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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 3 gennaio 2008 contro la decisione dell’11 dicembre 2007 in materia di revisione imposta annua intera IC e IFD 2004. |
Fatti
A. I coniugi RI 1 sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal periodo fiscale 2004, durante il quale hanno trasferito il domicilio da __________ (BE) a __________.
A partire dal 1° luglio 2004, RI 1 è stato pensionato anticipatamente e la Fondazione di previdenza per il personale __________ gli ha versato una prestazione in capitale del 2° Pilastro di fr. 714'936.70.
La suddetta prestazione è stata assoggettata all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (secondo gli articoli 38 LT e 38 LIFD), con due decisioni del 27 agosto 2004 dell’Ufficio di tassazione di Biasca, l’una per l’imposta cantonale e l’altra per l’imposta federale diretta.
Non essendo state impugnate, tali decisioni sono passate in giudicato.
B. Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti hanno chiesto fra l’altro la deduzione dal reddito imponibile di un importo di fr. 20'000.–, corrispondente a contributi pagati per il riscatto di anni di assicurazione nell’ambito del 2° Pilastro.
Notificando loro la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 5 ottobre 2005, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha negato la deduzione in questione, con la motivazione che i contributi al 2° Pilastro sono “dedotti nei limiti ammessi”.
Un reclamo dei contribuenti è stato respinto con decisione del 7 dicembre 2005, nella quale l’autorità di tassazione ha argomentato che “il riscatto volontario di anni assicurativi ed il percepimento nello stesso anno delle prestazioni di vecchiaia sotto la forma di capitale viene considerato sussistere un’evasione fiscale”; precisamente, secondo la prassi in vigore nel Canton Ticino, vi è elusione fiscale per i riscatti che si verificano nei tre anni precedenti il versamento del capitale.
Un ricorso contro la suddetta decisione è stato interposto alla Camera di diritto tributario il 15 aprile 2006 e ritirato il successivo 22 maggio.
C. Con scritto del 24 maggio 2006, i contribuenti si sono rivolti all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, chiedendo la revisione della tassazione dell’imposta annua intera sulla prestazione in capitale percepita nel 2004. Hanno sostenuto che la prestazione effettiva ammontava non a fr. 716'716.30 bensì solo a fr. 696'716.30, per il fatto che il versamento di fr. 20'000.–da loro effettuato alla cassa pensione era stato incluso nell’importo della prestazione di vecchiaia.
L’Ufficio di tassazione di Biasca, cui l’Ufficio giuridico ha trasmesso l’istanza di revisione per ragioni di competenza, l’ha respinta con decisione del 31 maggio 2007, nella quale ha argomentato che non si è verificato nessuno dei motivi che giustificano la revisione.
Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione dell’11 dicembre 2007.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la revisione della tassazione dell’imposta annua intera 2004. Allegano in particolar modo una nuova versione della notifica di prestazioni in capitale, allestita il 26 giugno 2007, nella quale l’importo di fr. 20'000.– viene indicato separatamente dalla prestazione in capitale vera e propria.
Diritto
1. 1.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
I ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza di un fatto nuovo: affermano infatti di avere reclamato contro la tassazione (ordinaria) dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2004, perché “contrariamente alle [loro] aspettative” non era stata ammessa la deduzione dell’importo versato alla cassa pensione per il riscatto di anni contributivi. Sostengono quindi che, solo dopo che il servizio giuridico della cassa pensione ha spiegato loro la situazione di fatto, la stessa è divenuta chiara e hanno “accettato” la decisione dell’autorità di tassazione. Ciò renderebbe tuttavia “scorretta” la tassazione della prestazione in capitale, poiché include anche il versamento non riconosciuto.
2.2.
Deve essere dapprima ricordato che il riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento con pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema dell’elusione fiscale. La giurisprudenza del Tribunale federale ha già riconosciuto ripetutamente che un simile modo di procedere è insolito e che ha il solo scopo di conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).
A partire dal 2006, è stata introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP).
Ritenendo adempiuti i presupposti di un’elusione fiscale, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione del versamento di fr. 20'000.–, effettuato dal ricorrente il 12 marzo 2004, cioè nell’imminenza del pensionamento anticipato, avvenuto come detto alla fine di giugno dello stesso anno.
2.3.
In linea di principio, fatti rilevanti che giustificano una revisione si considerano solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla pertanto, a tale riguardo, di fatti "nuovi vecchi" (Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 51 LAID, n. 11, p. 819).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se i fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa solo se retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
2.4.
Come ha già avuto occasione di sottolineare l’autorità fiscale del Canton Svitto, in un caso simile a quello dei ricorrenti, il fatto nuovo su cui si fonda l’istanza di revisione è rappresentato non dalla mancata deduzione fiscale del versamento fatto alla fondazione di previdenza, bensì dalla circostanza che tale versamento è stato effettuato nell’imminenza della riscossione di una prestazione in capitale. Proprio perché il contribuente che si fa versare la prestazione previdenziale in capitale sa quando ha fatto l’ultimo versamento alla cassa pensione, egli è senz’altro in condizione di far valere questa circostanza al momento della tassazione della prestazione in capitale, chiedendo che ne sia escluso l’importo poco prima versato. Altrimenti si dovrebbe accettare che un contribuente lasci passare in giudicato l’imposta sulla prestazione in capitale (con l’aliquota agevolata), nella speranza che l’autorità di tassazione conceda per una svista la deduzione del versamento dal reddito soggetto all’imposta ordinaria, per poi inoltrare un’istanza di revisione della tassazione dell’imposta annua intera, nel caso in cui la deduzione non gli sia stata riconosciuta. Altrimenti detto, la revisione non deve permettere al contribuente di avvantaggiarsi speculando su un errore nella tassazione (RF 2004 p. 62).
Del resto, nella nuova notifica di prestazioni in capitale, allestita dalla fondazione di previdenza su richiesta dei ricorrenti ai fini dell’inoltro del ricorso, viene precisato (non è chiaro se per mano del funzionario che ha redatto il documento o da parte dello stesso contribuente) che i ventimila franchi versati il 12 marzo 2004 sono stati rimborsati in quanto non era possibile un ulteriore riscatto nella cassa pensione. Si deve ritenere che, prima di procedere al versamento in discussione, l’assicurato si fosse informato sulla possibilità di procedere ad ulteriori riscatti, avendo già maturato la decisione di andare in pensione.
2.5.
Ma la soluzione non sarebbe diversa anche si volesse ammettere che i ricorrenti non sapessero di non avere diritto alla deduzione dell’importo versato poco prima di farsi pagare la prestazione in capitale dalla cassa pensione e che non fossero quindi in grado di far valere l’esistenza dell’importo litigioso nell’ammontare della prestazione in capitale assoggettata all’imposta annua intera.
Deve infatti essere ricordato che, secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.).
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: