|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 3 gennaio 2008 contro la decisione del 19 dicembre 2007 in materia di IC e IFD 2006. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, è docente alla Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero.
Nella dichiarazione fiscale 2006, ha fatto valere le seguenti spese professionali:
spese di trasporto (veicolo privato) fr. 7'860.–
doppia economia domestica fr. 2'940.–
altre spese professionali fr. 6'117.–
totale fr. 13'917.– (sic!)
Le altre spese professionali sono le seguenti:
spese di viaggio fr. 975.–
libri (aggiornamento) fr. 1'516.70
film e documentari fr. 181.50
materiale d’ufficio fr. 356.80
spese informatiche varie fr. 1'222.–
abbigliamento e simili fr. 689.–
registratore DVD (50%) fr. 225.–
fotocamera (10%) fr. 60.20
spese ADSL (75%) fr. 891.--
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 24 maggio 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 51'400.– per l’IC ed in fr. 54'800.– per l’IFD.
Quanto alle spese professionali, ammetteva in deduzione quelle per il trasporto e per la doppia economia domestica, mentre riduceva all’importo del forfait (fr. 2'400.– per l’IC e 2'158.– per l’IFD) la deduzione per le altre spese professionali.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 maggio 2007, contestando la mancata deduzione delle altre spese professionali. Premesso che nei periodi precedenti le spese fatte valere gli erano state riconosciute, il reclamante spiegava che le spese di viaggio erano costituite dalla differenza fra l’indennità chilometrica riconosciuta dallo Stato per le trasferte (fr. 0.55) e l’importo riconosciuto fiscalmente (fr. 0.65). In relazione alle altre spese (libri, film, materiale d’ufficio e informatico), argomentava che i docenti sono tenuti all’aggiornamento. Quanto all’abbigliamento, sosteneva di avere acquistato “una serie di pantaloni appositamente per uso professionale”.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 19 dicembre 2007. A suo avviso, “la concessione della prevista deduzione forfetaria per altre spese professionali tacita ogni possibile pretesa di riconoscimento di spesa, tenuto conto di quanto può normalmente essere ammesso fiscalmente, in applicazione delle disposizioni di legge, come pure tenuto conto della situazione professionale del contribuente”.
Osservava poi, in particolare, che non poteva essere ammessa la deduzione della differenza fra le rifusioni di spesa a lui versate dal datore di lavoro per l’utilizzo del veicolo nell’ambito della sua attività e la deduzione fiscale di fr. 0.65 al km.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di poter dedurre tutte le “altre spese professionali” rivendicate.
Rileva dapprima che egli è solito tenere le lezioni con l’ausilio di diversi strumenti didattici che la scuola non mette a sua disposizione (beamer, computer portatile, lettore DVD ecc.). Inoltre, per assicurare la formazione a distanza e il contatto continuo con gli allievi, deve disporre di un accesso ADSL. Ribadisce poi che la differenza del rimborso delle spese di viaggio deve essere riconosciuta.
Il ricorrente sostiene infine che negli anni precedenti l’autorità di tassazione gli ha riconosciuto le spese fatte valere, incentivando in tal modo i suoi investimenti per il materiale didattico che altrimenti non avrebbe affrontato.
Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2008 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva che le scuole cantonali mettono a disposizione numerosi mezzi didattici e supporti informatici, cosa che rende incomprensibili le rivendicazioni del ricorrente. Fa poi notare che quest’ultimo sarebbe stato avvantaggiato, riconoscendogli le spese di trasporto e di doppia economia domestica per 210 giorni d’attività.
Alle osservazioni in questione, il ricorrente ha replicato con scritto del 14 gennaio 2008.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2006). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2005). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2005).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2. 2.1.
Il ricorrente ha fatto valere diverse spese professionali, che non sono state riconosciute dall’autorità di tassazione.
Egli è, con ogni verosimiglianza, una persona molto esperta e molto attiva nell’ambito informatico. Gestisce infatti un proprio sito personale (www.agoravirtuale.ch), da lui stesso definito “sito culturale, politico, sociale, sportivo e di discussione”, nel quale sono contenuti anche materiali relativi ai suoi corsi. Da questa fonte, si evince anche che, all’inizio del 2006, egli teneva i corsi di "Storia e istituzioni politiche" alla Scuola Professionale per Sportivi d'Élite di Tenero, oltre ad un corso opzionale di “storia ed etica dello sport”. Si apprende inoltre che egli svolgeva la funzione di coordinatore di sede presso il Centro commerciale professionale (CPC) di Bellinzona per la materia "Società" nell'ambito della riforma del settore di formazione della vendita; inoltre, collaborava al progetto per la produzione di dvd didattici per l'insegnamento della Storia nelle scuole professionali (CPC di Locarno).
Il ricorrente gestisce inoltre il sito del corso di storia della Scuola Professionale per Sportivi d’Elite (http://web.ticino.com/storiaspse/index.html). Infine, come detto, è responsabile del sito Riforma vendita-Società, che si occupa della riforma della formazione professionale per la vendita (www.societa.ch).
2.2.
Secondo il Tribunale federale, il carattere necessario delle spese non significa tuttavia che il contribuente non avrebbe conseguito il reddito della sua attività lucrativa dipendente senza le spese in questione. Non è neppure necessario che queste ultime si fondino su un obbligo giuridico; basta invece che possano essere considerate, in base ad una valutazione economica, favorevoli all’acquisizione del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci (cfr. ).
2.3.
2.3.1.
La giurisprudenza ha già avuto ripetutamente occasione di confrontarsi con le spese per l'acquisto di un computer, le quali sono, per esempio, state riconosciute necessarie nel caso di un docente che, pur non insegnando informatica, ha dimostrato di dover disporre di solide conoscenze nell’ambito dell’hardware e del software. Il Tribunale federale, tuttavia, ha affermato che è incontestato che l’installazione informatica dei ricorrenti serviva anche a fini privati; a tale riguardo, ha stabilito che la determinazione della parte privata è questione di apprezzamento (ASA 69 p. 821 = RDAF 2000 II p. 412).
Anche questa Camera ha già ritenuto giustificata la deduzione delle spese per l’acquisto di un personal computer, nel caso di un professore di liceo, che dimostri di doversi servire di un computer per l'esercizio della propria attività professionale (CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n. 3t); nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un docente di educazione fisica che gestiva tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi, l'uso delle attrezzature sportive, l'occupazione delle palestre e quant'altro con un programma specifico istallato su un ordinatore portatile (CDT n. 80.99.00103 del 29 novembre 1999 in re R.L.).
2.3.2.
Nel caso del ricorrente, nel periodo fiscale precedente gli è stata concessa la deduzione dell’intero costo di un PC portatile (fr. 2'800.–). Nel periodo litigioso, invece, il contribuente chiede la deduzione di fr. 1'222.– per “spese informatiche varie”, oltre a fr. 891.– per la connessione ADSL (il 75% del costo totale).
I giustificativi delle “spese informatiche varie” sono rappresentati da una decina di scontrini di grandi magazzini e negozi di elettronica, che si riferiscono soprattutto all’acquisto di cartucce per la stampante, CD e DVD vergini, una webcam.
È difficile stabilire in quale misura tali costi sarebbero stati sostenuti anche a prescindere dalle esigenze professionali; considerati la passione del ricorrente per l’informatica ed il fatto che gestisca un proprio sito personale, è comunque chiaro che una parte di tali costi non è legata alla sua attività lucrativa.
Tutto ben considerato, appare equo ammettere in deduzione metà delle spese fatte valere, pur dovendo ammettere che, come sostiene l’Ufficio di tassazione, le scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi didattici, compresi i supporti informatici.
Non si giustifica invece la deduzione delle spese per la connessione ADSL, che ha raggiunto una diffusione ormai quasi universale. Basti dire che negli anni 2004/2005, secondo l’Ufficio federale di statistica, il 70% della popolazione svizzera disponeva di un accesso ad Internet al proprio domicilio; certo, nella maggior parte dei casi non si trattava a quel momento di una connessione a banda larga (nel 2004 un simile collegamento interessava solo il 17% della popolazione), ma si deve tener presente che nel 2006 la situazione era evoluta in modo importante rispetto al 2004. Le spese per un collegamento ad internet devono in ogni caso essere ritenute oggi “spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia” o “spese private causate dalla posizione professionale del contribuente”, come tali non deducibili dal reddito (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
2.4.
2.4.1.
Il ricorrente chiede inoltre la deduzione di fr. 1’516.70 per l’acquisto di libri e di fr. 181.50 per film e documentari.
In linea di principio, la letteratura specializzata rientra fra i costi deducibili, trattandosi dello strumento di lavoro di chi esercita un’attività intellettuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 33 ad art. 26 LIFD).
Non è tuttavia sufficiente che si tratti di pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale. Così, per esempio, sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, op. cit., n. 34 ad art. 26 LIFD, p. 656 e giurisprudenza citata).
2.4.2.
Anche i giustificativi delle spese per libri sono costituiti da una decina di scontrini e fatture di librerie. Secondo il contribuente, si tratta di libri che rientrano nel suo campo di attività quale docente di storia, società, filosofia, informatica, didattica e pedagogia, sport.
Richiesto, con scritto del 12 febbraio 2008, di inviare una “distinta dei titoli”, il ricorrente si è limitato a precisare i titoli dei libri acquistati il 16 marzo 2006. Per l’importo di fr. 298.– è poi precisato sulla fattura che si tratta del Dizionario storico della Svizzera.
Per economia di giudizio, anche in tal caso può essere ammessa in deduzione la metà delle spese fatte valere.
Lo stesso dicasi per i film e documentari, al cui proposito si dovrebbe ritenere che, se devono essere mostrati agli allievi, un docente normalmente li fa acquistare dalla scuola; se invece decide di sostenerne personalmente i costi, ciò indica che ha interesse a conservarli nella propria videoteca personale.
2.5.
In relazione alla spesa di fr. 356.80 per materiale d’ufficio (etichette adesive, colla, nastro adesivo, pennarelli ed evidenziatori, fogli, buste, ma anche una borsa da fr. 179.– ed il bestseller di Dan Brown “Crypto”), non vi è alcuna particolare relazione con l’attività del contribuente, che ne giustifichi la deduzione.
La stessa conclusione si impone anche per il registratore DVD (per cui il ricorrente chiede la deduzione della metà del prezzo d’acquisto) e per la fotocamera (per cui fa valere la deduzione del 10% del prezzo). Si tratta di oggetti che sono presenti in buona parte delle case private svizzere ed il fatto che possano anche, occasionalmente, servire alla preparazione di materiali per le lezioni non li trasforma in strumenti di lavoro, più di quanto non lo siano il telefono fisso o quello mobile o il televisore.
2.6.
2.6.1.
Il 30 maggio 2006, il ricorrente ha acquistato 9 paia di pantaloni per complessivi fr. 659.10. Sostiene che si tratti di “una serie di pantaloni” acquistati “appositamente per uso professionale”.
2.6.2.
Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, op. cit., art. 26 LIFD, n. 41, p. 658; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, § 35, n. 14, p. 425; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55/1954 p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367).
Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Locher, loc. cit. e giurisprudenza citata; Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367).
Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
Questa Camera ha avuto modo di escludere che costituissero spese deducibili quelle sostenute da un contribuente che gestiva negozi di abbigliamento, sebbene le stesse avessero anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio dell’attività (CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G.C.). Analogamente ha deciso nel caso di un economista, collaboratore di una società fiduciaria, da cui il datore di lavoro si aspettava che si presentasse al lavoro con abiti di una certa cura (CDT n. 80.2005.148 del 9 dicembre 2005, in RtiD I-2006 n.7t).
2.6.3.
Purtroppo il ricorrente non spiega cosa caratterizzi gli indumenti acquistati il 30 maggio 2007, perché egli possa considerarli “appositamente” destinati alla sua attività di docente. La questione non merita tuttavia di essere approfondita ulteriormente, non essendovi chiaramente le condizioni per una deduzione dell’importo in questione dal reddito imponibile del contribuente.
2.7.
Il contribuente ha fatto valere infine, quale spesa professionale, la differenza fra il rimborso chilometrico ottenuto dal suo datore di lavoro per le trasferte di servizio (fr. 0.55 al chilometro) e la deduzione fiscale prevista per lo spostamento dal domcilio al luogo di lavoro (fr. 0.65 al chilometro). Egli è dunque stato indennizzato con un rimborso di fr. 875.–, che ha provveduto ad aggiungere al reddito imponibile, per poi chiedere in deduzione a titolo di “spese di viaggio” un importo di fr. 975.–.
La rivendicazione è semplicemente improponibile. Essa si fonda infatti sulla confusione fra la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD), da una parte, e la rifusione, da parte del datore di lavoro, delle spese di trasferta a destinazione di luoghi di lavoro esterni.
Le spese rimborsate al ricorrente dallo Stato, quale docente, sono assimilabili a quelle “spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro”, che il codice delle obbligazioni obbliga il datore di lavoro a rimborsare al lavoratore (art. 327a ed in particolare art. 327b CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).
Ora, è anche possibile che il rimborso per i viaggi di servizio, in base al Regolamento del 5 febbraio 1997 concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali (RL 2.5.4.4.1), non copra i costi di trasferta con ogni tipo di automezzo. Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di una questione che il dipendente dovrebbe risolvere con il suo datore di lavoro. Il dipendente non ha alcun diritto ad una deduzione fiscale supplementare, per tener conto di tale eventuale differenza.
A ciò si aggiunga che, sebbene il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato preveda un’indennità di fr. 0.55 al km, il ricorrente ha ottenuto un ulteriore rimborso di un importo da 1 a 3 franchi per ogni trasferta, a titolo di “spese di viaggio”, con la conseguenza che l’indennizzo chilometrico effettivo è stato ben superiore ai 55 centesimi. Inoltre, dalle distinte prodotte su richiesta della Camera di diritto tributario, il numero totale dei chilometri indennizzati ammonta a 1300 franchi, mentre il ricorrente ha calcolato la sua pretesa deduzione sulla base di 1500 chilometri.
2.8.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad una deduzione, a titolo di altre spese professionali, di fr. 758.- per libri, di fr. 91.- per film e documentari e di 611.– per spese informatiche. Poiché la somma di tali importi (fr. 1'460.–) è nettamente inferiore alla deduzione forfetaria concessa dall’Ufficio di tassazione, questa deve essere confermata.
3. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate.
Il principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente. Le autorità fiscali non sono vincolate dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa litigiose (STF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
4. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________ 4. Intimazione a:
|
|
- __________ -; -; -.
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di.
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
|
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: