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Incarti n. 80.2008.19 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2 rappr. da: RA 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorsi dell’11 febbraio 2008 contro le decisioni del 10 gennaio 2008 in materia di IC/IFD 97/98 e 99/00. |
Fatti
A. RI 2 è titolare della ditta __________, con scopo la mediazione nel campo del piccolo credito e nel ramo immobiliare. Il marito RI 1, che si qualificava allora quale collaboratore, possiede una procura individuale.
B. Nell’elenco dei debiti allegato alla loro dichiarazione fiscale 1997/1998, i coniugi __________ indicavano l’esistenza di un debito privato di fr. 220'000.– verso una società finanziaria del Principato del Liechtenstein, la __________, contro garanzia di tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– cadauna (4°, 5° e 6° rango) gravanti il fondo part. __________ RFD di __________, di proprietà della moglie.
I contribuenti indicavano poi un ulteriore debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre 1996) verso la medesima società finanziaria, garantito questa volta da due cartelle ipotecarie (7° e 8° rango) gravanti il fondo part. __________ RFD di __________, di proprietà della ditta __________ di __________.
C. Con scritto del 5 settembre 2001, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai contribuenti invitandoli, tra l’altro, a comprovare i debiti contratti con la __________. Al proposito, veniva precisato che il finanziamento, inizialmente di fr. 200'000.–, era stato aumentato a fr. 500'000.– nella primavera del 1996 e successivamente diminuito a fr. 320'000.–, in concomitanza con l’aumento del debito ipotecario con l’allora __________ di ulteriori fr. 200'000.–.
I contribuenti osservavano ancora che nel successivo biennio 1999/2000, alla __________ di __________ era subentrata la __________ AG di __________, che avrebbe ripreso sia il debito privato sia quello aziendale, dopo avere preso atto della decisione di questa Camera del 20 febbraio 1997 (inc. CDT n. 80.96.80) e della successiva decisione del Tribunale federale del 4 giugno 1998 (inc. TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997). Da notare che presidente della società grigionese era l’avv. __________ __________, nel frattempo deceduto, che in precedenza aveva sempre agito a nome e per conto della __________ di __________.
D. Notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/1998, con decisione del 28 gennaio 2002, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 140'000.– di media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 18'548.–) e aggiungeva ai proventi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media annua.
Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità spiegava, per quanto qui di interesse, che i contribuenti non avevano comprovato l’esistenza degli asseriti mutui concessi loro dalla __________ di __________: l’importo di fr. 140'000.– veniva determinato riprendendo il prestito e gli interessi __________, l’importo di fr. 110'000.– corrispondeva invece al debito privato che i coniugi __________ sostenevano di avere contratto.
Il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1999/2000, in cui veniva loro esposto un reddito aziendale di fr. 60'000.– di media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 51'087.–). Per gli stessi motivi esposti in relazione al biennio precedente, l’autorità non ammetteva in deduzione gli interessi passivi maturati sui mutui __________. Alla sostanza dichiarata veniva aggiunto il controvalore del debito privato contratto con la __________ AG, asserendo che non era stata provata la destinazione data ai relativi capitali. Di conseguenza, ai proventi dichiarati veniva aggiunto anche il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla società.
E. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con separati reclami del 25 febbraio 2002, nei quali spiegavano di avere contratto i debiti con la __________ di __________ in quanto nessuna banca era disposta a trattare, e di averli successivamente trapassati alla __________ AG di __________ in seguito alle note decisioni di questa Camera e del Tribunale federale. Aggiungevano infine di avere reperito alcuni documenti atti a comprovare quanto asserito, dichiarandosi disposti a produrli in sede di audizione.
Nel corso di un’udienza tenutasi il 2 febbraio 2006, il contribuente RI 1 ribadiva l’effettiva esistenza del mutuo concesso dalla __________ di __________, garantito da cartelle ipotecarie per fr. 700'000.–, alla quale è poi subentrata la __________ AG, e consegnava alcuni documenti a riprova del rimborso, nel 1996, di fr. 200'000.– alla società finanziaria del principato del Liechtenstein. Da parte sua, l’autorità di tassazione ricordava le rigorose esigenze probatorie inerenti i prestiti provenienti dall’estero.
F. L’autorità di tassazione respingeva i reclami, con decisioni del 10 gennaio 2008, in difetto segnatamente della “documentazione relativa al movimento dell’importante somma di denaro fra la creditrice estera ed i debitori e cioè la girata bancaria attestante il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello dei debitori o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto bancario dei debitori”. Il mancato riconoscimento dei debiti verso la __________ aveva comportato, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________ AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i primi.
G. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. RA 1, contestano le decisioni su reclamo.
In merito alla tassazione IC/IFD 1997/1998 postulano lo stralcio del reddito privato d’altra fonte e della ripresa a titolo di aggiunta al reddito aziendale, nonché il loro riconoscimento a titolo di debiti privati/aziendali e la conseguente deducibilità dei relativi interessi passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso di avere conseguito redditi in misura che eccede quanto dichiarato.
In relazione alla tassazione IC/IFD 1999/2000 chiedono che vengano riconosciuti i crediti ipotecari a titolo di debito aziendale, nonché la deducibilità degli interessi passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso l’aggiunta di un reddito ipotetico, pari agli interessi pagati al creditore.
H. In occasione dell’udienza del 12 giugno 2008, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni. I ricorrenti hanno in particolare ribadito che i debiti contratti con la __________ sono ben documentati, sottolineando come la giurisprudenza del Tribunale federale non abbia mai preteso che per la prova della loro esistenza occorra un versamento bancario.
I. Con successivo decreto del 4 settembre 2008, constatato che i coniugi RI 1 sono in mora con il pagamento di imposte cantonali e federali e diverse procedure d’incasso si sono risolte con il rilascio di attestati di carenza beni agli enti pubblici creditori, questa Camera ha richiesto ai ricorrenti il versamento di un importo di fr. 8'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.
L’avv. RA 1, con scritto del 12 settembre 2008, si è opposto al suddetto decreto, chiedendo contestualmente che i suoi clienti fossero posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
L’onere di dimostrare l’esattezza di quanto dichiarato spetta al contribuente. In questo senso, colui che pretende di dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi passivi maturati su di un debito è tenuto a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie a stabilire l’esistenza e l’ammontare del debito stesso. Poco importa a tale proposito che il ricorrente sia responsabile o meno delle circostanze in ragione delle quali il debito non può essere stabilito con esattezza, che egli rifiuti oppure non sia in grado di fornire il nominativo del creditore (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
1.3.
Di regola quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all’estero occorrono per contro informazioni più precise e più complete ed un maggiore rigore d’indagine, al fine di garantire la generalità dell’imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; decisione TF n. 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t, consid. 3a/bb; decisione TF n. A.36/1984 del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3a e 3b).
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, nella dichiarazione fiscale 1997/1998 i coniugi RI 1 hanno indicato l’esistenza di un debito privato di fr. 220'000.–, garantito da tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– cadauna gravanti il fondo part. __________ RFD di __________, e di un debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre 1996), garantito da due cartelle ipotecarie gravanti il fondo part. __________ RFD di __________.
Seppure contratti nei confronti della medesima società finanziaria che nel corso del precedente periodo fiscale 1991/1992 aveva già concesso ai contribuenti un mutuo di fr. 220'000.–, che questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80) e il Tribunale federale (inc. TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997) avevano considerato come fiscalmente inesistente, riprendendo l’intero ammontare a titolo di reddito, entrambi i debiti in discussione sono nuovamente attestati dalle sole conferme della società stessa, alle quali ha fatto seguito, in un secondo momento, la dichiarazione resa dal suo amministratore unico, tale avv. __________, nella quale afferma che i ricorrenti non avrebbero alcun interesse nella __________ di __________.
2.2.
Come già ampiamente spiegato nelle citate decisioni di questa Camera e del Tribunale federale, che i ricorrenti avevano certamente già ricevuto (la dichiarazione fiscale 1997/1998 qui in esame è stata inoltrata il 4 dicembre 1998), trattandosi di un’entità giuridica con sede in uno Stato che notoriamente consente domiciliazioni fittizie, simili dichiarazioni sfuggono a qualsiasi possibilità di verifica e come tali non rivestono alcuna rilevanza probatoria.
Poco importa stabilire se effettivamente nessuna banca era disposta a trattare con i contribuenti, così come sostenuto nel reclamo del 25 febbraio 2002. Tali documenti non sono in ogni caso sufficienti per sostanziare la reale esistenza degli asseriti debiti, ritenuto che di fronte ad un creditore residente all’estero, l’autorità fiscale ha il dovere di esigere dal contribuente informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine. Eloquenti indizi portano piuttosto a ritenere che, dal profilo della realtà economica, la società finanziatrice sia semplicemente servita quale tassello del costrutto giuridico costruito ad arte dall’avv. __________, che per stessa ammissione dei contribuenti si è occupato di tutte le operazioni qui in discussione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, lascia anzitutto perplessi la circostanza che i relativi importi siano stati consegnati in contanti e non tramite movimenti bancari, come è usuale quando sono in gioco somme di denaro di una certa importanza. Colpisce poi il fatto che le conferme di credito e gli attestati in capitali e interessi della __________ siano tutte sottoscritte dall’avv. __________ e non dal suo amministratore, l’unico a disporre formalmente di un diritto di firma individuale. Non può infine passare inosservato che l’avvocato luganese rappresentava pure altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte la __________ AG di __________, di cui era presidente, ma anche la __________ SA, con sede sempre a __________.
2.3.
L’ulteriore documentazione prodotta in sede di ricorso non apporta nulla di nuovo, specie in considerazione delle elevate esigenze probatorie inerenti i prestiti provenienti dall’estero.
L’estratto conto dell’allora __________ – l’unico documento bancario agli atti di causa – comprova, se ancora ce ne fosse bisogno, la stretta relazione esistente tra la __________ di __________ e la __________ AG. L’accredito di un importo di fr. 200'000.– a favore di un conto intestato alla società grigionese, a parziale rimborso dell’asserito finanziamento concesso dalla società del principato del Liechtenstein, può solo spiegarsi con il fatto che entrambe le società erano sotto il controllo dell’avv. __________. Per contro, tale documento non permette di comprovare l’effettiva esistenza di un rapporto di debito-credito tra i ricorrenti e la __________ e non fornisce nemmeno alcuna spiegazione circa l’origine dei suddetti importi.
Di nessuna rilevanza probatoria sono poi le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti. In particolare, le tre ricevute attestanti l’avvenuta consegna – direttamente nello studio dell’avv. __________ – delle somme di denaro in questione (doc. 5, 10 e 25), e le cinque quietanze di pagamento degli interessi passivi, versati direttamente nelle mani dell’avvocato luganese (doc. 8, 15, 21, 26 e 30), non appaiono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente l’esistenza dei citati debiti, anche se considerate nel loro complesso. Certo, così come sostenuto dai ricorrenti, la prova dell’esistenza di un debito non deve necessariamente avvenire tramite la presentazione di un bonifico bancario, che attesti il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello dei debitori, oppure, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto bancario dei debitori. Nel caso in esame, i contribuenti non sono in ogni caso stati in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l’avvenuto trasferimento delle citate somme di denaro, così come non sono stati in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall’avv. __________ vanno invece considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che lo stesso era all’origine dell’intero costrutto giuridico.
2.4.
Così stando le cose, si deve dunque convenire con l’autorità di tassazione sul fatto che gli elementi agli atti di causa non permettono di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l’esistenza dei debiti indicati dai coniugi RI 1 nella dichiarazione fiscale 1997/1998.
Per logica conseguenza, se ne deve pertanto dedurre che anche i debiti elencati nella successiva dichiarazione fiscale 1999/2000 non possono essere fiscalmente riconosciuti. La sola circostanza che la __________ AG di __________ sia nel frattempo subentrata alla __________ di __________ nella posizione di creditore non può d’altronde portare ad altra conclusione. Certo, le esigenze probatorie sono più rigorose nei confronti di entità giuridiche estere, mentre quando il creditore è domiciliato in Svizzera è di regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo. Nel caso in esame, tuttavia, il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società finanziaria del Principato del Liechtenstein comporta, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________ AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i primi.
2.5.
I ricorrenti pretendono di provare il trasferimento dei citati debiti dalla __________ alla __________ AG fornendo, da un lato, due semplici dichiarazioni della stessa società grigionese (doc. 18 e 28) e, dall’altro, due loro autorizzazioni a versare gli importi dovuti alla società finanziaria del principato del Liechtenstein (doc. 19 e 29). Ancora una volta, non sussiste tuttavia nessun documento in grado di fornire la benché minima prova di un movimento bancario, mentre le dichiarazioni agli atti non possono in nessun caso essere ritenute sufficienti per sostanziare il reale consumo di capitali. Come osservato anche dall’autorità di tassazione, ammettere, sulla base di sole affermazioni di parte non altrimenti suffragate, un ingente consumo di capitale significherebbe infatti aprire la porta a ogni tipo di abuso, con tutto quanto ne consegue non soltanto sul piano fiscale, ma anche e forse soprattutto su altri piani, segnatamente su quello di sussidi, prestazioni e aiuti cui un nullatenente potrebbe ambire.
3. 3.1.
Il fatto poi che, contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l’Ufficio di tassazione abbia deciso di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo, esponendoli nella tassazione 1997/1998 alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituisce unicamente un’ulteriore logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5; v. anche decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003).
Ora, nel caso concreto sono gli stessi ricorrenti ad ammettere di avere potuto materialmente disporre della somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione. All’udienza del 12 giugno 2008, il loro rappresentante ha infatti ricordato che gli asseriti debiti contratti con la __________ di __________ sono serviti, da un lato, per operazioni immobiliari e, dall’altro, per il risanamento della loro casa d’abitazione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Esclusa l’esistenza del dichiarato debito privato di fr. 220'000.– e di quello aziendale di fr. 320'000.–, in assenza di indicazioni contrarie l’autorità di tassazione non poteva semplicemente considerare come inesistenti tali importi, ma era tenuta a riprendere i medesimi e ad imporli quali reddito. Indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano infatti i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione ad imporre un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media annua e ad aggiungere al reddito aziendale un importo di fr. 160'0000.– di media annua.
3.2.
Medesimo discorso vale anche per la successiva tassazione IC/IFD 1999/2000. Escluso l’asserito consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l’autorità di tassazione non poteva fare altro che aggiungere alla sostanza dichiarata dai contribuenti il controvalore del debito privato contratto con la __________ AG ed ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla società grigionese.
4. 4.1.
Con istanza del 12 settembre 2008, i coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sottolineando in particolare di trovarsi in uno stato di bisogno, così come accertato pochi mesi prima dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (decisione TCA n. 38.2006.53 del 29 maggio 2008) e dal Tribunale federale (decisione TF n. 8C_140/2007 del 21 aprile 2008).
4.2.
L’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
Quest’ultima precisazione conferma quanto già contemplato nell’art. 14 cpv. 1 della previgente legge e oggi ancorato nell’art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le probabilità di successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta, tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa non è priva di speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono equivalenti oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde. Determinante è il quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe ad intraprendere quel processo in base ad una valutazione di ragionevolezza (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 466).
Nel caso di specie, poco importa stabilire se i contribuenti si trovano effettivamente nel bisogno. Alla luce delle convincenti argomentazioni contenute nelle precedenti decisioni di questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997) e del Tribunale federale (inc. TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997 del 4 giugno 1998), che già avevano per oggetto il riconoscimento, dal profilo fiscale, di un primo mutuo concesso ai contribuenti dalla __________ di __________, la presente vertenza non poteva che apparire destinata all’insuccesso sin dal momento dell’inoltro dell’istanza qui in esame.
Si aggiunga inoltre che il beneficio dell’assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto agli atti compiuti a partire dalla sua presentazione, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 13 LAG, che rinvia al principio della non retroattività del gratuito patrocinio disciplinato dall’art. 119 cpv. 4 CPC-CH; v. anche Messaggio n. 6407 concernente la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 10 ottobre 2010). La presente istanza, inoltrata unicamente il 12 settembre 2008, in risposta all’invito di questa Camera di versare un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, è chiaramente successiva non soltanto all’atto ricorsuale, ma anche all’udienza tenutasi il 12 giugno 2008, su espressa richiesta degli stessi ricorrenti. Atteso che sin dall’inizio non era dato il requisito del “fumus boni iuris”, si tratta di un ulteriore motivo per respingere l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 8'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 8'100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: