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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 19 dicembre 2007 contro la decisione del 21 novembre 2007 in materia di IC/IFD 2005. |
Fatti
A. RI 1 svolge l’attività di rappresentante alle dipendenze della __________. Suo luogo di lavoro indicato dal certificato di salario è __________.
Nel 2005, il contribuente ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 85'381.–, cui si aggiungono fr. 1’085.– di rifusione di spese di viaggio e fr. 13'200.– di rimborso forfetario di “altre spese”. Inoltre, egli ha a propria disposizione un’automobile della ditta.
B. Notificando al contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 12 luglio 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito del lavoro in fr. 73'145.–, importo cui aggiungeva fr. 5'000.– di “altri redditi”. Nella motivazione spiegava che si trattava di “valori esposti secondo valutazione d’ufficio”.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 luglio 2007, nel quale contestavano l’aggiunta dei 5'000 franchi, come pure il fatto che essa non fosse stata in alcun modo motivata.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 21 novembre 2007, nella quale argomentava che da informazioni in suo possesso “le importanti rifusioni di spesa versate al contribuente a titolo forfetario da parte del datore di lavoro e l’avere a disposizione un veicolo aziendale a condizioni estremamente vantaggiose… determinano una ‘ripresa’ in termini di reddito imponibile per vantaggi privati”. Tale ripresa, definita in fr. 5'000.–, veniva così confermata.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono la contestazione relativa all’aggiunta dell’importo di fr. 5'000.– al reddito imponibile. Sottolineano che le rifusioni di spesa a titolo forfetario (fr. 1'100.– al mese) sono concesse dal datore di lavoro al ricorrente “per tutti i costi sostenuti in relazione alla sua attività di rappresentante svolta quotidianamente all’esterno, più precisamente: pasti di mezzogiorno presi regolarmente fuori casa, pasti serali saltuariamente presi fuori casa, fax, telefono (generalmente con il cellulare), piccole spese di rappresentanza, uso del computer e altre spese amministrative”. A tale riguardo, produce il piano di retribuzione 2005 e l’allegato al contratto di lavoro riguardante le spese professionali. I ricorrenti osservano poi che sono proprietari di un’automobile privata, non usando per scopi privati il veicolo della ditta. Rilevano infine che mai in precedenza l’autorità di tassazione ha preteso la prova delle spese sostenute né ha intrapreso la contestata ripresa.
E. All’udienza del 5 giugno 2008, il ricorrente ha ribadito che l’importo mensile di fr. 1'100.– che gli veniva rimborsato fino al marzo 2008 non era neppure sufficiente a coprire tutti i costi a suo carico (pasti di mezzogiorno e talvolta serali, caffè e rinfreschi offerti ai clienti, spese legate all’ufficio, soprattutto telefono e fax). Ha poi precisato che tale sistema di rifusione delle spese è cambiato dal 1° aprile 2008.
L’Ufficio di tassazione ha invece chiesto di respingere il ricorso, in base alle direttive della Divisione delle contribuzioni.
Diritto
1. 1.1.
Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321).
1.2.
Per quanto concerne in particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile. Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996, pp. 563-565).
1.3.
L’istituto del regolamento delle rifusioni di spese approvato persegue il duplice scopo di tener conto delle difficoltà del datore di lavoro di indicare correttamente sul certificato di salario i rimborsi spese come pure di introdurre una prassi unitaria nei rimborsi forfetari (Bosshard, op. cit., p. 567).
Mentre in linea di principio i regolamenti approvati hanno effetto limitatamente al cantone di sede del datore di lavoro, negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad estenderne gli effetti nei rapporti intercantonali, per tener conto dei casi in cui la sede del datore di lavoro non è nello stesso cantone in cui è domiciliato il dipendente. Fino al 2000 erano solo i cantoni della regione del Lago di Costanza (AG, AI, AR, GL, GR, SH, TG e ZH) ad accettare reciprocamente i regolamenti in questione. A partire dal 2001, vi si sono aggiunti altri sei cantoni della Svizzera nord-orientale (BE, BL, BS, LU, SG e SO), raggiungendo un totale di ben 14 cantoni (Bosshard, Breitere interkantonale Akzeptanz von genehmigten Pauschalspesen, in RF 2001, p. 66).
Nella prospettiva dell’entrata in vigore del nuovo certificato di salario unificato per tutti i cantoni, prevista per il 1° gennaio 2007, la Conferenza fiscale svizzera ha auspicato l’accettazione in tutti i cantoni dei regolamenti approvati dal cantone di sede. Nel 2004 erano dunque già 19 i cantoni che si erano impegnati al riconoscimento reciproco dei regolamenti approvati (Bosshard, Änderungen beim Muster-Spesenreglement im Hinblick auf den neuen Lohnausweis, in RF 2004 p. 702).
1.4.
Fino all’entrata in vigore del nuovo certificato di salario, cioè con il periodo fiscale 2007, il Canton Ticino continuerà ad applicare la prassi in vigore da anni, secondo cui il riconoscimento di spese di rappresentanza forfetarie a dirigenti e quadri è ammessa nella misura seguente:
fino ad una retribuzione lorda di fr. 250'000.– fr. 8'000.– annui
da fr. 250'001.– a fr. 500'000.– fr. 16'000.– annui
da fr. 500'001.– a fr. 750'000.– fr. 24'000.– annui
da fr. 750'001.– a fr. 1’000'000.– fr. 32'000.– annui
oltre fr. 1'000'000.–, da caso a caso, ritenuto un massimo di fr. 40'000.– annui.
Si tratta di una prassi ispirata chiaramente ad esigenze di semplificazione, per tener conto, da un lato, delle difficoltà probatorie in cui si trova il dirigente che sostiene le spese in questione e, dall’altro, della problematica delimitazione fra spese private e spese giustificate dall’uso commerciale.
Essa è stata pertanto giudicata condivisibile e conforme alla legge in vigore, in una recente sentenza di questa Camera (CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007).
2. 2.1.
Nella fattispecie, il ricorrente svolge l’attività di rappresentante di commercio alle dipendenze __________, per la quale si occupa di offrire prodotti e servizi che concernono strumenti per la saldatura. Come risulta dal piano di remunerazione 2005, prodotto con il ricorso, il suo settore di attività copre il territorio dell’intero Canton Ticino e della Moesa (GR). Il compenso prevede dapprima un salario fisso di fr. 5'555.– al mese, cui si aggiungono una provvigione mensile calcolata sulla cifra d’affari ed un bonus annuale dipendente dal raggiungimento di determinati obiettivi. A titolo di indennizzo delle spese professionali, riceve poi un importo fisso di fr. 1'100.–, che, secondo l’annesso al contratto di lavoro, copre forfetariamente i costi di telefono e fax, per i pasti fuori del domicilio e altri esborsi (parcheggio, trasporto pubblico, posta, fotocopie ecc.).
2.2.
Da quanto precede si evince che il ricorrente non rientra nel campo di applicazione della prassi della Divisione delle contribuzioni, che come visto è limitato ai dirigenti ed ai quadri e si riferisce alle spese di rappresentanza in senso stretto. Il contribuente è invece un rappresentante che, in quanto tale, svolge la propria attività recandosi presso imprese e su cantieri dove può vendere i prodotti dell’impresa per cui lavora.
Deve anzitutto essere ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a cpv. 1 CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari; cfr. anche CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).
Lo stesso codice delle obbligazioni prevede anche che, mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo possa essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).
Per il commesso viaggiatore la legge impone persino che il contratto sia concluso per scritto e che disciplini, fra l’altro, la rimunerazione ed il rimborso delle spese (art. 347a cpv. 1 lett. c CO). Inoltre, accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli (art. 349d cpv. 2 CO; cfr. anche DTF 131 III 439).
2.3.
Nel caso in esame, il rimborso spese forfetario copre evidentemente spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, secondo l’art. 327a CO. Sebbene il ricorrente non ne abbia prodotto i giustificativi, non vi sono elementi che possano indurre a ritenere che la suddetta rifusione forfetaria configuri in una certa misura un’integrazione di stipendio. Considerate le modalità di svolgimento dell’attività del contribuente è più che verosimile che l’esborso mensile medio ammonti a fr. 1'100.–.
L’autorità di tassazione ha del resto negato al ricorrente la deduzione di ogni spesa professionale (trasporto e doppia economia domestica), proprio in considerazione della sua situazione.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 2007 è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 5'000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: