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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 23 ottobre 2008 contro la decisione del 29 febbraio 2008 in materia di IC e IFD 2006. |
Fatti
A. Con sentenza del 7 novembre 2005, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha riconosciuto retroattivamente a __________ il diritto, a far tempo dal 1° marzo 2003, ad una rendita invalidità.
L’Amministrazione della cassa pensioni, a sua volta, gli ha riconosciuto, il 28 febbraio 2006, come conseguenza della decisione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, un importo di fr. 68'661.− inerente alle prestazioni della previdenza professionale.
B. Nel periodo fiscale 2006, il contribuente percepiva una prestazione complessiva AVS/AI di fr. 151'597.−. La somma comprendeva le rendite AVS/AI retroattive per gli anni 2003, 2004 e 2005 pari all’importo di fr. 117'976.− e la rendita relativa all’anno 2006 di fr. 33'620.−.
La cassa pensioni inoltre gli versava la somma di fr. 68'661.−, che comprendeva il conteggio delle prestazioni retroattive per il periodo dal 21 gennaio 2004 al 28 febbraio 2006, per un totale di fr. 66'117.−, e la prestazione per il mese di marzo 2006, per un ammontare di fr. 2'544.−. In totale, per il periodo fiscale 2006, la prestazione della cassa pensioni era di fr. 101'037.−.
La decisione di tassazione del 16 luglio 2008 in materia di IC/IFD 2006 veniva notificata a RI 1 ed includeva i redditi in questione.
C. In data 14 agosto 2008 i contribuenti interponevano reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD del 16 luglio 2008 relativa al periodo fiscale 2006, adducendo che la loro situazione personale, caratterizzata da “mobbing” e da “bossing”, causati dall’apparato statale, aveva “scombussolato, oltre la […] famiglia, anche la […] situazione finanziaria e patrimoniale”.
I reclamanti affermavano in sostanza che “[….] il pagamento di quasi 200'000.− franchi di arretrati ricevuti nel 2006 (causati dal tardivo riconoscimento della Rendita AI e dalla relativa messa in Pensione d’invalidità anticipata derivante dalle conseguenze all’azione di Mobbing e di Bossing subita e dalla perversa cocciutaggine di Colleghi, Superiori, Alti funzionari, e persino Autorità giudiziarie coinvolte da diversi anni in questa inverosimile quanto vile Associazione a delinquere) non possono certo essere considerati come una normale entrata conseguita durante un normale rapporto di lavoro”.
Secondo RI 1 la somma di fr. 200'000.− andava computata anno per anno per quanto riguarda i periodi fiscali 2003, 2004, 2005, applicando le aliquote separatamente agli anni in questione. I reclamanti contestavano anche gli interessi di ritardo addebitati con la seguente motivazione: “detti ritardi sono stati provocati esclusivamente dalle lungaggini burocratiche ed amministrative e dalle decisioni errate (poi annullate dal Tribunale delle assicurazioni in data 7 novembre 2005), temerariamente prese da alcuni Funzionari al servizio delle Assicurazioni sociali (AI)”. I reclamanti richiedevano inoltre di poter avere un colloquio “ […] con il signor __________ […] ed i Tassatori che hanno elaborato la […] tassazione”.
D. L’8 settembre 2008 RI 1 venivano sentiti dall’Ufficio di tassazione ed in particolare da __________ e da __________. Dal verbale di audizione si evince che venivano “chiariti i motivi alla base della modalità d’imposizione delle rendite correnti e retroattive versate a favore del contribuente nel corso del 2006”. I reclamanti non si dimostravano concordi con quanto spiegato dall’autorità fiscale, esponendo lo stato di tutte le vertenze in corso (quali:-“mobbing” e “bossing” di Stato, -Consorzio SE __________, __________ e __________; - Comunione Ereditaria fu __________ e __________) e ritenendo che la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 dovesse essere sospesa sino al chiarimento definitivo di tutte le cause in corso. RI 1 si rifiutavano di approvare la correttezza della prima parte del verbale di audizione dell’8 settembre 2008 (ndr. “Sono in questa sede chiariti i motivi alla base della modalità d’imposizione delle rendite correnti e retroattive versate a favore del contribuente nel corso del 2006. L’imposizione delle rendite così come effettuata nella primitiva decisione di tassazione deve essere confermata”) e conseguentemente di sottoscriverlo.
E. Il reclamo interposto da RI 1 veniva respinto, con decisione del 24 settembre 2008, dall’Ufficio di tassazione di __________ con la seguente motivazione: “L’imposizione delle rendite retroattive e correnti versate a favore del contribuente nel corso del periodo deve essere confermata perché correttamente stabilita in applicazione delle disposizioni di legge. La primitiva decisione di tassazione deve essere confermata”.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano che il reclamo interposto in data 14 agosto 2008 venga accettato e che “[…] le Decisioni dopo Reclamo con relative polizze di versamento [vengano] momentaneamente annullate”. I ricorrenti richiedono inoltre che vi sia un “congelamento di qualsiasi richiesta contributiva fiscale Cantonale, Federale e Comunale” almeno sino alla revisione della decisione governativa n. __________ del 5 marzo 2008, e sino alle conclusioni a cui giungeranno sia il Tribunale Federale, sia il Ministero Pubblico della Confederazione, e chiunque altro abbia a trattare degli incarti trasmessi dal MPC. I ricorrenti postulano infine che vengano loro conferite tasse, spese e ripetibili.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD e l’art. 21 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Il secondo capoverso delle citate norme precisa poi che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
1.2.
Va rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L’acquisizione di un diritto non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è insolvibile o non è disposto ad effettuare la prestazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995, p. 238; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., p. 754 s., n. 2 ad art. 41; Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2a ed., Losanna 1998, p. 215 s., p. 237; DTF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 61 p. 666 consid. 3b; RDAF 1997 II p. 651).
Nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, ci si deve fondare non sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 36 ad art. 16 LIFD, p. 138 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nella presente fattispecie, __________ ha potuto beneficiare nel periodo fiscale 2006 di una rendita AVS/AI retroattiva per il periodo 2003-2005 pari a fr. 117'977.−, e di una rendita AVS/AI per l’anno 2006 di fr. 33'620.− per un totale complessivo di fr. 151'597.−. Il ricorrente ha pure ricevuto delle prestazioni relative alla previdenza professionale per la somma di fr. 101'037.− per il periodo fiscale 2006. Lo stesso sostiene che la somma ricevuta retroattivamente relativa alle rendite AVS/AI e della previdenza professionale avrebbero dovuto essere computate anno per anno, e non, come fatto dall’autorità di tassazione per il periodo fiscale 2006, in un’unica volta sotto forma di liquidazione in capitale.
2.2.
Secondo gli art. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece di una prestazione unica.
In una sentenza del 5 ottobre 2000, il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittiva la prassi precedentemente in vigore, secondo la quale i versamenti di capitali, che sostituivano delle prestazioni periodiche, comprendevano solamente delle prestazioni uniche e determinate aventi lo scopo di estinguere un credito portante su prestazioni uniche future. Secondo la suprema Corte, degli incrementi patrimoniali unici che compensano delle prestazioni parziali nate nel passato possono anche venir considerate come dei “versamenti di capitali che sostituiscono delle prestazioni periodiche” a determinate condizioni. Questo si verifica unicamente se le prestazioni in questione, le quali per loro natura avrebbero dovuto essere versate periodicamente, non sono state tuttavia corrisposte e ciò si è verificato senza colpa alcuna da parte del contribuente. Il Tribunale federale esclude infatti l’applicazione dell’art. 37 LIFD nei casi in cui il versamento di una prestazione in capitale in luogo di una prestazione periodica ed il momento del pagamento dipendano dalle parti (sentenza del 5 ottobre 2000 n. 2A.68/2000, in RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210; inoltre Jaques, in Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 37, p. 575; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 36, p. 397).
Questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).
2.3.
Diversamente dal caso delle riserve occulte deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale ad esempio nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la __________ e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle prestazioni in causa, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute. Sono pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli articoli 37 LIFD e 37 LT altre prestazioni periodiche maturate nel passato, per esempio contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il pagamento di salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).
In una sentenza del 2 aprile 2002, questa Camera ha già avuto modo di precisare che si giustifica l’applicazione degli art. 37 LT e 37 LIFD nel caso di un contribuente cui è concessa una rendita di invalidità AI con effetto retroattivo (CDT n. 80.2002.38, in RDAT II 2002, n. 10t p. 408).
2.4.
Nel caso in esame, per il periodo fiscale 2006 l’autorità di tassazione ha commisurato, per l’IC, il reddito imponibile complessivo in fr. 277'700.−, mentre ha stabilito il reddito determinante per l’aliquota in fr. 140'000.−, con un’aliquota applicabile dell’ 8,8436%. Per quanto riguarda l’IFD, il reddito imponibile complessivo è risultato essere di fr. 285'200.−, mentre il reddito determinante per l’aliquota è stato fissato in fr. 148'000.− e l’aliquota è stata pari al 4,4500%. L’Ufficio di tassazione ha quindi applicato correttamente al caso in esame gli art. 37 LT e 37 LIFD, che vogliono che si applichi al reddito imponibile complessivo l’aliquota che sarebbe stata adottata se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.
Il ricorrente a torto dunque si duole del fatto che le rendite AVS/AI e della previdenza professionale versatigli retroattivamente per gli anni 2003-2004-2005 siano state imposte in un’unica volta nel 2006.
3.3.1.
I ricorrenti postulano che, sia la decisione in materia di IC/IFD 2006, sia le relative polizze di versamento, vale a dire fr. 24'558,70 per l’IC 2006, fr. 12'691,40 per l’IFD 2006 e fr. 23'968,90 per l’imposta comunale 2006 vengano “momentaneamente annullate”. Chiedono inoltre che venga sospesa “[…] qualsiasi richiesta contributiva fiscale Cantonale, Federale e Comunale […] fino (1) alla revisione della Decisione governativa n°__________ del 5 marzo 2008 […] (2) fino alle conclusioni cui giungeranno sia il Tribunale Federale, sia il Ministero Pubblico della Confederazione nelle diverse cause in corso […]”.
3.2.
Per quanto attiene all’annullamento della riscossione dell’impo-sta (ndr. annullamento delle polizze di versamento), va precisato che nel ricorso presentato dinanzi a questa Camera dai ricorrenti si evince la loro manifesta volontà di non venir meno agli obblighi contributivi. Infatti, gli stessi affermano ciò che segue: “[…] abbiamo sempre dichiarato che non è certamente nostra intenzione quella di sottrarci ai nostri Doveri contributivi nei confronti dello Stato […]”.
Per le questioni relative alla riscossione delle imposte, questa Camera non è competente, essendo preposto in materia l’Ufficio esazione e condoni.
Per quanto attiene all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la loro situazione economica non gli consentirebbe di far fronte al pagamento delle imposte per l’anno 2006 se non indebitandosi in misura rilevante, essi potrebbero richiedere una dilazione di pagamento dell’imposta, rivolgendosi all’autorità di riscossione, vale a dire l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, per le imposte cantonale e federale, ed al Municipio, per le imposte comunali.
3.3.
In relazione alle vertenze giudiziarie ancora pendenti, che secondo i ricorrenti giustificherebbero la sospensione della decisione di tassazione IC/IFD 2006 e quelle degli anni susseguenti, va rilevato che, se tali procedure dovessero far emergere dei fatti nuovi, tali da avere delle ripercussioni sulle tassazioni a partire dal periodo fiscale 2006 e seguenti, i ricorrenti avranno modo d’introdurre una domanda di revisione della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2006 e seguenti giusta gli art. 232 LT e 147 LIFD.
4.Per quanto riguarda la contestazione degli interessi di ritardo, già proposta in sede di reclamo e riproposta dinanzi a questa Camera, come già rilevato, essa sfugge alla competenza della Camera, poiché per tutto quanto attiene alla riscossione delle imposte è competente l’Ufficio esazione e condoni.
A titolo di precisazione si ricorda, ad ogni modo, che gli interessi di mora sono dovuti dal debitore d’imposta per gli importi che non ha versato entro il termine prefissato, in base agli art. 243 LT e 164 LIFD e che né il reclamo, né il ricorso hanno effetto sospensivo in questo senso.
5.Il ricorso è conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: