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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 marzo 2007 contro la decisione del 14 febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2003. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1942, domiciliata a __________, è divorziata dal 1994.
Nella dichiarazione fiscale 2003, la contribuente esponeva un reddito complessivo di fr. 26'400.–, pari al contributo alimentare versatole dall’ex marito (fr. 2'200.– al mese). In un promemoria ivi allegato, precisava di essere stata costretta, negli anni addietro, a contrarre diversi debiti per far fronte alle spese correnti, anche nei confronti di suo figlio maggiore, aggiungendo poi di avere lavorato durante tutto l’anno 2003 per quest’ultimo, nella ditta “__________”, a parziale risarcimento del suo debito. Faceva quindi valere in deduzione un importo di fr. 6'444.– per spese professionali.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 7 dicembre 2005, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 29'700.– per l’IC e in fr. 32'100.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, spiegando nella motivazione allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 dicembre 2005, contestando di avere avuto altre entrate oltre ai contributi alimentari dichiarati. Chiedeva inoltre, per quanto qui di interesse, il riconoscimento delle spese professionali, ribadendo di avere lavorato durante tutto l’anno per suo figlio maggiore, a titolo gratuito, contro diminuzione del debito contratto nei suoi confronti. In occasione di un’udienza tenutasi il 30 gennaio 2007, RI 1 precisava infine di avere un tenore di vita molto modesto.
L’autorità di tassazione, con decisione del 14 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte a fr. 5'000.–. Nella motivazione specificava che dall’esame delle entrate e delle uscite emergeva una disponibilità finanziaria manifestamente insufficiente, senza che la contribuente avesse “comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il consumo di sostanza”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Successivamente, con scritto del 14 luglio 2008, ha poi richiesto la deduzione delle spese professionali, confermando di “lavorare gratuitamente presso un parente – per diminuire i debiti che ho verso questa persona”.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
1.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2. 2.1.
Nella fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto ai contributi alimentari dichiarati, “altri redditi” per fr. 8'000.–, poi ridotti a fr. 5'000.– in sede di reclamo.
Se, di principio, giurisprudenza (RDAF 2000 II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 46 LAID, pag. 767; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), nel caso in esame l’RS 1 ha però rinunciato ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria. In primo luogo, le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono state rispettate, ove si pensi appena che nei rimedi giuridici della tassazione IC/IFD 2003, l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552). In secondo luogo, come detto, la stessa autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo presentato dalla contribuente, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte da fr. 8'000.– a fr. 5'000.–.
2.2.
La tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). In concreto, dal calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente, dedotti gli oneri assicurativi, l’affitto e le spese accessorie, risulta un’eccedenza mensile di soli fr. 650.– per far fronte a tutte le altre spese (vitto, abbigliamento, tempo libero ecc.), che l’autorità fiscale, nella decisione su reclamo qui impugnata, ha giudicato manifestamente insufficiente.
È ben vero che la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001, prevede al punto I.1. che l’importo base mensile, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da sola ammonta a fr. 1'100.–. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve però essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della loro situazione personale: in taluni casi il minimo d’esistenza, così come stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti nell’ambito del diritto esecutivo, può dar luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).
3. 3.1.
Nel caso in esame, la ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto modesto e di vivere con i soli alimenti dell’ex marito. Affermazioni queste confortate dallo scritto dell’avv. __________ agli atti dell’incarto fiscale, nel quale denuncia alle competenti autorità il suo stato di grave angustia.
D’altra parte, la stessa ricorrente ha aggiunto di essere stata costretta, soprattutto negli anni addietro, a ricorrere all’aiuto finanziario di parenti e amici per far fronte alle spese correnti, persistendo nel sostenere di avere lavorato durante tutto il periodo fiscale qui in esame per suo figlio maggiore, a titolo gratuito, a parziale risarcimento del debito contratto nei suoi confronti.
3.2.
In simili circostanze, l’Ufficio di tassazione, cui spetta l’onere di provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto (OBERSON, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443), non poteva limitarsi a ridurre, in via prudenziale, il reddito d’altra fonte da fr. 8'000.– a fr. 5'000.–, argomentando che “in sede di reclamo non viene comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il consumo di sostanza”.
L’autorità di tassazione avrebbe dovuto anzitutto verificare l’esistenza dell’asserito debito nei confronti del figlio maggiore, il suo ammontare e l’entità dei rimborsi parziali, invitando la ricorrente a produrre un’attestazione scritta del suo creditore, conformemente a quanto disposto dagli articoli 201 cpv. 1 LT e 127 cpv. 1 LIFD. Spettava inoltre alla stessa autorità di tassazione approfondire l’asserito rapporto di lavoro con la società “__________”: se per la ricorrente, le sue prestazioni lavorative rappresentano una sorta di compensazione con i debiti contratti negli anni addietro, è però innegabile che le controprestazioni della sua datrice di lavoro, anche se immediatamente destinate ad estinguere detti debiti, sono da considerarsi a tutti gli effetti un salario. Salario che, se confermato, va imposto come reddito da attività dipendente (art. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD) e come tale assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG.
Solo in ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, si giustificava di allestire un calcolo delle entrate e delle uscite della contribuente e, se del caso, aggiungere un ulteriore reddito per insufficienza di disponibilità finanziaria.
4. A questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra descritti, avvertendo la contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza (DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 14 febbraio 2007 è annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati al punto 3.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: