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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 6 novembre 2007 contro la decisione del 10 ottobre 2007 in materia di imposizione della società nel Cantone Ticino. |
Fatti
A. La ditta RI 1, con sede a __________ (__________), è filiale dell’omonima impresa tedesca __________, specializzata nel settore delle opere di fondazione e consolidamento.
La contribuente, unitamente alle ditte __________, __________, __________ e __________, forma il __________, che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione della tratta in materiale sciolto della galleria stradale __________. L’opera, commissionata dal Canton Ticino nell’ambito del __________ (__________), ha avuto inizio il 6 dicembre 2006 e si concluderà verosimilmente nel gennaio 2010.
B. Con lettera del 30 maggio 2007, il Municipio di __________ si rivolgeva direttamente alla RI 1, informandola dell’avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti del Comune. In risposta, con reclamo del 26 giugno 2007, inviato in copia anche all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), la contribuente contestava di avere uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, argomentando che i suoi lavori sarebbero durati all’incirca unicamente otto mesi.
C. Da parte sua, con formale decisione del 10 ottobre 2007, l’UTPG confermava l’assoggettamento limitato della RI 1, spiegando nelle motivazioni che ogni singolo socio di un consorzio ne rimane vincolato sino alla sua liquidazione, anche se l’opera da lui esperita materialmente sia inferiore alla durata complessiva del cantiere.
D. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 novembre 2007. Riproponeva le argomentazioni già sottoposte all’autorità comunale, rilevando nel contempo di avere interamente concluso la propria attività nel Canton Ticino il 10 ottobre 2007. In via subordinata, la reclamante chiedeva invece di essere tassata in base ad una quota imponibile pari a zero franchi a contare dall’11 ottobre 2007 e fino al termine dell’intero cantiere.
In data 11 dicembre 2007, con l’accordo della RI 1, l’UTPG ha trasmesso il reclamo direttamente alla Camera di diritto tributario, perché lo considerasse quale ricorso ex art. 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.
Diritto
1. 1.1.
Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD). Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura fiscale (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l’armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea 2008, vol. I/2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 361; inoltre CDT n. 80.96.201 del 5 marzo 1997, in: RDAT II-1997 n. 31t).
1.2.
Nella fattispecie, la decisione di assoggettamento impugnata adempie senz’altro i requisiti che sono propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 362). Dalla stessa emerge chiaramente la posizione dell’autorità di tassazione, che è giunta alla conclusione dell’assoggettamento limitato della reclamante in base alla sua partecipazione ad un consorzio della durata prevista di circa tre anni (da dicembre 2006 a gennaio 2010). Visto l’accordo della RI 1 contenuto nella lettera del 10 dicembre 2007, nulla si oppone pertanto all’applicazione dell’art. 206 cpv. 2 LT (art. 132 cpv. 2 LIFD) ed alla conseguente trattazione del reclamo come ricorso.
2. 2.1.
La decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007).
2.2.
Nel presente caso, la competenza di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni previste dall’art. 61 LT (art. 51 LIFD) apparteneva quindi all’UTPG. Come correttamente rilevato dalla stessa autorità di tassazione, lo scritto del 30 maggio 2007, con cui il Municipio di __________ informava la RI 1 dell’avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti del comune, è invece da considerarsi quale semplice comunicazione, priva di qualsiasi effetto vincolante. L’allestimento e la tenuta a giorno del registro dei contribuenti sono infatti cosa ben diversa dalla decisione incidentale sull’assoggettamento soggettivo alle imposte dirette. Al proposito è significativa la particolare formulazione scelta dal legislatore federale (art. 122 cpv. 1 e 2 LIFD), che parla della compilazione e della tenuta a giorno di un ruolo dei “probabili” contribuenti, indicando con ciò quelle persone che in base all’apparenza esterna sono verosimilmente assoggettate all’imposta in virtù dell’appartenenza personale o economica (Zweifel, op. cit., n. 2 ad art. 122 LIFD, p. 259).
3. 3.1.
Secondo gli articoli 61 cpv. 1 lett. b LT e 51 cpv. 1 lett. b LIFD, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’ imposta in virtù della loro appartenenza economica se tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone. Il secondo capoverso di dette norme precisa poi che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
3.2.
Di regola, perché si possa parlare di stabilimento d’impresa, occorre che siano adempiute tre condizioni:
- l’esistenza di impianti o installazioni fissi e permanenti;
- la presenza di un’attività qualitativa e quantitativa rilevante;
- appartenenza all’impresa in quanto parte integrante.
Quanto al primo criterio, che nel caso in esame interessa in modo particolare, la giurisprudenza e la dottrina ne hanno attenuato la portata in relazione ai cantieri di costruzione, per i quali il concetto di permanenza può essere interpretato non soltanto in senso temporale ma anche economico; in questi casi il carattere permanente è pertanto ammesso anche quando l’infrastruttura aziendale assume un importante significato economico per la relativa impresa, anche se utilizzata soltanto per un periodo di tempo limitato (Locher/Ghiringhelli, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Lugano 2003, p. 69).
Come anticipato, sia a livello nazionale sia a livello cantonale, il legislatore ha espressamente definito in dodici mesi la durata minima dei cantieri di costruzione e di montaggio. A livello internazionale, alcune convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione prescrivono una durata persino inferiore ai dodici mesi (Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 44 ad art. 4 LIFD).
4. 4.1.
Venendo ora all’esame del caso concreto, la contribuente si limita a sostenere di avere concluso la propria attività sul cantiere di __________ il 10 ottobre 2007, ovvero appena nove mesi dopo il suo inizio. Non si sofferma invece minimamente sulle implicazioni insite nella sua partecipazione al __________.
4.2.
La realizzazione di grandi opere viene sovente deliberata a più imprenditori, che si costituiscono in un consorzio di costruzione (Chaix, in: Terrier/Amstutz [a cura di], Code des obligations II, Basilea 2008, n. 20 ad art. 530 CO, p. 55), denominato anche “comunità di lavoro” (cfr. art. 28 della norma SIA-118). Come ampiamente esposto dall’autorità di tassazione, il consorzio di costruzione è una società semplice ai sensi dell’art. 530 CO: con il suo contratto di costituzione, due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (Handschin, in: Honsell/Vogt/Water [a cura .di], Obligationenrecht II, 3. ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 530 CO, p. 4). Questo significa che ogni socio deve conferire alla società una quota, che può consistere in denaro, in cose, in crediti oppure nel proprio lavoro (art. 531 cpv. 1 CO).
In concreto è pacifico, e del resto nemmeno contestato, che la RI 1, seppure con una quota limitata all’1%, partecipa al __________, costituito con lo specifico scopo di realizzare la tratta in materiale sciolto della galleria stradale __________.
4.3.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di concludere che un’impresa facente parte di un consorzio che costruisce durante più anni un’opera importante e dispone di impianti fissi, di una propria direzione e di una contabilità separata, ha nel luogo dell’esecuzione dell’opera uno stabilimento, che giustifica l’imposizione dell’impresa nel Cantone in cui esso si trova (DTF 110 Ia 190). Nel presente caso è anzitutto manifesto che l’intera opera commissionata al __________, del costo preventivato di fr. 38'994'767.20, ha una durata di almeno tre anni (da dicembre 2006 a gennaio 2010). Dagli atti dell’incarto fiscale risulta inoltre che il suddetto consorzio, rappresentato dalla ditta __________, dispone di una propria direzione lavori e detiene una propria contabilità.
In simili circostanze, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino è già innegabile. Le altre condizioni, in particolare quella dell’importanza dell’attività svolta, non pongono invece alcun problema, non appena si consideri che il costo preventivato dell’opera ammonta, come visto, a ben fr. 38'994'767.20.
4.4.
Premesso che una società semplice si scioglie di principio unicamente con il conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per l’impossibilità di conseguirlo (art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO; v. anche Staehlin, in: Honsell/Vogt/Water [a cura di], Obligationenrecht II, 3. ediz., Basilea 2008, n. 5 ad art. 545/546 CO, p. 50), poco importa infine che l’opera prestata dalla contribuente sia terminata appena nove mesi dopo l’apertura del cantiere di __________. Come rettamente argomentato dall’autorità di tassazione, in mancanza di ogni indicazione in merito ad un suo eventuale recesso dal contratto di società, la RI 1 va infatti considerata a tutt’oggi vincolata al consorzio di costruzione. Ne discende quindi che è dato il suo assoggettamento all’imposta cantonale e federale in virtù della sua appartenenza economica.
5. Le ulteriori richieste della contribuente, formulate in via subordinata, esulano invece dalla presente procedura. Oggetto del presente gravame è infatti unicamente la decisione incidentale sull’assoggettamento fiscale della RI 1, che per ragioni di praticabilità l’UTPG ha deciso di scorporare dalla procedura di accertamento del debito d’imposta.
6. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della contribuente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di Lugano
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: