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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 24 settembre 2008 contro la decisione dell’8 settembre 2008 in materia di imposta annua intera IC 2007. |
Fatti
A. RI 1, studentessa, ha vinto fr. 24'000.– partecipando alla puntata del 31 maggio 2007 del gioco “__________”, proposto dalla Televisione Svizzera.
Nella dichiarazione fiscale 2007, la contribuente indicava di avere conseguito quale solo reddito la vincita in questione; dedotti le spese professionali, i contributi AVS e gli oneri assicurativi, indicava un reddito imponibile di fr. 5'811.–.
B. In data 14 luglio 2008, l’RS 1 notificava alla contribuente una tassazione dell’imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, limitata all’imposta cantonale. L’imponibile era costituito dalla vincita di fr. 24'000.– e l’imposta ammontava a fr. 1'200.–.
Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il suo reddito imponibile in fr. 20'900.– per l’IFD ed in zero franchi per l’IC. Dall’importo della vincita, ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, erano stati dedotti i contributi AVS (fr. 454.–) e gli oneri assicurativi (fr. 2'550.–).
C. La contribuente impugnava la decisione relativa all’imposta cantonale con reclamo dell’11 agosto 2008. A suo avviso, il reddito da lei conseguito partecipando alla trasmissione televisiva __________ non rientrava nella nozione di “lotteria o manifestazione analoga”, con la conseguenza che non erano applicabili gli articoli 22 lett. e e 36 cpv. 1 della legge tributaria (LT). A differenza di altri giochi televisivi, basati sulla sola fortuna, quello cui aveva partecipato premiava per contro le conoscenze culturali generali, l’intuito e la bravura dei partecipanti.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’8 settembre 2008, nella quale osservava che “il programma in questione è un gioco a premi che mette in palio delle vincite in denaro” e che la prestazione era pertanto imponibile secondo l’art. 36 LT.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’Ufficio di tassazione, chiedendo che la vincita sia assimilata ad “un qualsiasi emolumento per prestazioni fornite” e sia tassato quindi come reddito del lavoro. Ripropone quindi le argomentazioni su cui già si basava il suo reclamo, sottolineando la differenza fra lotterie e manifestazioni analoghe, da una parte, e quiz, dall’altra.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente non contesta – a ragione – il principio dell’imponibilità della vincita conseguita con la partecipazione al gioco televisivo della Televisione Svizzera, bensì le modalità di imposizione del reddito in questione, per il quale l’Ufficio di tassazione ha applicato l’art. 36 cpv. 1 LT.
1.2.
In effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
2. 2.1.
L’art. 22 lett. e LT menziona, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all’articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un’imposta annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.-- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).
2.2.
Questa Camera ha già avuto l’occasione di affermare che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera (cfr. sentenza CDT n. 80.2002.00085 del 2 luglio 2002, in RDAT II-2002 n. 9t).
In effetti, l'art. 11 cpv. 3 LAID si limita ad esigere una tassazione separata delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute.
La dottrina maggioritaria è tuttavia dell'avviso che i cantoni sono nondimeno liberi di sottoporre ad una tassazione separata anche altri redditi non periodici, non risultando dalla lettera della disposizione citata in alcun modo che la disciplina da essa prevista abbia carattere tassativo. I cantoni non potrebbero infatti essere limitati nel loro ambito di competenza originario, nella misura in cui ciò non discenda in modo chiaro dalla LAID; inoltre, non si vedrebbe per quale ragione il legislatore federale avrebbe dovuto vietare ai cantoni di prevedere per dei redditi non periodici un calcolo dell'aliquota rispettoso della capacità contributiva (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I/1, nn. 31-34 ad art. 2 LAID, pp. 42-43 e n. 40 all'art. 11 LAID, p. 216; Reich, Die zeitliche Bemessung bei der natürlichen Personen, in ASA 61 p. 336; dello stesso avviso Zwahlen, Privatvermögen, Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna/Stoccarda/Vienna, 1993, p. 96).
2.3.
Per quanto attiene al suo campo d’applicazione, l’art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e LT, che, come l’art. 23 lett. e LIFD per l’imposta federale diretta, enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe.
Secondo l’art. 1 Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d’una posta od a dipendenza della conclusione d’un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli altri, lo Sport Toto ma anche i giochi d’azzardo nelle case da gioco, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenzione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23 LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n. 2A.50/2002, consid. 2.2).
Fra le “manifestazioni analoghe” rientrano tutte le estrazioni a sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).
2.4.
La ricorrente sostiene che il premio vinto ad un quiz televisivo, qual è “__________”, non costituisce un provento da una manifestazione analoga ad una lotteria.
In effetti, un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull’abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio.
I proventi di un gioco in forma di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul reddito in virtù della clausola generale (per l’imposta federale diretta, l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicazione della disposizione speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2).
Ne consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure applicabile l’art. 36 LT.
2.5.
Venendo all’esame della fattispecie, non occorre richiedere alla Televisione Svizzera il regolamento del gioco in questione per sapere che propone effettivamente una serie di domande su temi di cultura generale e d’attualità, che permettono di vincere premi anche importanti ma che possono anche rimandare a casa i concorrenti a mani vuote. È allora innegabile che la buona sorte non sia l’elemento determinante per vincere.
La contribuente sottolinea, a tale proposito, che la trasmissione in discussione si distingue da tante altre perché si basa sulla “cultura generale, l’intuito e la bravura dei partecipanti”.
Certo, un po’ di fortuna non guasta neppure in un gioco di questo tipo: il concorrente cui viene posta la domanda su cui è più preparato è evidentemente avvantaggiato.
Ne sa qualcosa la ricorrente che ha conquistato l’importante premio indovinando il nome di un personaggio (l’attore Claudio Bisio) a partire da tre soli indizi, piuttosto generici (Rocco Tanica, Novi Ligure, pelato). Ebbene, intervistata da “Il Quotidiano”, il giorno successivo a quello della vincita – di proporzioni eccezionali per la trasmissione in questione ed anche per la storia della TSI – alla domanda quale fosse il suo segreto ha risposto infatti: “Il fattore C, direi!”. Ora, dal sorriso malizioso e dalla direzione del suo sguardo durante la risposta, è lecito supporre che la lettera C non sia l’iniziale della parola “cultura” e che quindi sia stato un altro il “fattore C” determinante. Ha poi proseguito, spiegando di essere stata aiutata nella risposta dalla lettura di un’opera del personaggio da indovinare, il testo “Quella vacca di nonna Papera”, del quale non ha tralasciato neppure la quarta di copertina, dove figurava proprio la biografia dell’autore.
Come si vede, la cultura aiuta ma può a sua volta essere aiutata…
Non è comunque il caso di dilungarsi in considerazioni ulteriori sul tema del rapporto fra cultura e “fattore C”.
Ai fini della decisione sulle modalità di tassazione della vincita conseguita dalla ricorrente, basta stabilire che effettivamente è difficile assimilare ad una lotteria o ad una manifestazione analoga un gioco il cui regolamento fa dipendere i guadagni dalla risposta esatta a domande di vario genere. Il ruolo della casualità è infatti senz’altro marginale.
2.6.
Si deve ancora osservare che l’esito del ricorso è verosimilmente favorevole alla ricorrente, che non ha dichiarato altri redditi oltre alla vincita in discussione. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la tassazione separata delle vincite, sarebbe più vantaggiosa per il contribuente che abbia altri redditi, per effetto della progressività delle aliquote.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione del 14 luglio 2008 e la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: