3’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 3’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: