Incarto n.
80.2007.87

Lugano

10 aprile 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 26 giugno 2007 contro la decisione del 7 giugno 2007 in materia di IC e IFD 2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, di professione elettrauto, lavora alle dipendenze della __________, società di cui è socio e gerente, costituita alla fine del 2002 con lo scopo di gestire l’omonima officina elettromeccanica. Altro socio è sua moglie __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da attività dipendente di fr. 45'830.–. Per quanto ancora qui di interesse, faceva inoltre valere la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per un ammontare di fr. 3'600.–.

 

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 2 maggio 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr. 62'100.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–, spiegando nella motivazione allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 maggio 2007. Nel corso di un successivo colloquio, producevano una distinta delle loro spese correnti, contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

 

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 7 giugno 2007. Nella motivazione rilevava in particolare di avere allestito un nuovo calcolo delle entrate e uscite, sulla base della distinta presentata dai contribuenti, da cui emergeva un’eccedenza annua di soli fr. 606.– per far fronte a tutte le altre spese non indicate. Confermava quindi il reddito d’altra fonte, da considerarsi “comprensivo dei vantaggi auto e telefonini… pagati interamente dalla ditta e di una parziale o totale ripresa del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul certificato di salario”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. I ricorrenti sottolineano la difficile situazione finanziaria della società, che non permetteva al marito di pretendere uno stipendio più elevato. In allegato producono una nuova distinta delle spese correnti, argomentando che una disponibilità mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una somma “non certo altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.

 

                                         Nelle proprie osservazioni del 3 luglio 2007, l’autorità di tassazione ribadisce l’insufficiente disponibilità finanziaria e l’esistenza di indizi a riprova del reddito d’altra fonte. Chiede inoltre che la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi venga stralciata, proponendo di fatto una reformatio in peius della sua decisione. Al proposito, spiega che il contratto di lavoro tra la __________ e la ricorrente __________ non prevede il pagamento di uno stipendio, ma unicamente l’eventuale rimborso di spese.

 

 

 

 

Diritto

 

                                   1.   Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–. Da parte loro, i ricorrenti non sono rimasti passivi, producendo due distinte delle spese correnti: una prima in sede di reclamo, ed una seconda allegata al ricorso qui in esame, nel quale concludono che una disponibilità mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una somma “non certo altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.

 

                                         2.2.

                                         Certo, il tenore di vita di un contribuente può essere esaminato in base a diversi parametri. In questo senso, l’importo base agli effetti del diritto esecutivo, che per coniugi ammonta a fr. 1'550.– (punto I.3.), deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007), senza dimenticare inoltre che tale importo è comprensivo delle spese per cultura, elettricità, spazzatura, acqua potabile, telefono come pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF), che in concreto vengono indicate in modo dettagliato, oltre alla disponibilità mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi”.

 

                                         Sennonché, nella fattispecie sono i parametri stessi alla base della distinta delle spese correnti prodotta dai ricorrenti che non convincono. Anzitutto l’importo di fr. 6'000.–, che sul certificato di salario figura sotto la voce “spese di rappresentanza e simili”, ma che viene indicato dai ricorrenti unicamente tra le entrate. Ora, se si tratta del rimborso effettivo delle spese sostenute da RI 1 per il conseguimento del reddito, lo stesso importo andava aggiunto anche tra le uscite. Elencato unicamente tra le entrate, sembrerebbe invero costituire un “salario integrativo”, così come proposto dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni del 3 luglio 2007. Un altro elemento di calcolo che non può essere tutelato è l’importo di fr. 10'000.– a titolo di “risparmio”, ove si pensi appena che dal solo confronto delle dichiarazioni fiscali 2005/2006 emerge che il risparmio privato dei ricorrenti è aumentato di fr. 11'859.–, mentre i debiti privati sono diminuiti di fr. 1'000.–.

                                         Dall’esame dell’incarto fiscale della __________ emergono ulteriori dubbi. Colpisce in primo luogo che il ricorrente, socio e gerente della società, percepisce un salario inferiore rispetto al dipendente __________, anch’egli elettrauto. Benché riferito ad un periodo fiscale precedente, non può inoltre passare inosservato il fatto che i coniugi RI 1 abbiano apportato, nel 2005, un prestito di ben fr. 27'800.– alla società.

 

                                         2.3.

                                         In simili circostanze, è facile supporre che i ricorrenti hanno agito nell’intento di conseguire un risparmio di imposta, per cui non v’è dubbio che i redditi dichiarati andavano rivalutati. Resta però il fatto che l’Ufficio di tassazione, cui spetta l’onere di provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443), nella decisione su reclamo qui impugnata non poteva limitarsi a confermare il reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–, aggiungendo che tale importo è da considerarsi “comprensivo dei vantaggi auto e telefonini… pagati interamente dalla ditta e di una parziale o totale ripresa del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul certificato di salario”.

                                         Appare quindi opportuno rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione affinché verifichi in modo più approfondito la rivalutazione dei redditi dichiarati dai coniugi RI 1, anche sulla base degli elementi che emergono dall’incarto fiscale della __________, distinguendo tra redditi d’altra fonte e redditi della sostanza mobiliare.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tra i redditi della sostanza mobiliare rientrano, a non averne dubbi, i “vantaggi auto e telefonini”. Del resto, sono gli stessi ricorrenti che, menzionando tali costi nella distinta delle loro spese correnti ammettono, almeno implicitamente, di farne un uso privato, ciò che è considerato un caso esemplare di “distribuzione dissimulata di utili”, così riassunto dalla dottrina (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):

·        una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

·        il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·        il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

                                         3.2.

                                         Occorre tuttavia anche determinare il valore di tali prestazioni. Anche per questo motivo, gli atti vanno rinviati all’autorità di tassazione, affinché proceda a tutti gli accertamenti del caso.

                                         In questa sede ci si limita a ricordare che, secondo la dottrina, quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.), la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, Bellinzona 1998, p. 384). Con particolare riguardo alla commisurazione del vantaggio costituito dall’impiego privato della vettura, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato un promemoria concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende. Esso prevede, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che la valutazione della quota privata delle spese d’automobile sia intrapresa in base alle spese effettive, laddove sia possibile, oppure mediante una stima globale. Anche in tal caso, si richiede comunque che sia nota la percorrenza annuale complessiva del veicolo di cui si tratta; inoltre, la tabella prevede solo il calcolo per automobili il cui valore di acquisto non supera l’importo di fr. 60'000.–. Per questa ragione, ci si può anche basare sui criteri adottati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per determinare il consumo proprio ai fini dell’IVA. In tal caso, il consumo proprio viene stabilito nella misura dell’1% mensile sui primi fr. 100'000.– e nella misura dello 0.5% mensile sulla parte restante (decisione CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nella dichiarazione fiscale, i coniugi RI 1 hanno fatto valere una deduzione di fr. 3'600.– per attività lucrativa di entrambi, producendo agli atti copia di un contratto di assunzione, da cui risulta che la moglie __________, a partire dal 1° gennaio 2003, lavora alle dipendenze della __________ come segretaria, seppure a titolo gratuito. Da parte sua, l’Ufficio di tassazione, per la prima volta in questa sede, contesta la postulata deduzione, in difetto della corresponsione di uno stipendio.

 

                                         4.2.

                                         Secondo gli art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.– per l’IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

 

                                         4.3.

                                         In materia di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono di concludere, per quanto qui di interesse, che la collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se per questa collaborazione un terzo riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o accessoria) del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista contrattualmente (Circolare cit., par. 2. lett. c).

                                         4.4.

                                         Di per sé, la circostanza che le parti non hanno pattuito la corresponsione di uno stipendio non è determinante ai fini del presente giudizio. La deduzione in questione è infatti stata introdotta per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007 II 22).

                                         Va però ricordato che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con particolare riguardo alla deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San Gallo ha avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso dimostrare accuratamente, non fosse altro che per la sua entità, che la collaborazione è prestata regolarmente e in misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).

                                         A questo proposito, il contratto di assunzione e la relativa dichiarazione di RI 1 si palesano manifestamente insufficienti. In particolare non è dato a sapere con quale frequenza (giornalmente, settimanalmente oppure mensilmente) né tanto meno dove (in casa oppure in officina) __________ svolge la propria attività. Incomprensibile risulta poi l’importo di fr. 3'600.–, di cui non vi è traccia nei conti della società. Se si tratta del “valore” della collaborazione, esso non costituisce certo un indizio a favore del suo carattere “determinante”, ove si pensi appena che l’art. 212 cpv. 2 LIFD, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede una deduzione minima di fr. 7'600.– (cfr., al proposito, FF 2006 4087). Si aggiunga infine che il contratto è stato allestito dagli stessi ricorrenti, ciò che potrebbe anche far sorgere il dubbio che sia stato confezionato ad hoc per creare le basi atte ad ottenere la deduzione qui in esame.

 

 

                                         4.5.

                                         Alla luce delle considerazioni sopra esposte, riservato il diritto dei contribuenti di produrre eventuali ulteriori prove, i presupposti per ammettere la postulata deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi non appaiono in definitiva adempiuti.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 7 giugno 2007 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1, perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: