Incarto n.
80.2008.116

Lugano

8 ottobre 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso dell’8 ottobre 2008 contro la decisione dell’8 settembre 2008 in materia di imposte alla fonte.

 

 

 

Fatti

 

                                  A.   __________, cittadina italiana titolare di un permesso per frontalieri, nel 2006 lavorava alle dipendenze della RI 1 di __________, società operante nel campo fiduciario. Dal suo salario lordo di fr. 44'850.–, la datrice di lavoro ha trattenuto l’imposta alla fonte in base ad un’aliquota del 6.6%, corrispondente ad un importo di fr. 2'960.10, che ha poi riversato alle competenti autorità fiscali.

 

 

                                  B.   Con scritto del 18 marzo 2008, la RI 1 si rivolgeva all’Ufficio delle imposte alla fonte, facendo presente che nel calcolo dell’imposta dovuta dalla propria dipendente __________ era stata applicata per errore l’aliquota del 6.6%, mentre il tasso doveva in realtà essere del 2.5%. Postulava quindi la restituzione della somma versata in eccesso, pari a fr. 1'838.85 (fr. 2'960.10 ./. fr. 1'121.25).

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 10 aprile 2008, respingeva l’istanza, argomentando che il diritto di contestazione era ormai perento e che non vi erano nemmeno gli estremi per invocare l’istituto della revisione.

 

 

                                  C.   La RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2008, nel quale contestava all’autorità di tassazione il mancato controllo del conteggio annuale, che riportava la corretta tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico), in base alla quale la trattenuta d’imposta doveva in realtà limitarsi al 2.5%.

                                         L’Ufficio delle imposte alla fonte, con decisione dell’8 settembre 2008, respingeva il reclamo. Considerata la perenzione del diritto di invocare una decisione sull’estensione dell’assoggettamento, ribadiva che una modifica della tassazione poteva intervenire soltanto in presenza di motivi di revisione, che in concreto non erano tuttavia dati.

 

 

                                  D.   Con il presente tempestivo ricorso, la RI 1 ribadisce di avere applicato l’aliquota del 6.6%, invece di quella corretta del 2.5%, per una svista. Ritenuto che l’autorità fiscale può riaprire d’ufficio le tassazioni quando viene applicata un’errata aliquota a favore del contribuente, postula nuovamente la restituzione dell’importo versato in eccesso, invocando un valido motivo di revisione.

                                         Nelle proprie osservazioni del 29 ottobre 2008, l’Ufficio delle imposte alla fonte propone di respingere il gravame.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

                                         L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

 

                                         1.2.

                                         Sebbene il diritto svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1, n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376; v. anche Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         A differenza delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza, basate su una procedura di tassazione mista, il sistema di imposizione alla fonte si fonda sul principio dell’autotassazione. Giusta gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a), di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta (lett. b) e di versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente (lett. c). A tale scopo, l’autorità consegna ai datori di lavoro un apposito formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che il debitore d’imposta è a sua volta tenuto a rilasciare al proprio dipendente (cfr. Direttiva n. 01/2005, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, dicembre 2004, valida dal 1° gennaio 2005, p. 14).

 

                                         2.2.

                                         Secondo gli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro tale decisione è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD; cfr. anche Direttiva cit., p. 12).

                                         Gli art. 211 LT e 138 LIFD prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre che se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2).

 

                                         2.3.

                                         In una recente sentenza di principio del 9 febbraio 2009, il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la portata di queste disposizioni ed il loro reciproco rapporto, differenziando l’esame tra i casi in cui è stata emanata una decisione ai sensi degli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, e quelli in cui, come nella fattispecie, non vi è stato alcun atto formale di questo genere (decisione TF n. 2C_673/2008 del 9 febbraio 2009).

                                         Qualora il contribuente o il debitore dell’imposta abbia richiesto tempestivamente il rilascio di una decisione sull’esistenza e sull’estensione dell’assoggettamento, la relativa pronuncia, se non impugnata, passa regolarmente in giudicato. Un riesame delle questioni così regolate è possibile unicamente mediante l’istituto della revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD) o del recupero d’imposta (art. 236 LT; art. 151 LIFD).

                                         Se, invece, il contribuente e il debitore dell’imposta hanno omesso di chiedere l’emanazione di una decisione entro il termine di fine marzo, non potranno più sollevare contestazioni sul principio dell’assoggettamento, ma potranno tuttavia contestare l’ammontare della ritenuta d’imposta. A tal fine tornano applicabili gli art. 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD, che, se da un lato permettono al fisco, anche dopo la scadenza del termine prestabilito, di esigere il pagamento di imposte trattenute in misura insufficiente, dall’altro devono riconoscere un’analoga facoltà in favore del contribuente e del debitore d’imposta. Come aggiunto dall’Alta Corte, tra il fisco ed il contribuente, rispettivamente il suo sostituto, deve infatti vigere il principio della parità delle armi.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso in esame, la controversia verte unicamente sull’obbligo di restituire l’imposta versata in eccesso. Anche l’autorità di tassazione riconosce infatti, perlomeno implicitamente, che la trattenuta d’imposta andava calcolata, in base alla pertinente tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico), con l’aliquota del 2.5% e non del 6.6.%, applicata per svista dalla ricorrente.

                                         Ora, non essendo stata emessa alcuna decisione ai sensi degli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, tale obbligo non può certo fondarsi sull’istituto della revisione. Per contro, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non sussiste alcun impedimento alla restituzione dell’imposta trattenuta in eccesso sulla base degli art. 211 cpv. 2 LT e 138 cpv. 2 LIFD. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione nelle osservazioni al presente gravame, tali disposizioni tornano infatti applicabili proprio nel caso in cui non è stata resa alcuna decisione formale.

 

                                         3.2.

                                         In definitiva, come già anticipato da una parte della dottrina (cfr. Pedroli, op. cit., n. 12 ad art. 137 LIFD, p. 1297), l’Alta Corte ha stabilito che in materia di imposte alla fonte non è possibile parificare il principio dell’autotassazione ad una sorta di decisione passata in giudicato, ma appare più equa la soluzione valida per la maggior parte delle imposte federali basate sul principio della tassazione spontanea, secondo cui le imposte pagate a torto vanno sempre restituite, a meno che non siano state stabilite con decisione passata in giudicato (decisione TF n. 2C_673/2008 del 9 febbraio 2009).

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente accolto. La decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché emetta una nuova decisione, ammettendo la restituzione dell’imposta trattenuta in eccesso.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché emetta una nuova decisione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: