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Incarti n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorsi del 19 maggio 2008 contro le decisioni del 30 aprile 2008 in materia di IC e IFD 2003, 2004, 2005 e 2006. |
Fatti
A. RI 1 lavora alle dipendenze dell’Azienda agricola __________. Nel periodo fiscale 2003, il contribuente ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 87'240.– ed un rimborso spese di rappresentanza di fr. 21'000.–.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 19 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile del contribuente e della moglie __________ in fr. 79'500.– per l’IC ed in fr. 85’300.– per l’IFD. Ai proventi dichiarati aveva in particolare aggiunto un importo di fr. 13'000.–, spiegando che l’importo percepito come rimborso spese era stato in parte considerato integrazione del salario e di conseguenza aggiunto allo stesso. Era inoltre negata la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il mezzo privato.
Con decisioni dello stesso giorno, ai contribuenti veniva notificata anche la tassazione IC/IFD per i periodi 2004, 2005 e 2006. In tutte era aggiunto al reddito dichiarato lo stesso importo di §A2fr. 13'000.–, corrispondente alla ripresa del rimborso spese. Era altresì negata la deduzione delle spese di trasporto.
B. lI contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 aprile 2008. Ribadiva che si serviva, per recarsi al lavoro e per l’esercizio della professione, della sua vettura privata, sottolineando di avere anche il compito di rappresentante, obbligato come tale a numerose trasferte nel Cantone e fuori.
L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente i reclami del contribuente, ammettendo la deduzione delle spese di trasporto per il tragitto dal domcilio al luogo di lavoro. Quanto alla ripresa del rimborso spese, ribadiva che si trattava di un’integrazione di salario.
C. Con quattro ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la contestazione già sottoposta all’autorità di tassazione, sottolineando di essere “buona parte dell’anno in trasferta nel Cantone ed oltre Gottardo, per visita della clientela facendo uso dell’autoveicolo privato, non trascurando le spese che vengono effettuate per pasti e bibite offerti alla clientela”.
D. All’udienza del 5 giugno 2008, il ricorrente ha precisato che il rimborso spese forfetario si riferisce prevalentemente all’attività di rappresentante, che lo porta circa 4 volte alla settimana all’interno del Cantone e un paio di volte al mese fuori cantone. Ha inoltre sottolineato che nei periodi precedenti l’autorità di tassazione non aveva mai fatto riprese per tale ragione ed anche per questo motivo non ha conservato i giustificativi. L’Ufficio di tassazione ha chiesto invece la conferma della decisione impugnata, conforme alle direttive della Divisione delle contribuzioni.
Diritto
1. 1.1.
Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321).
1.2.
Per quanto concerne in particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile. Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996, pp. 563-565).
1.3.
L’istituto del regolamento delle rifusioni di spese approvato persegue il duplice scopo di tener conto delle difficoltà del datore di lavoro di indicare correttamente sul certificato di salario i rimborsi spese come pure di introdurre una prassi unitaria nei rimborsi forfetari (Bosshard, op. cit., p. 567).
Mentre in linea di principio i regolamenti approvati hanno effetto limitatamente al cantone di sede del datore di lavoro, negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad estenderne gli effetti nei rapporti intercantonali, per tener conto dei casi in cui la sede del datore di lavoro non è nello stesso cantone in cui è domiciliato il dipendente. Fino al 2000 erano solo i cantoni della regione del Lago di Costanza (AG, AI, AR, GL, GR, SH, TG e ZH) ad accettare reciprocamente i regolamenti in questione. A partire dal 2001, vi si sono aggiunti altri sei cantoni della Svizzera nord-orientale (BE, BL, BS, LU, SG e SO), raggiungendo un totale di ben 14 cantoni (Bosshard, Breitere interkantonale Akzeptanz von genehmigten Pauschalspesen, in RF 2001, p. 66).
Nella prospettiva dell’entrata in vigore del nuovo certificato di salario unificato per tutti i cantoni, prevista per il 1° gennaio 2007, la Conferenza fiscale svizzera ha auspicato l’accettazione in tutti i cantoni dei regolamenti approvati dal cantone di sede. Nel 2004 erano dunque già 19 i cantoni che si erano impegnati al riconoscimento reciproco dei regolamenti approvati (Bosshard, Änderungen beim Muster-Spesenreglement im Hinblick auf den neuen Lohnausweis, p. 702).
1.4.
Fino all’entrata in vigore del nuovo certificato di salario, cioè con il periodo fiscale 2007, il Canton Ticino continuerà ad applicare la prassi in vigore da anni, secondo cui il riconoscimento di spese di rappresentanza forfetarie a dirigenti e quadri è ammessa nella misura seguente:
fino ad una retribuzione lorda di fr. 250'000.– fr. 8'000.– annui
da fr. 250'001.– a fr. 500'000.– fr. 16'000.– annui
da fr. 500'001.– a fr. 750'000.– fr. 24'000.– annui
da fr. 750'001.– a fr. 1’000'000.– fr. 32'000.– annui
oltre fr. 1'000'000.–, da caso a caso, ritenuto un massimo di fr. 40'000.– annui.
Si tratta di una prassi ispirata chiaramente ad esigenze di semplificazione, per tener conto, da un lato, delle difficoltà probatorie in cui si trova il dirigente che sostiene le spese in questione e, dall’altro, della problematica delimitazione fra spese private e spese giustificate dall’uso commerciale.
Essa è stata pertanto giudicata condivisibile e conforme alla legge in vigore, in una recente sentenza di questa Camera (CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007).
2. 2.1.
Nei periodi fiscali in discussione, il ricorrente era direttore dell’Azienda agricola __________, di proprietà della __________ di __________. Come ha spiegato lo stesso contribuente all’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, fra le sue mansioni rientrava anche la rappresentanza dei prodotti dell’azienda, ed in particolare dei vini.
Dai certificati di salario si evince che la rifusione di spese di rappresentanza aveva un ammontare relativamente elevato rispetto allo stipendio lordo annuo: quest’ultimo si situava in tutti e quattro i periodi fiscali fra fr. 87'240.– e fr. 89'850.–, mentre la rifusione di spese corrispondeva a ben fr. 21'000.–.
Richiesto di comprovare l’effettivo esborso per le spese di rappresentanza, il ricorrente ha affermato di non disporre di alcun giustificativo, argomentando di non averne conservati anche perché nei periodi precedenti l’autorità di tassazione non aveva mai ripreso la rifusione delle spese.
2.2.
L’autorità di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente, ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa esigenza significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza del Tribunale federale n. 2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).
A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
2.3.
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione, applicando le già ricordate direttive della Divisione delle contribuzioni, ha ammesso che un importo di fr. 8'000.– all’anno sia considerato rimborso di spese di rappresentanza, senza esigere alcuna prova. Si tratta di un importo già elevato, che ammonta quasi al 10% dello stipendio lordo del contribuente.
Non essendo comprovata alcuna spesa di rappresentanza, non vi sono pertanto le condizioni per un aumento di tale importo. Il contribuente non ha infatti portato la prova del fatto che le spese di rappresentanza effettivamente sopportate siano state superiori rispetto alla misura della deduzione forfetaria riconosciutagli dall’autorità di tassazione.
Quanto all’argomento secondo cui il ricorrente non avrebbe conservato i giustificativi delle spese confidando nel fatto che l’autorità di tassazione avrebbe riconosciuto l’intero importo della rifusione come nei periodi fiscali precedenti, va detto che egli non ha neppure reso verosimile un dispendio di simili proporzioni. Anche ammettendo cioè che egli non abbia conservato ricevute di ristoranti, bar, alberghi o negozi dove si sarebbe recato per promuovere i prodotti dell’azienda che dirige, il ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per dimostrare che le trasferte e l’offerta di consumazioni ai clienti raggiungano una somma eccedente gli 8'000 franchi riconosciuti dall’autorità di tassazione, indicando i nomi dei clienti in questione o i luoghi in cui sarebbe solito offrire loro le consumazioni.
2.4.
Deve infine essere ricordato al ricorrente che la circostanza che in precedenti periodi fiscali l’autorità di tassazione abbia accettato di considerare rifusione di spese l’intero importo indicato sul certificato di salario, rinunciando alla ripresa della parte eccedente la somma riconosciuta, non vincola l’Ufficio.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le autorità di tassazione possono riesaminare completamente i fondamenti giuridici e di fatto nell’ambito di ogni nuova tassazione di un contribuente e, se necessario, giungere a conclusioni diverse. Infatti, è solo la singola tassazione a passare in giudicato, per il fatto che, trattandosi di un atto amministrativo limitato nel tempo, esplica effetti giuridici solo per il periodo fiscale interessato (StE 1997 B 93.4 n. 4 consid. 4c).
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: