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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 7 maggio 2007 contro la decisione del 19 aprile 2007 in materia di IC e IFD 2005. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, svolge l’attività di giornalista alle dipendenze del __________.
Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 12'348.– per spese professionali, così composto:
spese di trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–
spese di trasporto (veicolo privato) fr. 5'168.–
doppia economia domestica fr. 1'400.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento professionale fr. 2'780.–
Quest’ultimo importo era costituito dalle tasse di iscrizione all’Università di __________, facoltà di filosofia. Le spese di trasporto con il veicolo privato comprendevano invece 12 trasferte a __________ (luogo di lavoro), 15 trasferte a __________ (sede principale del __________) e 20 trasferte a __________.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 14 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione, per spese professionali, l’importo di fr. 4'010.–, così composto:
spese di trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–
spese di trasporto (veicolo privato) fr. 800.–
doppia economia domestica fr. 210.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
Per quanto attiene alle spese di perfezionamento professionale, la loro deduzione era negata, “difettando i requisiti di legge”. Le spese di trasporto con il veicolo privato e di doppia economia domestica, venivano ammesse unicamente in relazione alle trasferte alla sede principale di __________ __________.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 marzo 2007, chiedendo in particolar modo l’integrale deduzione dei costi di trasferta con il veicolo privato ed il riconoscimento delle spese di perfezionamento.
Nel corso di un’udienza tenutasi il 3 aprile 2007, RI 1, rappresentato dai genitori, ribadiva la richiesta di detrazione di tutti gli oneri finanziari legati agli studi di __________, “chiedendo inoltre di considerare le spese, a suo carico, per spostamenti vari nella zona del __________ e per pasti a __________”.
Con decisione del 19 aprile 2007, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In merito agli studi in filosofia, argomentava che non si trattava “di spese connesse con la professione appresa ed esercitata ma di una formazione vera e propria iniziata nel 2002 come studente regolare”. Quanto alle ulteriori spese, rilevava di avere già ammesso le spese di trasporto e per pasti in relazione alle trasferte alla sede principale di __________.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato riconoscimento dei costi di trasporto e delle spese di perfezionamento, riproponendo le argomentazioni già sottoposte all’Ufficio di tassazione. Allega al ricorso una dichiarazione della sua datrice di lavoro, che conferma di averlo assunto nel 2003 e di avergli esplicitamente richiesto di terminare la formazione universitaria.
Diritto
1. Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
2. 2.1.
In discussione è anzitutto la mancata deduzione delle tasse di iscrizione all’Università di __________. Per il ricorrente si tratta di spese di perfezionamento, per l’autorità di tassazione di spese di formazione professionale.
2.2.
Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
2.3.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 61 ad art. 26, p. 664; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare cit., n. 3.2).
2.4.
Nel caso in esame, è immediatamente evidente che gli studi universitari in filosofia, iniziati nel 2002 e terminati nel 2006, rappresentano una vera e propria “formazione di base”. Poco importa che il contribuente, assunto nel 2003 dal __________, abbia continuato la sua formazione universitaria contemporaneamente al lavoro di giornalista. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva all’inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di conoscenze professionali corrispondenti alla funzione ed alle mansioni già ricoperte senza una specifica formazione. In tale prospettiva, emblematica risulta essere la dichiarazione della sua datrice di lavoro, allegata al gravame, che conferma di avergli esplicitamente richiesto di terminare gli studi, aggiungendo poi che “il titolo accademico costituisce oggi, di fatto, un requisito-base per intraprendere una carriera giornalistica”.
Da quanto precede e così come osservato dall’Ufficio di tassazione, a questa Camera non resta che concludere che i costi affrontati dal ricorrente per frequentare il corso di laurea in scienze filosofiche costituiscono spese di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3. 3.1.
Altro elemento di discussione è la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il ricorrente rivendica 12 trasferte a __________ (luogo di lavoro), 15 trasferte a __________ (sede principale del __________) e 20 trasferte a __________. L’autorità di tassazione gli ha invece riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 800.–, pari alle 15 trasferte a __________.
3.2.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 DE sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.
3.3.
Del tutto infondata risulta anzitutto la postulata deduzione dei costi di trasferta per recarsi all’Università di __________.
Pur riconoscendo che la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito, ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25, p. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163), tali costi esulano da quelli strettamente connessi con l’esercizio della professione dalla quale il ricorrente trae il reddito soggetto all’imposta, ove si pensi appena che non concernono la trasferta per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo privato al di fuori dell’orario di lavoro.
3.4.
Incomprensibile risulta poi la postulata deduzione di 12 trasferte a __________. Le argomentazioni sollevate dal ricorrente con il reclamo del 15 marzo 2007 e riprese per intero nel gravame che qui ci occupa, non sono di nessun rilievo, poiché riferite all’uso del veicolo durante il tempo di lavoro.
Fatta questa premessa, è qui sufficiente ricordare che l’Ufficio di tassazione ha già concesso al ricorrente l’importo di fr. 600.– per l’uso del mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro, senza dimenticare inoltre che dal certificato di salario rilasciatogli dalla sua datrice di lavoro viene indicato un rimborso di fr. 467.– per spese d’auto. Ne consegue che, quand’anche si volesse giustificare l’uso del veicolo privato per le 12 trasferte dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l’esigenza di usare il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa è da ritenersi assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria dall’esecuzione del lavoro (art. 327a CO).
3.5.
Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, che invero si è limitato a riprendere le argomentazioni sollevate in sede di reclamo senza confrontarsi con la decisione qui impugnata, le 15 trasferte a __________ non sono invece oggetto di contestazione. L’autorità di tassazione gli ha infatti riconosciuto la deduzione di fr. 800.– per l’uso del veicolo privato.
4. Medesimo discorso vale infine per le spese di doppia economia domestica, ammesse unicamente se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
L’importo riconosciuto di fr. 210.– corrisponde infatti alle 15 trasferte alla sede principale di __________ (fr. 14.– per ogni pasto fuori casa), così come richiesto con il reclamo del 15 marzo 2007 e ribadito in occasione dell’udienza del 3 aprile 2007.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: