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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 7 febbraio 2007 contro la decisione dell’8 gennaio 2007 in materia di IC e IFD 2003. |
Fatti
A. Nel corso del mese di marzo del 2003, RI 1 ha notificato la propria partenza da Locarno per __________ (AG) per il 1° aprile 2003. L’Ufficio controllo abitanti del Comune di Locarno ha allora provveduto all’invio degli atti al Comune di __________.
Con scritto dell’8 novembre 2005, l’Ufficio di tassazione del Comune di Seon si è rivolto all’Ufficio di tassazione di Locarno, inviandogli copia di una decisione, con la quale la commissione in materia di imposte del Canton Argovia aveva accolto un reclamo della contribuente e riconosciuto che quest’ultima non aveva mai trasferito il proprio domicilio in quel Cantone. Nella decisione in questione, si affermava anche che la contribuente era rimasta assoggettata illimitamente nel Canton Ticino. Alla luce di tale decisione, l’Ufficio di tassazione del Comune di __________ ha invitato l’autorità di tassazione di Locarno ad assoggettare all’imposta la contribuente per l’intero periodo fiscale 2003. Nella stessa lettera, ha anche informato l’autorità ticinese che la contribuente ha incassato nel periodo fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2003 un importo di fr. 105'749.– da tale “__________”.
B. Il 20 settembre 2006, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha inviato alla contribuente un formulario per la dichiarazione d’imposta 2003, attribuendole un termine fino al 30 ottobre 2006 per inoltrarlo compilato.
La contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 in data 18 ottobre 2006, dichiarando redditi del lavoro per fr. 2'342.– e redditi della sostanza per fr. 17'175.–.
C. Con decisione del 15 novembre 2006, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2003. Oltre al reddito del lavoro di fr. 2'153.–, ha aggiunto un reddito dell’attività indipendente di fr. 62'597.– e “altri redditi” per fr. 500.–. Il reddito imponibile è stato così determinato in fr. 60'700.– per l’IC ed in fr. 61'000.– per l’IFD.
Nella motivazione della decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di avere aggiunto il reddito dell’attività indipendente “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale”.
D. La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2006, contestando di essere stata assoggettata illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino fra il 1° aprile 2003 e la fine di luglio del 2004. Ha allegato una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di Locarno, che conferma la sua partenza per __________ il 1° aprile 2003 e il suo rientro dal Brasile il 1° agosto 2004.
E. Con decisione dell’8 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, argomentando che “la dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di Locarno che attesta la partenza della contribuente per __________ AG il 1.4.2003 è frutto di un malinteso ed è superata dai fatti”. Facendo poi riferimento alla decisione dell’autorità argoviese, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che la contribuente è rimasta assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per tutto il 2003.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere stata assoggettata all’imposta nel Canton Ticino dopo il 30 marzo 2003. Afferma di essersi recata all’estero “per un periodo indeterminato” e di essere rientrata a Locarno il 1° agosto 2004. Durante l’assenza all’estero, avrebbe “usufruito di appoggio privato”.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto tributario svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT).
1.2.
Per ammettere un trasferimento di domicilio, non è sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicilio, alla luce dell’insieme delle circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore fino alla fine del 1994 – non faccia più rinvio al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicilio fiscale, il contenuto giuridico di tale nozione è tuttavia rimasto immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicilio in più di un luogo; inoltre, il domicilio costituito sussiste fino all’acquisto di uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia annunciato la propria partenza dall’ultimo domicilio o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale) finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001; 2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131).
2. 2.1.
Nella fattispecie, è incontestato che la ricorrente abbia avuto il proprio domicilio civile e fiscale a __________ fino al 31 marzo 2003. A partire dal 1° aprile 2003, ha tuttavia annunciato la partenza per __________ (AG), suo comune di origine. Alla luce delle informazioni ricevute dalla stessa contribuente, l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha provveduto ad inviare gli atti al Comune di __________. Le autorità di quest’ultimo comune hanno allora iniziato la procedura di tassazione della contribuente, la quale ha compilato ed inoltrato regolarmente la dichiarazione fiscale. Dopo l’intimazione della decisione di tassazione, ha tuttavia contestato l’assoggettamento illimitato nel Canton Argovia. Nella procedura di reclamo, il rappresentante della contribuente ha negato che quest’ultima avesse disdetto la sua abitazione di Locarno per partenza per l’estero. Sulla base delle affermazioni del rappresentante della contribuente, l’autorità fiscale argoviese ha concluso che il Comune di __________ ha commesso un errore, annunciando la sua partenza, essendosi trattato solo di una dimora di breve durata all’estero (9 mesi); inoltre, la contribuente non ha costituito un domicilio all’estero né vi ha pagato le imposte.
2.2.
Applicando la giurisprudenza del Tribunale federale, è chiaro che la decisione impugnata deve essere confermata. In nessun modo la ricorrente ha comprovato di aver costituito un domicilio all’estero, limitandosi per contro ad affermare laconicamente di essere partita per l’estero “per un tempo indeterminato”. Ha sì dimostrato, mediante l’esibizione dei visti sul suo passaporto, frequenti viaggi in __________ e a __________ nel corso del 2002 e del 2003, ma ciò non è certo sufficiente per provare di avere costituito un domicilio in uno di questi Stati. Fra l’altro, non può essere certamente trascurata la circostanza che, durante il periodo che avrebbe trascorso al suo nuovo domicilio estero, ella ha mantenuto l’appartamento di __________, al cui indirizzo ha continuato a ricevere per esempio gli estratti dei conti bancari e le attestazioni dei debiti (cfr. la documentazione agli atti).
D’altronde, la contestazione della ricorrente si fonda esclusivamente sulla dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di Locarno, secondo la quale ella è partita per __________ (AG) il 1° aprile 2003 ed è rientrata a Locarno dal Brasile il 1° agosto 2004. Ma, come si è già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale ha sempre attribuito un rilievo estremamente limitato agli aspetti formali ed in particolar modo al domicilio politico: secondo l’Alta Corte, il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici, non diversamente dalle altre relazioni che concernono la persona assoggettata all’imposta, costituiscono semplici indizi per la determinazione del domicilio fiscale (DTF 132 I 29 consid. 4.1).
2.3.
La tesi della ricorrente desta perplessità anche dal punto di vista della buona fede. Dapprima la contribuente ha annunciato all’autorità comunale la propria partenza per il Comune di origine; poi, ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale del Canton Argovia, lo ha compilato e inoltrato senza alcuna obiezione; solo dopo aver ricevuto la decisione di tassazione ha contestato l’assoggettamento illimitato in quel cantone. A questo punto, una sequenza simile si è riprodotta nei rapporti con l’autorità ticinese: ricevuta la comunicazione del Comune di __________, l’Ufficio di tassazione di __________ le ha inviato il formulario per la dichiarazione fiscale, che ella ha prontamente compilato ed inoltrato; ricevuta la tassazione, ha contestato l’assoggettamento all’imposta, sostenendo di essere stata all’estero.
Se si considera il fatto che la ricorrente non ha mai spiegato in quale Stato estero avrebbe avuto il domicilio nel periodo litigioso, il suo atteggiamento sembra indicare la sola preoccupazione di non pagare le imposte in nessun luogo.
3. La decisione contestata deve conseguentemente essere confermata. Per quanto attiene agli elementi imponibili, né nel reclamo né nel ricorso la contribuente ha sollevato alcuna contestazione, sebbene l’autorità di tassazione abbia aggiunto dei fattori ulteriori rispetto a quelli dichiarati. Anche a tale riguardo, l’Ufficio di tassazione si è tuttavia fondato sulle informazioni ricevute dall’autorità fiscale del Canton __________, che aveva accertato che nel periodo fra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2003 la contribuente aveva incassato un importo di fr. 105'749.–. Richiesta di fornire informazioni in merito a “__________”, da cui provenivano i versamenti sul suo conto bancario, la contribuente si è limitata a sostenere che si trattava di una persona che l’aveva sostenuta, ma si è rifiutata di fornire altre spiegazioni, argomentando che “Herr __________” avrebbe preteso “discrezione”.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: