Incarto n.
80.2008.1

Lugano

31 ottobre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 28 dicembre 2007 contro la decisione del 28 novembre 2007 in materia di IC 2004 e 2005.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino __________, domiciliato a __________, è direttore della __________ di __________.

                                         Nelle dichiarazioni fiscali 2004 e 2005, il contribuente e la moglie __________ attribuivano alle 100 azioni della __________ da loro detenute un valore complessivo di fr. 100'000.–, così come già esposto nella dichiarazione del 2003.

 

 

                                  B.   In quella occasione, l’RS 1 accertava invece in fr. 5'250'000.– il valore delle azioni, allegando in sede di reclamo una motivazione allestita appositamente dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG). Quest’ultimo richiamava le istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati, osservando che esse prevedono un tasso di capitalizzazione del 6% ed un fattore di rischio del 30%. Con successiva sentenza del 14 giugno 2006, questa Camera ha poi respinto un ricorso dei contribuenti (inc. CDT n. __________). La Corte aveva modo di accertare che i criteri di calcolo adottati dall’autorità fiscale erano conformi alle apposite istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, precisando poi che ci si poteva discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo in presenza di situazioni straordinarie, mentre semplici fluttuazioni dell’utile, determinate dalla situazione congiunturale, non erano sufficienti.

 

 

                                  C.   Nel frattempo, notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni del 2 maggio 2007, l’RS 1 attribuiva alle azioni in questione un valore di fr. 5'500'000.–.

                                         RI 1 impugnava le suddette decisioni con reclamo del 24 maggio 2007, lamentando la valutazione dei titoli. In risposta, l’Ufficio di tassazione sottoponeva al reclamante i dettagli dei calcoli relativi alla valutazione delle azioni della __________, anticipando la sua intenzione di confermare in fr. 5'500'000.– il loro valore nel 2004 e di ridurlo a fr. 4'610'000.– nel 2005.

 

 

                                  D.   Con scritto del 28 settembre 2008, il contribuente prendeva posizione sulle stime in questione, contestando nuovamente le valutazioni dell’autorità fiscale. A suo dire, i parametri contenuti nelle istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni non consentivano una corretta valutazione del valore commerciale di un’azienda, in quanto “non tengono conto in modo adeguato dell’evoluzione e della realtà economica”. Si poneva infine qualche dubbio sulla procedura, giacché questa Camera si era già pronunciata in materia di IC 2003, senza entrare nel merito delle sue censure.

                                         L’Ufficio di tassazione, con distinte decisioni su reclamo del 28 novembre 2007, accertava in fr. 5'500'000.– il valore delle azioni nel 2004 e in fr. 4'610'000.– quello nel 2005, allegando una motivazione allestita dall’UTPG. Quest’ultimo precisava di avere applicato i medesimi parametri di valutazione già confermati da questa Camera, peraltro nemmeno contraddetti dalle nuove istruzioni della Conferenza fiscale svizzera del 21 agosto 2006.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il valore attribuito alle azioni della __________, riproponendo gli stessi argomenti già sollevati nella precedente procedura. Contesta in particolare la deduzione rischio (30%), considerata ampiamente insufficiente alla luce degli ultimi risultati di esercizio, così come il tasso di capitalizzazione adottato (6%), chiedendo di applicarne uno di almeno il 10%. Osserva che la valutazione dovrebbe corrispondere ad un valore reale/commerciale dell’azienda, valore che comporta di solito parametri diversi da quelli meramente contabili. Aggiunge poi che i criteri applicati incentivano il prelevamento regolare dei dividendi e comportano un disinteresse per gli investimenti in Svizzera.

                                         Riferendosi al precedente giudizio di questa Camera, il ricorrente obietta il mancato approfondimento delle censure sollevate, sottolineando in particolar modo che la stessa si sarebbe limitata ad applicare acriticamente delle contestate direttive. Mette infine in dubbio la procedura, che lo costringe ad adire nuovamente questa Camera.

 

 

                                  F.   All’udienza del 7 ottobre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).                                

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

 

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazio-ne federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

 

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.                                      

                                         È appena il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati dalla Confederazione.

 

                                         1.4.

                                         Le Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).

                                     

 

                                   2.   2.1.

                                         I ricorrenti ripropongono le censure che già erano contenute nel loro precedente ricorso, relativo alle tassazioni del periodo fiscale 2003. Chiedono dunque che l’autorità di tassazione si discosti dalle istruzioni citate, che a loro avviso comportano una discriminazione degli azionisti domiciliati rispetto a quelli residenti all’estero. Contestano in particolar modo la deduzione rischio prevista dalle istruzioni e il tasso di capitalizzazione.

 

                                         2.2.

                                         In linea di principio, il valore di un’impresa risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito raddoppiato ed il valore intrinseco determinato secondo il metodo della continuazione (Istruzioni citate, n. 41).

                                         Per stabilire il valore di reddito, ci si basa sui due ultimi conti annuali chiusi prima del giorno determinante per la stima (Istruzioni, n. 7). Tale valore si ottiene capitalizzando l’utile netto dei due esercizi determinanti aumentato o diminuito di alcune riprese o deduzioni eventuali, tassativamente elencate dalle istruzioni stesse; l’utile netto dell’ultimo esercizio deve essere considerato due volte. Eventi eccezionali, già prevedibili il giorno determinante, possono essere presi in considerazione in maniera adeguata in occasione della determinazione del valore di reddito (Istruzioni, n. 8).

                                         Quanto ai rischi generali dell’impresa, le istruzioni dispongono che il rendimento netto dell’impresa sia ridotto alla fine del calcolo nella misura del 30%, per tenere conto, da una parte, dei rischi generali dell’impresa, anche di quelli che concernono settori particolarmente sensibili alle situazioni di crisi o che per loro natura corrono rischi del tutto particolari e, dall’altra parte, del fatto che gli utili realizzati potranno essere distribuiti agli azionisti solo parzialmente (Istruzioni citate, n. 15).

                                         Il tasso di capitalizzazione, da parte sua, è determinato mediante il reddito medio alla scadenza dei prestiti industriali o bancari svizzeri alla fine dell’anno precedente il giorno determinante, aumentato di un punto ed arrotondato al mezzo per cento. I tassi di capitalizzazione per le società commerciali, industriali e di servizi, le banche e le società di assicurazioni sono pubblicati ogni anno nelle liste dei corsi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Istruzioni, n. 16).

 

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, applicando i principi enunciati, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha definito il valore di reddito della __________ SA, per il periodo fiscale 2004, in fr. 6'300'000.–, a partire dagli utili d’esercizio degli anni 2004 (considerato due volte) e 2003. L’utile imponibile medio, dopo le correzioni necessarie, è stato stabilito in fr. 540'000.–, importo dal quale è stato dedotto il 30% per i rischi generali, giungendo a fr. 378'000.–. Quest’ultima somma è infine stata capitalizzata con il tasso del 6%, conforme all’apposita lista dell’AFC valida alla fine del 2004.

                                         Per il successivo periodo fiscale 2005, il valore di reddito netto è stato stabilito invece in fr. 4'822'222.22, considerando due volte l’utile dell’esercizio 2005. Il risultato medio è così stato commisurato in fr. 413'333.33, importo da cui è stato dedotto il 30%, raggiungendo il valore di fr. 283'333.33. Capitalizzato al 6%, è stato ricavato il valore di reddito netto.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come ricordato, i ricorrenti contestano in primo luogo la deduzione per rischi prevista dalle istruzioni, che a loro dire sarebbe inadeguata.

 

                                         3.2.

                                         Va sottolineato a tale riguardo che le istruzioni si fondano in particolar modo su una perizia elaborata da una commissione d’esperti incaricata dall’Associazione delle società anonime private (cfr. Tribunale federale, in StE 1997 B 22.2 n. 13 consid. 3). I criteri di calcolo che esse prevedono sono dunque ispirati alla dottrina praticata nell’economia aziendale (cfr. p. es. la giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna, in BVR 1986 p. 357 consid.4b). Con riferimento alla deduzione del 30%, la stessa è stata stabilita dalla perizia in questione, considerando un rischio d’impresa medio, che tiene conto fra l’altro del settore, dei rapporti di concorrenza, delle dimensioni dell’impresa e dell’organizzazione della stessa, della forma giuridica, della situazione fiscale, della sede, del rapporto fra utile e cifra d’affari, della conformazione degli attivi, delle possibilità di finanziamento e dei metodi di valutazione applicati (Tribunale amministrativo del Canton San Gallo, 22 agosto 1994, in RF 1994 p. 548 consid. 4c).

 

                                         3.3.

                                         Il ricorrente chiede una deduzione rischio superiore al 30%, giungendo a quantificarla “attorno al 60%”, argomentando che gli utili sono diminuiti negli ultimi sei anni:

                                         2001                       fr.  839’400

                                         2002                       fr.  639’072

                                         2003                       fr.  464’290

                                         2004                       fr.  488’365

                                         2005                       fr.  291'501

                                         2006                       fr.  107’833

                                         Come già rilevato nella sentenza precedente, l’utile imponibile medio preso in considerazione per il calcolo del controverso valore di reddito non è molto lontano dall’utile dell’esercizio per cui il calcolo è stato effettuato. Infatti, l’utile dell’ultimo anno è preso in considerazione due volte e quello dell’anno precedente, che è più elevato, una volta sola. Gli utili degli anni precedenti, che erano effettivamente molto elevati, non sono stati considerati affatto.

                                         Nonostante le lagnanze dei ricorrenti, la deduzione del 30% prevista dalle istruzioni appare pertanto del tutto adeguata. L’affermazione degli insorgenti, secondo cui tale percentuale non sarebbe più adeguata, risalendo al 1995, può essere semplicemente confutata invitandoli a leggere la versione successiva della circolare in esame, cioè quella del 21 agosto 2006, che ripropone lo stesso valore.      

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Anche il tasso di capitalizzazione è stabilito, come detto, in base a criteri commerciali.

                                         Va ricordato a tale riguardo che il tasso in questione è determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente, aumentato di un punto. L’aumento di un punto, da parte sua, serve a compensare gli svantaggi dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost, Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44 p. 356).

                                         La giurisprudenza ammette che ci si possa discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facciano apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre esclude delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non sono sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

 

                                         4.2.

                                         Nella fattispecie, non vi è alcun elemento che induca a ritenere inadeguato il tasso di capitalizzazione del 6%, applicato dall’autorità di tassazione. La pretesa di applicare un tasso del 10%, in particolare, non è supportata da alcuna giustificazione, se non da un generico riferimento all’evoluzione degli ultimi due esercizi.

 

                                         4.3.

                                         Come per la deduzione per rischi, anche in questo caso gli insorgenti si limitano a censurare i criteri di calcolo previsti dalle istruzioni applicate dall’autorità di tassazione, senza peraltro neppure tentare di dimostrare in quale misura il risultato cui in tal modo si perviene non rifletta il valore venale della società da loro controllata. L’affermazione secondo cui sul mercato la società avrebbe un valore di un franco si deve considerare una mera provocazione e non è comunque suffragata da alcuna valutazione contenuta, per esempio, in un’offerta o in una perizia.

                                         In queste circostanze, non vi è alcuna ragione di discostarsi dalle risultanze della valutazione su cui si fonda la decisione impugnata.

                                         I contribuenti concentrano, peraltro, le loro critiche contro il valore di reddito, non tenendo in alcuna considerazione il valore di sostanza, che concorre a sua volta a determinare la stima dell’impresa e delle azioni. Ed il valore intrinseco della società si aggira intorno ai quattro milioni di franchi.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Le ulteriori censure dei ricorrenti tendono ad indirizzarsi più contro le scelte di politica fiscale del legislatore federale che non contro la valutazione in sé del loro pacchetto azionario.

 

                                         5.2.

                                         È il caso, in primo luogo, della questione, già esaminata a sua volta nella sentenza precedente, della discriminazione di cui sarebbero vittime gli azionisti residenti in Svizzera rispetto a quelli residenti all’estero, potendo quest’ultimi beneficiare di un’imposizione del patrimonio più favorevole o addirittura di un’esenzione fiscale della sostanza.

                                         Come già rilevato, non può essere contestata al legislatore svizzero una pretesa disparità di trattamento che dipende semplicemente dalla scelta dei ricorrenti di risiedere in Svizzera. È senz’altro vero che in molti Stati, in particolare quelli confinanti, non è prevista un’imposizione del patrimonio, ma ogni Stato è libero di adottare il sistema fiscale che preferisce, in funzione delle esigenze finanziarie e di quelle legate alla concorrenza fiscale internazionale.

                                         In questa prospettiva, si deve ricordare che, se la Svizzera non è competitiva sul piano dell’imposizione patrimoniale, certamente presenta altre attrattive, a cominciare dall’esenzione del capital gain privato. Seguendo il ragionamento dei ricorrenti, si dovrebbe riconoscere che, a quest’ultimo riguardo, vi è una discriminazione dell’azionista domiciliato all’estero rispetto a quello residente in Svizzera.

                                         Significativamente, il Consiglio federale, nel suo messaggio del 2000, con il quale chiedeva al popolo di respingere l’iniziativa popolare “per un’imposta sugli utili da capitale”, ha argomentato che quest’ultima “si sovrapporrebbe in parte all’imposta sulla sostanza” (Messaggio sull’iniziativa popolare «per un’imposta sugli utili da capitale», n. 00.087 del 25 ottobre 2000, in FF 2000 pp. 5241-5270, p. 5263). Intraprendendo poi un confronto con la situazione all’estero, dopo avere riconosciuto che nella maggior parte dei paesi dell’OCSE gli utili in capitale relativi alla sostanza mobiliare privata sono assoggettati all’imposta, il governo federale osserva quanto segue:

                                         Il paragone con l’estero di un singolo tipo d’imposta, se non è effettuato in base a una visione d’insieme del sistema fiscale, costituisce un indicatore poco significativo.

                                         In questo contesto occorre menzionare che numerosi Stati non conoscono alcuna imposta sulla sostanza per i privati. Così, la sostanza negli USA, in Germania (dal 1997), nel Belgio, in Grecia, in Irlanda, in Italia, nel Giappone, nel Portogallo, in Gran Bretagna e in Austria (dal 1994) non viene imposta fiscalmente. Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta generale sulla sostanza. Oggetto dell’imposta è la totalità della sostanza, costituita dalla sostanza mobiliare e immobiliare. Le tariffe fiscali sono leggermente progressive. In media, l’onere fiscale  è di circa il 3 al 5 per mille della sostanza netta. In tal modo essi prendono in considerazione anche l’aumento della sostanza che risulta tra l’altro dall’aumento della capitalizzazione in borsa. Rispetto al reddito della sostanza, l’imposizione fiscale della sostanza è considerevole nel caso di un rendimento basso.

                                         (Messaggio citato, p. 5259).

                                         È dunque lo stesso Consiglio federale a stabilire, se non una vera e propria “compensazione”, almeno una certa correlazione fra la scelta di esentare dall’imposta gli utili in capitale, da una parte, e di imporre la sostanza mobiliare privata, dall’altra.

                                         In tal modo, non può essere seguita l’argomentazione dei ricorrenti, sulla pretesa discriminazione di cui sarebbero vittime i contribuenti, detentori di partecipazioni sociali, residenti in Svizzera. La censura andrebbe comunque indirizzata al legislatore e non all’autorità di tassazione o a quella giudiziaria.

 

                                         5.3.

                                         Anche l’argomento, proposto con il ricorso in esame, secondo cui l’assoggettamento delle partecipazioni azionarie all’imposizione della sostanza avrebbe l’effetto di incentivare il prelevamento regolare degli utili dall’azienda, mettendo in pericolo la sua sicurezza, si rivolge chiaramente al legislatore.

                                         Deve comunque essere osservato che la politica di prelevamento degli utili dalla società non dipende certamente solo dall’imposizione della sostanza. Non va dimenticato, a tale riguardo, che la Svizzera conosce tuttora la cosiddetta doppia imposizione economica degli utili societari e dei dividendi, oggetto di un importante intervento legislativo recente (Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali del 23 marzo 2007, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009). Anche a questo proposito, si può semplicemente riportare quanto sostenuto dal Consiglio federale nel messaggio con cui ha proposto delle misure per attenuare la doppia imposizione economica:

                                         La combinazione della doppia imposizione degli utili distribuiti e della tassazione vantaggiosa degli utili da partecipazioni è contraria al principio della neutralità a livello dell’impiego degli utili e crea quindi un forte incitamento a scegliere la trattenuta degli utili (invece di distribuirli) e l’autofinanziamento dell’investimento (invece del finanziamento mediante capitale proprio proveniente dall’emissione di partecipazioni). Questo trattamento di favore accordato all’autofinanziamento ha effetti negativi del profilo dell’efficienza. In effetti, annulla in parte la funzione del mercato dei capitali, che è di favorire la crescita dirigendo i capitali destinati agli investimenti sulle imprese che promettono gli utili più elevati e di conseguenza sui progetti di investimento più redditizi. Invece di favorire la crescita, la preferenza accordata all’autofinanziamento provoca problemi di sovra e sottoinvestimento.

                                         (cfr. Messaggio del Consiglio federale n. 05.058 del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali, in FF 2005 p. 4277).

                                         Come si vede, almeno fino alla fine del 2008, il problema del sistema fiscale svizzero non è rappresentato tanto dagli effetti incentivanti alla distribuzione, prodotti dall’imposta sulla sostanza, quanto da quelli incentivanti all’autofinanziamento, determinati dall’imposta sul reddito. Le lamentele dei ricorrenti dovrebbero indicare che l’imposta sulla sostanza ha addirittura l’effetto benefico di compensare almeno in parte le distorsioni provocate dalla doppia imposizione economica.

 

 

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: