Incarto n.
80.2008.54

Lugano

6 dicembre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 23 maggio 2008 contro la decisione del 23 aprile 2008 in materia di IC 2005.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con contratto di compravendita di azioni del 13 aprile 2006, RI 1 e __________ vendevano a __________ SpA tutte (6000) le azioni della __________ SA, al prezzo di 16 milioni di franchi.

                                         Nel contratto si precisava che per definire il prezzo ci si era basati sul bilancio preliminare della società al 31 dicembre 2005.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2005, RI 1 attribuiva alla sua partecipazione __________ (5400 azioni) il valore di fr. 540'000.–.

                                         Notificandogli la tassazione IC 2005, con decisione del 6 febbraio 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava la sostanza imponibile in fr. 14'819'000.–. In particolar modo aveva attribuito alle azioni __________ SA un valore di fr. 16'000'000.–, spiegando nella motivazione che il loro valore venale era “pari al prezzo di alienazione dell’aprile 2006”.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2008, nel quale argomentava che le azioni erano state vendute nel 2006 “e pertanto al 31.12.2005 doveva ancora essere tenuto in considerazione il valore delle azioni”.

                                         L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 23 aprile 2008. Il valore venale delle azioni __________ SA era ridotto a fr. 14'400'000.– per tener conto del fatto che il reclamante deteneva solo il 90% del pacchetto azionario.

                                         Per quanto attiene alla definizione del valore venale della partecipazione, proponeva i seguenti argomenti:

                                         Secondo la circolare n. 28 del 21 agosto 2006 concernente la valutazione dei titoli non quotati, ai fini dell’imposta sulla sostanza, qualora i titoli siano stati oggetto di un trasferimento tra terze persone, il valore venale corrisponde al prezzo di alienazione.

                                         Nel caso specifico, visto che il contratto di compravendita fa riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2005, l’autorità di tassazione giudica che il valore imponibile al 31.12.2005 delle azioni corrisponde al prezzo di vendita come da contratto di compravendita del 13 aprile 2006.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alle azioni vendute nel corso del 2006. A suo avviso, la legge applicabile non permetterebbe di “far dipendere la valutazione da un fatto e dalla volontà delle parti espressi ed avvenuti dopo la data determinante del 31 dicembre 2005”. Inoltre, all’altro venditore non sarebbe stato applicato lo stesso criterio di valutazione.

 

 

                                  E.   All’udienza del 10 novembre 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente, in particolare, ha sottolineato che la decisione impugnata disattenderebbe i principi dell’irretroattività, della parità di trattamento e della sicurezza del diritto.                                                                 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).                                

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

 

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

 

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.                                      

                                         È appena il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati dalla Confederazione.

 

                                         1.4.

                                         Le Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).

                                     

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale cantonale ha definito il valore venale delle azioni del ricorrente alla fine del periodo fiscale 2005, fondandosi sul prezzo di vendita delle stesse, in base al contratto del 13 aprile 2006. Il contribuente contesta che l’Ufficio di tassazione potesse impiegare a tal fine il valore di un contratto concluso dopo la fine del periodo fiscale e chiede che il valore della partecipazione sia stabilito in base alle istruzioni relative alla valutazione dei titoli non quotati.

 

                                         2.2.

                                         Le già evocate istruzioni della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono dunque che, per i titoli non quotati per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2).

                                         In altri termini, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 10 ad § 50, p. 824).

                                         La condizione perché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid. 2.4).

                                         La giurisprudenza del Canton Sciaffusa ha per esempio ritenuto determinante quale valore venale di una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta sette mesi dopo il momento determinante (cfr. la sentenza dell’Obergericht del Canton Sciaffusa dell’11 febbraio 2005, n. 66/2003/31 consid. 3).

                                         Lo stesso Tribunale federale, esaminando il caso di una società che aveva venduto per 320 DM ciascuna delle azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute per 610 DM nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, ha affermato che la differenza fra i due valori rappresentava una distribuzione occulta di utile dalla società agli azionisti. Per quanto concerne la definizione del valore venale delle azioni acquistate dai soci, l’Alta Corte ha richiamato proprio le istruzioni sulla stima dei titoli non quotati ed ha ritenuto determinante per la valutazione la successiva vendita degli stessi titoli, considerata una cessione importante fra terzi indipendenti. Nonostante il mezz’anno trascorso fra le due transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto dunque determinante il valore della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non erano state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano che in tale lasso di tempo vi fosse stato un aumento significativo del valore della società o delle azioni oppure che la situazione economica della società fosse cambiata in modo rilevante (sentenza del 22 maggio 2003 n. 2A.590/2002 consid. 3.1).

 

                                         2.3.

                                         Con il contratto di compravendita di azioni, concluso il 13 aprile 2006, il ricorrente e l’altro azionista hanno venduto tutte le azioni della __________ SA. Circa la determinazione del prezzo, le parti hanno dato atto che “si sono presi a riferimento i valori dell’EBITDA, del Patrimoni o Netto e della Posizione Finanziaria Netta, determinanti ed essenziali per l’Acquirente, risultanti dal bilancio preliminare della Società al 31 dicembre 2005… predisposto dal Venditore, non ancora approvato dagli organi competenti della Società”. Tale clausola contrattuale permette di concludere che, per gli stessi contraenti, la situazione economica della società non era “cambiata in modo rilevante” fra il momento determinante per il calcolo dell’imposta sulla sostanza (31 dicembre 2005) e quello della stipulazione del contratto di compravendita.

                                         Nulla si oppone allora alla determinazione del valore delle azioni alla fine del 2005 proprio prendendo come riferimento il prezzo pagato dagli acquirenti tre mesi e mezzo dopo il momento determinante.

                                         D’altra parte, l’insorgente non sostiene neppure che il prezzo pagato a metà aprile del 2006 sia stato condizionato da elementi sopravvenuti dopo il 31 dicembre 2005.

 

                                         2.4.

                                         La semplice circostanza che la legge tributaria, all’art. 52 cpv. 1 LT, consideri determinante, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza, il suo valore “alla fine del periodo fiscale”, non comporta una diversa conclusione.

                                         Infatti, come si è ricordato, il problema è proprio quello di stabilire nel modo più affidabile il “valore venale” al momento determinante, nel caso di titoli che non hanno una quotazione ufficiale. A tal fine, la prassi prevede che ci si fondi su quello che viene definito “valore intrinseco” solo quando non si può disporre di un valore di mercato. In altri termini, contrariamente a quanto sembra supporre l’insorgente, il ricorso al valore “intrinseco”, stabilito secondo le istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, rappresenta una soluzione sussidiaria rispetto a quella consistente nell’applicare il vero e proprio valore venale. È allora evidente che, non appena si disponga di un prezzo determinato dalle parti nell’ambito di una “cessione importante fra terzi indipendenti”, venga meno la giustificazione del ricorso alla stima del “valore intrinseco”.

                                         Il ragionamento del ricorrente potrebbe essere condiviso tutt’al più se la legge stabilisse che, per la determinazione del valore dei titoli non quotati, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, fa stato “il valore intrinseco” alla fine del periodo fiscale. In tal caso, infatti, il legislatore avrebbe vincolato l’autorità fiscale all’applicazione del valore stabilito dalla stessa autorità anche qualora vi fosse la prova che esso non corrisponda al “valore venale” vero e proprio, cioè a quello di mercato.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere respinte le censure del contribuente che si riferiscono al principio dell’irretroattività. Deve essere solo ricordato che quest’ultimo principio costituzionale si riferisce evidentemente solo agli effetti di una legge. Nel caso in discussione, neppure il ricorrente sostiene che la legge sia stata applicata con effetto retroattivo. Egli contesta semplicemente il fatto che il valore determinante al 31 dicembre 2005 sia stato stabilito in base ad un contratto stipulato tre mesi e mezzo più tardi. Ma non è un problema di retroattività. 

 

                                         2.5.

                                         Non sono destinate a maggiore successo le censure che si riferiscono ai principi della parità di trattamento e della sicurezza del diritto.

                                         Quanto al primo aspetto, il fatto che l’imposta sulla sostanza dell’altro azionista sia stata determinata in base al valore accertato dall’autorità fiscale conformemente alle istruzioni, e non fondandosi sul contratto di compravendita, attesta certamente una diversa disciplina di due fattispecie uguali.

                                         Basti tuttavia ricordare a questo proposito che, per costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento non può essere invocato per ottenere un trattamento illegale accordato a un terzo (cfr. DTF 122 II 446, consid. 4; DTF 125 II 152, consid. 5; DTF 127 II 113, consid. 9; Knapp, Précis de droit administratif, n. 285, p. 68). La parità di trattamento nell’illegalità può essere infatti invocata soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. DTF 103 Ia 242; ASA 54 p. 82 ss.; Knapp, loc. cit.; Auer, L’égalité dans l’illégalité, in ZBl 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298). È immediatamente evidente che ciò non si verifica nel caso in esame. La ragione per cui all’altro azionista – che deteneva comunque una quota del 10%, mentre il ricorrente deteneva il rimanente 90% – è stato applicato un valore diverso deve verosimilmente essere ricercata nella circostanza che in un primo momento l’autorità fiscale aveva erroneamente ritenuto che l’intero pacchetto della __________ SA fosse stato ceduto dal solo insorgente (cfr. in tal senso la decisione di tassazione del 6 febbraio 2008). Quando si è poi avveduta dell’errore, la decisione di tassazione dell’altro socio gli era stata probabilmente già notificata.

                                         Per quanto attiene alla questione della sicurezza del diritto, essa non è certo minacciata dall’applicazione del “valore venale” in casi come quello qui in discussione. Il ricorrente ritiene che, se la tassazione fosse stata fatta subito all’inizio del periodo fiscale, non si sarebbe potuta basare sul valore contrattuale. Con questa argomentazione, egli trascura tuttavia il fatto che, per sua natura, l’accertamento delle imposte dirette deve necessariamente avvenire dopo la fine del periodo fiscale. Se si considerano i tempi necessari per l’inoltro della dichiarazione fiscale e per il suo successivo controllo da parte dell’autorità, ci si rende conto che sarebbe stato praticamente impossibile che la decisione di tassazione fosse notificata prima del 13 aprile 2006.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 4’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 4’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-,;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: