Incarto n.
80.2007.46

Lugano

10 giugno 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 23 marzo 2007 contro la decisione del 27 febbraio 2007 in materia di revisione delle tassazioni IC 1997 - 2004.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nel 1996, i coniugi RI 1 donavano ai figli __________ e __________ diversi immobili, ubicati nei comuni di __________ e __________.

                                         Il figlio __________ acquistava, tra gli altri, i fondi part. __________, __________ e __________ RFD di __________ e contestualmente ne concedeva l’usufrutto vita natural durante ai genitori. Negli anni successivi, gli usufruttuari dichiaravano regolarmente i rispettivi valori di stima ufficiali (cfr. sommarione agli atti):

·        part. __________           fr.           136'620.–

·        part. __________           fr.           124'223.–

·        part. __________           fr.           151'294.–

·        totale             fr.  412'137.–

 

                                  B.   Nel frattempo, con risoluzione del 30 gennaio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato approvava la revisione generale del piano regolatore del comune di __________. In quella sede, l’Esecutivo cantonale sospendeva nondimeno la proposta comunale concernente l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________, dove sono situate le part. __________, __________ e __________, evidenziando l’incongruità con il principio pianificatorio che impone di mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, manifestando pure forti dubbi di carattere prettamente pianificatorio e territoriale.

 

 

                                  C.   Parallelamente l’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della revisione generale delle stime, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, riduceva drasticamente il valore ufficiale di stima dei fondi qui in esame, rilevando che i terreni erano prevalentemente situati in zona non edificabile:

·        part. __________         fr.  13'368.–

·        part. __________         fr.  13'348.–

·        part. __________         fr.  21’063.–

·        totale             fr.  47'779.–

 

 

                                  D.   Tornando alla procedura di revisione del piano regolatore del comune di __________, con risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________) il Governo cantonale decideva definitivamente anche sulle questioni rimaste sospese e, in particolare, approvava l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________, seppure con l’introduzione d’ufficio di una linea di arretramento.

 

 

                                  E.   Il 26 aprile 2006, sempre nell’ambito della procedura pianificatoria, il comune di __________ notificava a __________, quale proprietario del fondo part. __________, una decisione di recupero del compenso agricolo versato al Fondo cantonale, nella misura di        fr. 2'257.70.

                                         Con successiva istanza del 16 giugno 2006, il contribuente RI 1 chiedeva allora all’autorità fiscale di rivedere tutte le sue tassazioni degli anni 1997-2004. Al proposito, affermava sostanzialmente che in quel periodo il valore effettivo delle part. __________, __________ e __________ era largamente inferiore rispetto a quanto stimato dalla competente autorità.

 

 

                                  F.   L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 3 agosto 2006, argomentando che il termine per presentare una domanda di revisione era ormai perento e che in ogni caso gli immobili erano stati regolarmente imposti secondo il loro valore di stima ufficiale, mai contestato dai contribuenti, nemmeno dopo la risoluzione del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2002.

 

 

                                  G.   Con reclamo del 1° settembre 2006, completato il 4 settembre 2006 ed il 31 gennaio 2007, i coniugi RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, ribadivano che il valore di stima attribuito alle part. __________, __________ e __________ corrispondeva ad un pacchiano errore dell’Ufficio cantonale di stima, verosimilmente conseguente all’intenzione del comune di __________ di inserire i fondi in zona edificabile, evidenziando inoltre che “lo schematismo nel considerare il valore di stima non può assurgere a regola assoluta”. Sostenevano poi la tempestività dell’istanza di revisione, a fronte della decisione del comune di __________ di “recupero compenso agricolo”, datata 26 aprile 2006 e notificata al figlio __________ solo il 2 maggio 2006.

 

 

                                  H.   L’Ufficio di tassazione, con decisione del 27 febbraio 2007, respingeva il reclamo, osservando sostanzialmente che le autorità fiscali sono vincolate ex lege ai valori di stima ufficiali stabiliti dal competente ufficio cantonale.

                                         Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 confermano le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

 

                                         1.2.

                                         Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         I ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza di un fatto nuovo: affermano infatti di avere appreso della definitiva assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona edificabile unicamente per mezzo della decisione del Municipio di __________, notificata al figlio __________ il 2 maggio 2006, con la quale veniva richiesto il pagamento di un importo di fr. 2'257.70 a titolo di “recupero compenso agricolo”. A loro avviso, questo fatto renderebbe “scorrette” le precedenti decisioni dell’Ufficio di tassazione, che aveva considerato i suddetti fondi edificabili sin dal 1997, fondandosi su dei valori di stima ufficiali, poi rivelatisi manifestamente errati.

 

                                         2.2.

                                         Le argomentazioni dei ricorrenti, non sempre facilmente intelligibili, sono prive di ogni fondamento. In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2. ediz., Vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233). Già per questa ragione, la definitiva assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona edificabile non costituisce un fatto nuovo, nel senso inteso dalla legge.

                                         Del resto, la nuova assegnazione di zona non può nemmeno essere considerata come un fatto “rilevante” tale da influire sulle tassazioni degli anni 1997-2004 (Vallender/Looser, op. cit., n. 9 ad art. 147 LIFD), ove si pensi appena che l’autorità fiscale, per stessa ammissione dei ricorrenti, ha sempre considerato i fondi edificabili, riconoscendo “un valore di stima non supportato in nulla dalla reale situazione”.

 

                                         2.3.

                                         È semmai la scoperta della sospensione dell’approvazione della prevista zona edificabile, che doveva indurre i ricorrenti a contestare una valutazione dei fondi basata sull’erronea premessa del loro carattere edificabile. In questo contesto, ai coniugi RI 1 è però imputabile una chiara trascuratezza nella tutela dei loro diritti.

 

                                         2.3.1.

                                         Se, di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), l’art. 42 cpv. 1 LT dispone espressamente che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. Nello stesso senso, l’art. 293 LT prescrive che l’imposta immobiliare comunale è calcolata applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al valore di stima ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti.

                                         Nel Canton Ticino, la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF 2P.297/89 del 26 gennaio 1990, in RDAT 1990 n. 71). Il valore degli immobili determinante ai fini fiscali è stabilito dalla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1 Lst, RL 10.2.9.1). L’art. 26 Lst precisa che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità preposta a tali operazioni è designato l’Ufficio cantonale di stima (art. 27 Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst). Per quanto qui di interesse, l’art. 42 cpv. 1 Lst prescrive inoltre che il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili.

 

                                         2.3.2.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione di __________ ha correttamente fatto ricorso al valore di stima ufficiale dei fondi part. __________, __________ e __________ RFD di __________. All’autorità fiscale non può del resto essere rimproverato un eccessivo “schematismo”: contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di stima ufficiale scaturisce infatti da una legge in senso formale ed è dunque espressione della volontà del legislatore cantonale. In questo contesto, la peculiarità del diritto ticinese, che distingue chiaramente tra procedura di stima degli immobili e procedura di tassazione, imponeva ai contribuenti di richiedere dapprima la rettifica delle stime ufficiali, senza attenderne la revisione generale, e successivamente domandare la revisione delle tassazioni nel frattempo cresciute in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2005.179 del 28 febbraio 2006).

                                         Come esposto in narrativa, i contribuenti sono venuti a conoscenza della sospensione dell’approvazione della nuova zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________ per mezzo della risoluzione governativa del 30 gennaio 2002 (n. __________). A non averne dubbi, già a quel momento essi dovevano identificare l’asserito “pacchiano errore” dell’Ufficio cantonale di stima e conseguentemente richiedere una revisione delle stime ufficiali, in base alla reale situazione dei fondi part. __________, __________ e __________. Un simile modo di agire, conforme all’art. 42 Lst (cfr. Rapporto n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare), avrebbe certamente trovato un consenso positivo, come dimostra la drastica riduzione dei valori di stima decisa dallo stesso Ufficio cantonale di stima in occasione della successiva revisione generale, entrata in vigore il 1° gennaio 2005.

                                         I ricorrenti non possono ora avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che avrebbero dovuto sollevare già nel corso del 2002, pretendendo che l’autorità fiscale faccia astrazione della preventiva richiesta di rettifica dei valori di stima ufficiali, “evitando così una lunga e costosa procedura”. Del resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione è esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell’ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.), così come quando pretende che l’autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.).

 

                                         2.4.

                                         Si aggiunga infine che la soluzione non sarebbe diversa anche se si volesse ammettere che la definitiva assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona edificabile costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.

                                         Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e la relativa Legge cantonale d’applicazione del 23 maggio 1990 (LALPT, RL 7.1.1.1) dispongono espressamente che il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 26 cpv. 3 LPT e 39 LALPT). In concreto, anche volendo seguire la tesi dei ricorrenti, il termine di 90 giorni entro il quale deve essere formulata l’istanza di revisione all’ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda (art. 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD) ha cominciato a decorrere al più tardi al momento della notifica della risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________), con cui il Governo cantonale ha definitivamente approvato l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________, seppure con l’introduzione d’ufficio di una linea di arretramento.

                                         A tale proposito, incomprensibile risulta invece il riferimento alla decisione del comune di __________ di “recupero compenso agricolo”. Premesso che conformemente alla Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr, RL 8.1.1.2), la diminuzione delle aree agricole deve essere compensata dall’ente pianificante (art. 8 LTAgr), al quale è poi conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1 LTAgr), in questa sede è sufficiente osservare che la forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’autorità di approvazione del piano di utilizzazione – in concreto il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT) – con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). La sottrazione dell’area agricola ed il susseguente obbligo di compensazione si realizza pertanto al momento in cui il piano regolatore entra in vigore, ovvero alla data in cui questo strumento viene approvato dal Consiglio di Stato (art. 26 cpv. 3 LPT, 39 cpv. 1 LALPT), non invece al momento in cui l’ente pianificante – nella specie il comune di __________ – esercita il proprio diritto di regresso nei confronti del proprietario del fondo, come vorrebbero far credere i ricorrenti. Sia come sia, anche dall’effettiva diminuzione del territorio agricolo sono pertanto trascorsi ben oltre 90 giorni, per cui l’istanza di revisione andava in ogni caso respinta siccome tardiva.

 

 

                                   3.   Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 27 febbraio 2007 deve essere senz’altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere la revisione delle tassazioni degli anni 1997-2004 respinto, con carico di tassa di giustizia e spese processuali ai contribuenti, soccombenti.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: