Incarto n.
80.2008.12

Lugano

8 settembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 21 gennaio 2008 contro la decisione del 18 gennaio 2008 in materia di determinazione del domicilio fiscale.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione del 18 dicembre 2006, il RA 1 notificava ai coniugi RI 1, domiciliati a __________ (NW), l’avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti del Comune per elezione di domicilio, in quanto residenti stabili, e per avere eletto __________ quale centro dei loro interessi per il periodo fiscale 2006;

 

                                     -   i coniugi RI 1 contestavano di avere una stabile residenza ad __________, con reclamo del 12 gennaio 2006, nel quale argomentavano di dover assistere la madre della moglie a __________ (NW);

 

                                     -   il RA 1 respingeva il reclamo con risoluzione del 26 gennaio 2007, nella quale sosteneva di poter affermare che il centro degli interessi vitali dei reclamanti si situava ad __________;

 

                                     -   con sentenza del 2 maggio 2007 (n. __________) questa Camera ha constatato la nullità delle risoluzioni municipali del 18 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, per incompetenza dell’autorità comunale;

 

                                     -   il 1° giugno 2007, RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 una decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006, per elezione di domicilio o dimora fiscale;

 

                                     -   un reclamo interposto contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione del 18 dicembre 2007;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano l’annullamento della decisione di assoggettamento alla sovranità fiscale del Canton Ticino;

 

                                     -   in data 18 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera copia di una lettera indirizzata ai ricorrenti, avente il seguente tenore:

                                         Egregi Signori,

                                         preso atto della vostra decisione di trasferire il vostro domicilio fiscale illimitato ad __________ a decorrere dal 01.01.2008, sentiti i pareri favorevoli del Comune di __________ e della Divisione Cantonale delle contribuzioni l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno decide di annullare la decisione di assoggettamento illimitato del 18 dicembre 2007 dei coniugi RI 1 dal 01.01.2006.

                                         Pertanto il ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre 2007 è da annullare.

                                          

 

Diritto

 

 

                                     -   come detto, con scritto del 18 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai ricorrenti, informandoli che, alla luce della loro decisione di trasferire il domicilio ad __________ dal 1° gennaio 2008, avrebbe annullato la decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006;

 

                                     -   copia di tale scritto, che si conclude con l’affermazione secondo cui “il ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre 2007 è da annullare”, è stata inviata a questa Camera;

 

                                     -   a tale proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der +Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p. 161);

 

                                     -   ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, loc. cit.);

 

                                     -   all’autorità di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione (Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);

 

                                     -   è vero che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74);

 

                                     -   del resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);

 

                                     -   analogamente la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);

 

                                     -   è quindi chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo l’accoglimento del gravame;

 

                                     -   all’autorità di tassazione è per contro preclusa una revoca della decisione impugnata;

 

                                     -   di conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 luglio 2008, n. 2C_162/2008, consid. 5.2.2);

 

                                     -   ne consegue che l’Ufficio di tassazione non può annullare la propria decisione e meno che mai il ricorso contro quest’ultima;

 

                                     -   la lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come un’adesione al ricorso;

 

                                     -   non vi è ragione di non seguire tale proposta dell’autorità di tassazione: di conseguenza, si rinuncia all’assoggettamento illimitato dei ricorrenti per il periodo fiscale 2006;

 

                                     -   l’esito del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali e che ai ricorrenti sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione del 1° giugno 2007 e la decisione su reclamo del 18 dicembre 2007 sono annullate.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: