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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 2 luglio 2008 contro la decisione del 4 giugno 2008 in materia di IC e IFD 2005. |
Fatti
A. RI 1 svolge l’attività di ingegnere civile in proprio; la moglie __________ è impiegata di commercio.
Nella dichiarazione fiscale 2005, i contribuenti indicavano redditi lordi per complessivi fr. 282'961.–. Dai redditi da sostanza immobiliare (fr. 265'404.–) e da attività dipendente della moglie (fr. 34'671.–) sottraevano una perdita aziendale di fr. 17'114.–, riferita all’attività indipendente del marito.
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 9 maggio 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ riduceva la perdita aziendale del marito a fr. 7'500.–, per effetto “di un adeguamento per partecipazione privata alle spese generali”. Per quanto ancora qui di interesse, l’autorità non concedeva inoltre la postulata deduzione di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi e aumentava da fr. 2'686'449.– a fr. 2'897'864.– il valore di stima della sostanza immobiliare.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 1° giugno 2007. In merito alla perdita aziendale, rinviavano alla contabilità dello studio d’ingegneria, osservando in particolare che l’automobile veniva utilizzata esclusivamente per il lavoro. Con riferimento alla deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, chiedevano invece che la stessa fosse ammessa anche nella tassazione 2005, come era stato fatto nel precedente periodo fiscale 2004.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 giugno 2008, aumentando prudenzialmente da fr. 7'500.– a fr. 12'000.– la perdita aziendale del marito. Nelle motivazioni, l’autorità spiegava che l’adeguamento per partecipazione privata alle spese generali era giustificato “tenuto conto delle diverse poste dei conti aziendali soprattutto riferiti alle spese auto, rappresentanza, leasing, ecc”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di considerare una perdita aziendale di fr. 17'114.–. Al proposito, evidenzia che le sole spese di trasporto per recarsi al cantiere __________ di __________ superano di gran lunga i costi allibrati a conto economico. Il ricorrente si riconferma poi nelle argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.
Con scritto del 7 agosto 2009, questa Camera si è rivolta al ricorrente, invitandolo a fornire chiarimenti su determinate poste contabili. In risposta, l’ing. RI 1 ha prodotto nuova documentazione, di cui si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Giusta gli articoli 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD, in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (cpv. 1), ed in particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su debiti commerciali (cpv. 2).
Si tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Oltre alle spese aziendali in senso proprio, rientrano nella nozione di spese generali anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, contributi a organizzazioni professionali, pubblicità, viaggi ecc. In definitiva, qualsiasi spesa è deducibile fiscalmente, a condizione tuttavia che il contribuente ne giustifichi la necessità professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria attività indipendente (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).
1.2.
Come esposto in narrativa, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2005 l’ing. RI 1 esponeva una perdita aziendale di complessivi fr. 17'114.–, che l’autorità di tassazione riduceva dapprima a fr. 7'500.–, per poi adeguarla a fr. 12'000.– in sede di reclamo, facendo valere una certa partecipazione privata alle voci “spese auto, rappresentanza, leasing, ecc”.
Invitato da questa Camera a specificare le suddette voci contabili, con scritto del 24 agosto 2009 il ricorrente ha anzitutto dichiarato di possedere una seconda automobile, intestata alla moglie e utilizzata per scopi privati, di cui non vi è traccia nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2005. Indipendentemente dalla crassa violazione dell’obbligo di compilare il modulo d’imposta in modo completo e veritiero (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD), l’esistenza di una seconda autovettura nell’economia domestica del contribuente non basta ancora a giustificare che tutti i costi per l’uso e la manutenzione della prima vettura siano messi a carico del conto economico dello studio d’ingegneria. Del resto, secondo un consolidato principio, appartiene al contribuente non soltanto l’onere di allegare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, ma anche di portarne la prova concreta (decisione TF 2A.262/2006 del 6 novembre 2006, in: RDAF 2006 II 430; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ediz., Zurigo 2002, p. 416 con rinvii).
Ora, se si tiene conto della natura dell’attività svolta dal ricorrente, che non richiede continuamente l’uso di un autoveicolo aziendale, a questa Camera risulta assai difficile credere che la __________ registrata a contabilità sia stata “usata al 99% per uso ufficio e non per altro”. La questione può nondimeno restare aperta, poiché la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha di fatto commisurato in fr. 5'114.– (fr. 17'114.– ./. fr. 12'000.–) la ripresa delle spese private, appare più che giustificata anche facendo astrazione da tale ripresa, per le ragioni che seguono.
1.3.
Per stessa ammissione del ricorrente, la voce contabile “spese di rappresentanza” include l’importo di fr. 3'100.– versato al custode della società di calcio __________, quale stipendio per la stagione 2004/2005. A non averne dubbi, tale costo non denota nessun nesso con l’esercizio dell’attività di ingegnere, ma rappresenta una chiara spesa di carattere privato, compiuta a favore di una società sportiva.
Medesimo discorso vale per l’importo di fr. 1'500.–, contabilizzato sotto la posta “pubblicità diretta”. Premesso che le spese di sponsoring rappresentano una forma di pubblicità consentita dall’uso commerciale unicamente se l’ente sostenuto garantisce una particolare controprestazione (StE 1997 B 72.14.2 n. 19; cfr. anche Noël, op. cit., n. 24 ad art. 27 LIFD, p. 460), dalla documentazione agli atti dell’incarto fiscale non emerge in alcun modo che la società sportiva di __________ abbia concesso al ricorrente un qualsivoglia supporto pubblicitario. Risulta invece che il versamento, motivato come “acconto”, è stato fatto il 14 dicembre 2005, ovvero a stagione inoltrata, per cui sussistono forti indizi che anche detta spesa abbia carattere privato.
Contrariamente a quanto richiestogli, il ricorrente non ha poi reputato necessario produrre le pezze giustificative inerenti i costi per il leasing, limitandosi a giustificare l’aumento della relativa voce contabile, passata da fr. 1'579.30 (nel 2004) a fr. 8'263.70 (nel 2005), con l’acquisto di un nuovo computer. L’asserita compensazione delle spese con la fattura emessa a carico della ditta __________, nel frattempo fallita, il cui scopo sociale era l’attività di impresa generale, importazione, compravendita, montaggio e manutenzione di prodotti edili in genere, evidentemente non prova minimamente che gli stessi costi erano indispensabili all’esercizio della sua attività indipendente di ingegnere.
1.4.
Così stando le cose, l’autorità di tassazione era senz’altro legittimata a effettuare una ripresa in via valutativa delle spese private. L’importo complessivo di fr. 5'114.–, adeguato con decisione su reclamo del 4 giugno 2008, appare tutto ben considerato prudenziale e non presta il fianco a critiche.
2. 2.1.
Nel gravame in esame, il ricorrente rivendica poi la deduzione di fr. 7'200.– per attività lucrativa di entrambi i coniugi, argomentando in sostanza che oltre al reddito della moglie e del marito viene pure dichiarato un importante reddito da sostanza immobiliare.
2.2.
Secondo gli art. 32 cpv. 2 LT e 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al presente caso), se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'200.– per l’IC e di 7'600.– per l’IFD dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.
Secondo le indicazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n. 13 del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare un’attività lucrativa (Circolare cit., p. 1). Come ha recentemente ricordato questa Camera (decisione CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è infatti stata introdotta per compensare, almeno parzialmente, il maggior costo di mantenimento della famiglia provocato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212 LIFD).
2.3.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel sostenere che la deduzione in esame non si giustifica nel caso in cui l’attività di uno dei coniugi si chiuda con una perdita, come nella fattispecie (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 212 LIFD, p. 1673; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 92 ad art. 33 LIFD, p. 844). D’altra parte, contrariamente a quanto sembra sostenere l’ing. RI 1, il reddito proveniente dalla sostanza immobiliare, seppure importante per il sostentamento della sua famiglia, non costituisce certo un provento dell’attività lucrativa.
In simili circostanze, non può quindi esserci alcun dubbio sulla legittimità della decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha negato la postulata deduzione di fr. 7'200.–. Nella fattispecie, l’unico reddito lavorativo imponibile è infatti quello percepito dalla moglie del contribuente.
3. 3.1.
Il presente gravame deve essere infine dichiarato irricevibile, nella misura in cui ha per oggetto la commisurazione della sostanza immobiliare, che l’ing. RI 1 postula venga ridotta da fr. 2'897'864.– a fr. 2'686'449.–.
3.2.
La legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). Perché sia data la legittimazione, devono in particolare essere adempiuti i seguenti presupposti:
Ø l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4. ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
3.3.
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il 2005 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione della sostanza immobiliare. A fronte dei debiti dichiarati ed accertati, che ammontano a ben fr. 3'577'286.–, la postulata riduzione della sostanza immobiliare da fr. 2'897'864.– a fr. 2'686'449.– non avrebbe infatti alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
4. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: