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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 ottobre 2008 contro la decisione del 23 settembre 2008 in materia di imposte alla fonte. |
Fatti
A. Con decisione del 28 settembre 2007, l’Ufficio delle imposte alla fonte (UIF) chiedeva alla RI 1 il versamento di un importo di fr. 2'812.90, corrispondente alla differenza fra le imposte trattenute dallo stipendio del dipendente__________ e quanto avrebbe dovuto essere correttamente trattenuto nel 2006. Nella motivazione della decisione, si spiegava che era stata applicata l’aliquota per doppi redditi, in quanto la moglie del contribuente aveva iniziato a lavorare il 1.1.2006, ed inoltre che al reddito lordo era stato aggiunto un importo di fr. 2'500.–, quale “vantaggio economico per l’utilizzo privato dell’autovettura aziendale”.
B. Il 4 aprile 2008, la RA 1si rivolgeva all’UIF in qualità di rappresentante della RI 1, affermando di avere appreso solo allora che la decisione sul calcolo dell’imposta alla fonte era stata intimata alla sua mandante. Affermava di avere ripetutamente discusso la questione dell’aliquota applicabile con funzionari dell’ufficio competente, che gli avevano assicurato che lo avrebbero informato dopo avere chiarito la questione con i superiori. Contestava quindi il merito della decisione.
Dopo un paio di solleciti, con decisione del 23 settembre 2008, l’UIF dichiarava irricevibile il reclamo “per decorrenza dei termini”.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, ancora rappresentata dalla RA 1, contesta la decisione con cui l’UIF si è rifiutato di entrare nel merito del suo reclamo. Spiega che la sua rappresentante aveva già preso contatto con l’autorità fiscale nell’aprile 2007 “per sapere se le aliquote di imposta alla fonte per il proprio dipendente dovessero essere ritoccate”. Elenca, a tale riguardo, diverse telefonate con due funzionari dell’ufficio ed allega i tabulati telefonici da cui risulta il numero dell’UIF. In queste circostanze, ritiene che l’autorità avrebbe dovuto notificare ad essa la decisione e non direttamente alla debitrice dell’imposta. Non avendolo fatto, avrebbe le avrebbe arrecato danno, “impedendo il rispetto dei termini da parte del rappresentante”.
D. La Camera di diritto tributario, in data 13 ottobre 2008, ha attribuito un termine di dieci giorni all’UIF per presentare osservazioni. Detto termine è stato poi prorogato, di dieci giorni a partire dalla ricezione della proroga del 16 ottobre 2008. Le osservazioni sono state inviate alla Camera il 12 novembre 2009.
Nella replica del 25 novembre 2009 ed all’udienza del 12 marzo 2009, la ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del termine per le osservazioni da parte dell’autorità resistente.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
In nessun caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito della questione: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
La sola questione che deve essere esaminata dalla Camera concerne pertanto la tempestività del reclamo.
2.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L’art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Disposizioni analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.3.
Quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, art. 117 LIFD, n. 21 ss., pp. 209-211). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).
In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).
3. 3.1.
La decisione impugnata afferma laconicamente che il reclamo è stato presentato “ben oltre il termine utile”, con la conseguenza che è irricevibile.
La ricorrente, invece, asserisce che il rapporto di rappresentanza era noto all’autorità fiscale, la quale avrebbe pertanto dovuto notificare alla rappresentante la decisione in merito al pagamento dell’imposta alla fonte. Sostiene che, prima della decisione dell’UIF, la rappresentante ha avuto diverse conversazioni telefoniche con funzionari di questo ufficio.
3.2.
A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Ma, se anche fosse previsto dalla legge l’obbligo di allegare al ricorso la procura, l’autorità giudiziaria non potrebbe semplice-mente dichiarare irricevibile il gravame, senza incorrere in un eccesso di formalismo. Secondo il Tribunale federale, l’autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio deter-minate irregolarità. Vi rientra in particolare proprio il caso del-l'assenza di procura scritta a favore del rappresentante (DTF 108 Ia 104, 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Giurisdizione co-stituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano 1992, p. 234; inoltre Stähli, op. cit., p. 107).
3.3.
Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto i tabulati telefonici della sua rappresentante, per dimostrare che vi sono stati numerosi contatti con l’UIF, nel corso del mese di aprile del 2007. Ha allegato al ricorso anche copia di e-mail scambiati con la rappresentante, in relazione ai contatti fra quest’ultima e l’autorità fiscale.
Mentre, come già rilevato, l’UIF non ha preso posizione sulla questione della pretesa rappresentanza nella decisione impugnata, lo ha fatto per contro nelle osservazioni al ricorso, sostenendo che non vi sarebbe “nessuna prova in merito al contenuto delle conversazioni telefoniche riportate dal tabulato telefonico”, come pure in relazione a “presunti accordi, qui contestati, tra il rappresentante e l’ufficio delle imposte alla fonte”.
Secondo l’UIF, solo con l’inoltro del reclamo sarebbe emersa l’esistenza di una relazione di rappresentanza.
Tali osservazioni al ricorso sono tuttavia state inoltrate ampiamente dopo la scadenza del termine attribuito all’UIF secondo gli articoli 142 cpv. 1 LIFD e 228 cpv. 1 LT. Le stesse devono pertanto essere estromesse dagli atti. Inoltre, come già ricordato, l’UIF non è intervenuto all’udienza convocata dalla Camera su richiesta della ricorrente.
3.4.
In queste condizioni, la decisione impugnata non rispetta i requisiti di motivazione previsti dalla legge.
Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L'art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in
re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3;
sent. CDT n. 381 del 30 luglio
1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata ai requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione della rappresentanza.
3.5.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’UIF, perché adotti una nuova decisione motivata o perché – qualora riconosca l’esistenza del rapporto di rappresentanza – entri nel merito del reclamo stesso.
La motivazione dovrà confrontarsi esplicitamente con gli argomenti sollevati dalla ricorrente, in relazione al preteso rapporto di rappresentanza. Sarà in particolar modo determinante conoscere la posizione dell’autorità fiscale in merito all’esistenza – prima ancora che al contenuto – delle asserite conversazioni telefoniche che vi sarebbero state con la pretesa rappresentante. Pare peraltro inevitabile che, fra il momento dell’inoltro del conteggio della trattenuta d’imposta per il 2006 (10.1.2007) e quello in cui è stata intimata la decisione di pagamento degli arretrati ex art. 138 cpv. 1 LIFD (28 settembre 2007), vi siano stati contatti fra l’UIF e la contribuente (o la sua rappresentante), proprio per consentire all’autorità di procedere al controllo che le compete.
4. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 23 settembre 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’UIF per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: