Incarto n.
80.2007.45

Lugano

2 luglio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 22 marzo 2007 contro la decisione del 21 febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2005.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, dapprima domiciliata a __________, nel Canton __________, poi trasferitasi a __________ a contare dal 1° luglio 2005, lavora alle dipendenza della ditta __________ AG (nel frattempo acquisita dalla __________ AG), con sede principale a __________ e succursale a __________, quale responsabile della cassa pensione dei dipendenti della società.

 

                                         Nella dichiarazione fiscale 2005, la contribuente dichiarava un reddito del lavoro netto di fr. 135'139.–, oltre ad un reddito di     fr. 2'081.– proveniente da un’attività accessoria alle dipendenze del Canton __________. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

 

                                         trasporto (mezzo privato)                                                       fr.  17'818.–

                                         pasto principale fuori casa                                                     fr.    1'540.–

                                         alloggio                                                                                   fr.    2'200.–

                                         vitto                                                                                         fr.    1'232.–

                                         altre spese professionali (forfait)                                            fr.    2'400.–

                                         perfezionamento professionale                                              fr.       535.–

                                         spese per attività accessoria (forfait)                                     fr.       800.–

                                         totale                                                                                       fr.  26'525.–

 

 

                                  B.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 25 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 104'200.– per l’IC ed in fr. 106'300.– per l’IFD.

                                         Per quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione le spese del mezzo privato nella limitata misura di    fr. 7'722.–, pari agli spostamenti dal vecchio domicilio di __________ alla sede centrale di __________ (nella prima metà dell’anno) e dal nuovo domicilio di __________ alla succursale di __________ (nella seconda metà dell’anno). A tali spese aggiungeva il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico di fr. 1'500.–.

 

 

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2006, nel quale chiedeva la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato anche dal nuovo domicilio di __________ a __________ e da __________ a __________, sottolineando gli orari di lavoro sfavorevoli, dovuti alla sua posizione di responsabile della cassa pensione, la durata del viaggio dal Canton Ticino al Canton __________ e le difficoltà nel trasporto del bagaglio e di tutto il materiale necessario con il mezzo pubblico.

                                         Il reclamo veniva respinto, con decisione del 21 febbraio 2007. Nella motivazione, l’Ufficio di tassazione osservava che secondo la giurisprudenza si deve concedere in deduzione la spesa per l’uso del mezzo pubblico “anche se il contribuente si serve del mezzo privato”. Argomentava poi che nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter, si può ragionevolmente pretendere l’uso dei mezzi pubblici per il ritorno al domicilio ticinese, dal momento che il contribuente già beneficia di sgravi per doppia economia domestica e per l’alloggio, aggiungendo infine che le esigenze del datore di lavoro non sono di nessun rilievo ai fini fiscali.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese del mezzo privato anche per gli spostamenti settimanali dal nuovo domicilio di __________ alla sede centrale di __________ e da __________ a __________.

                                         La ricorrente contesta anzitutto di essere una pendolare settimanale, rilevando di non rientrare al proprio domicilio unicamente per il fine settimana, ma di svolgere la propria attività professionale tra __________ (tre giorni la settimana) e __________ (due giorni la settimana), dove è costretta a recarsi regolarmente a proprie spese. Ribadisce poi che gli orari di lavoro sfavorevoli, unitamente alla distanza del tragitto __________, non le permettono di utilizzare i mezzi pubblici senza compromettere la normale attività professionale.

 

 

                                  E.   Con scritto del 9 maggio 2008, su richiesta di questa Camera, la ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro e un’attestazione della datrice di lavoro, nella quale dichiara di avere acconsentito alla sua richiesta di trasferirsi in Ticino, nella succursale di __________, alla condizione tuttavia di garantire una regolare presenza, a proprie spese, alla sede centrale di __________, che rimane per contratto il luogo di lavoro ordinario.

 

 

Diritto

 

                                   1.   Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili  a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

                                         Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005, del 14 dicembre 2004, segnatamente dagli articoli 3 (spese di trasporto), 4 (spese supplementari di doppia economia domestica) e 5 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 DE del 23 dicembre 2003, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1, dipendente della ditta __________ AG (ora __________ AG) con sede centrale a __________ e succursale a __________, a contare dal 1° luglio 2005 si è definitivamente trasferita in Ticino.

                                         In questa sede controversa è la deduzione relativa alle spese di trasporto settimanale dal nuovo domicilio di __________ alla sede centrale di __________, dove la ricorrente lavorava due giorni la settimana, di regola il lunedì e martedì, e da __________ a __________, dove risiedeva durante il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino.

 

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)   per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)   per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;

                                         c)   per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2005: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino,         fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima       accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più      adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

 

                                         2.4.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si        riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT         n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

 

                                         2.5.

                                         Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al presente caso. Certo, RI 1 si trova in una situazione in un certo senso atipica, per il fatto che non rientra a __________ unicamente per il fine settimana ma, al contrario, si trasferisce a __________ per due soli giorni lavorativi, di regola ad inizio settimana. Ciò non toglie tuttavia che anche la ricorrente, costretta a spostarsi a cadenza settimanale dal proprio domicilio alla sede centrale di __________, deve essere considerata una pendolare settimanale (“Wochenaufenthalterin”).

                                         I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano poco più di cinque ore per la trasferta in questione. È vero che con l’automobile si risparmiano un paio d’ore, almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale, che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. La tesi delle difficoltà nel trasporto del bagaglio e di tutto il materiale necessario con il mezzo pubblico, peraltro abbandonata in questa sede, appare manifestamente infondata: una valigia può senz’altro essere portata senza particolari disagi; più bagagli sono invece poco credibili, ove si pensi appena che la stessa ricorrente sostiene di disporre di una sola camera a __________.

 

                                         2.6.

                                         Le ulteriori argomentazioni della ricorrente, che sottolinea gli orari di lavoro sfavorevoli, dovuti alla sua posizione professionale, e le difficoltà connesse con gli orari dei mezzi pubblici, sarebbero senz’altro condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese per il mezzo privato fosse quello della “comodità” anziché quello della “idoneità”.

                                         Infatti, è vero che per raggiungere __________ con il mezzo pubblico, senza compromettere l’indomani la normale attività nella succursale di __________, la ricorrente dovrebbe lasciare l’ufficio di __________, di regola il martedì sera, poco dopo le ore 17.30. Non va però dimenticato che se la contribuente, per ragioni personali che non è il caso di approfondire in questa sede, ha preferito trasferirsi nel Canton Ticino, ciò non implica ancora che le spese di trasporto alla sede centrale della ditta, dove è costretta a recarsi a cadenza settimanale a proprie spese, diventino costi per il conseguimento del reddito. Certo, il Tribunale federale intende il criterio della necessità delle spese in senso lato ed in particolare non richiede che il contribuente non possa conseguire il reddito del lavoro senza le spese professionali di cui chiede la deduzione; basta infatti che le spese siano considerate necessarie al conseguimento del reddito dal punto di vista economico e che non si possa pretendere dal contribuente che vi rinunci (ASA 67 pag. 286 = RDAF 1999 II 113 consid. 3a e giurisprudenza citata). Dallo scritto della datrice di lavoro, emerge però chiaramente che la scelta di trasferirsi in Ticino è stata esclusivamente della contribuente. Da parte sua, la datrice di lavoro ha acconsentito alla condizione che la stessa continuasse a garantire una presenza regolare alla sede centrale di __________. In questo contesto, va rilevato che l’Ufficio di tassazione è invero già stato estremamente generoso con la ricorrente, riconoscendole, oltre alle spese per l’abbonamento generale per mezzi pubblici, anche          fr. 3'432.– per spese supplementari di alloggio e vitto.

 

                                         2.7.

                                         Da ultimo, la richiesta di concedere in deduzione le spese di trasferta da __________ a __________ durante il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino risulta del tutto ingiustificata. Alla ricorrente è già stata concessa la postulata deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 53 chilometri di distanza. Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, pag. 648 e giurisprudenza citata).

 

 

                                   3.   Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: