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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 luglio 2008 contro la decisione del 18 giugno 2008 in materia di IC/IFD 2005. |
Fatti
A. RI 1, divorziato, è padre di __________, nato nel 1986. Il figlio è stato affidato alla madre, alla quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, a contare dal 1° ottobre 1988, ha anticipato le prestazioni alimentari.
Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente faceva valere, fra l’altro, la deduzione di un importo fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 maggio 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che difettavano “i requisiti di legge”.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con tempestivo reclamo. Allegava al gravame uno scritto dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che attestava l’avvenuto versamento di un importo di fr. 6'000.– a titolo di rimborso delle prestazioni alimentari anticipate a favore del figlio __________.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 18 giugno 2008. Osservava che tale rimborso non era deducibile poiché rappresentava “un costo per l’estinzione di un debito del contribuente verso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni, sottolineando di versare regolarmente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un importo mensile di fr. 500.– a valere quale rimborso delle prestazioni anticipate alla ex moglie, così come stabilito dinanzi al giudice civile.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 22 lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
1.2.
Per costante giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2 n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
1.3.
Questa Camera, da parte sua, ha avuto modo ancora recentemente di confermare che, se nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio i coniugi hanno pattuito che il padre si impegna a versare un contributo mensile di fr. 1'200.– alla figlia e stabiliscono che le prime 25 mensilità siano conglobate in un solo versamento, si giustifica la deduzione di tale importo a titolo di prestazione alimentare, non trattandosi di prestazione alimentare capitalizzata ma di semplice versamento anticipato delle prime due annualità (decisione CDT n. 80.2003.124 del 22 settembre 2003).
2. 2.1.
Nel Canton Ticino, quando il debitore non provvede al regolare versamento della pensione alimentare destinata ai figli minorenni, competente per il suo anticipo è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona (art. 1 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). L’anticipo corrisponde all’importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di fr. 700.– per ogni figlio minorenne (art. 4). La prestazione è versata al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio minorenne (art. 5); a contare dal 1° gennaio 2005, essa può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi (art. 10 cpv. 2).
2.2.
Venendo al caso in esame, con scritto del 7 novembre 2006, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha dapprima attestato che il ricorrente, a rimborso delle prestazioni alimentari anticipate a favore del figlio __________, versa regolarmente un importo mensile di fr. 500.–. Con ulteriore scritto del 15 dicembre 2006, il medesimo ufficio ha precisato che le prestazioni anticipate sono state erogate durante il periodo dal 1° ottobre 1988 fino al 30 novembre 2004, aggiungendo poi che nel corso del periodo fiscale qui in esame il ricorrente ha versato l’importo complessivo di fr. 6'000.–.
2.3.
Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione sostiene che, per il fatto che l’importo chiesto in deduzione dal ricorrente è stato da questi rimborsato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, l’esborso in questione costituirebbe “un costo per l’estinzione di un debito”, la cui deduzione è espressamente esclusa dagli articoli 33 lett. c LT e 34 lett. c LIFD.
È certamente vero che RI 1, con il pagamento in discorso, ha (parzialmente) estinto un debito nei confronti dello Stato. Tuttavia, tale circostanza non basta a fare venir meno la natura economica e fiscale del pagamento, che è e rimane un contributo alimentare per il figlio __________ (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.105 del 16 aprile 2007, in: RtiD II-2007 n. 6t). Del resto, lo stesso Regolamento cantonale specifica che la domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato, il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni (art. 7).
2.4.
Nello stesso senso si è espresso recentemente il Tribunale federale, nel caso di un contribuente obbligato a versare contributi alimentari ai propri figli, che vivevano con la ex moglie. A causa di problemi finanziari emersi durante l’anno 2000, gli alimenti erano stati parzialmente anticipati dal Comune. Il contribuente aveva tuttavia rimborsato tale importo all’ente pubblico nel 2003 e ne aveva chiesto la deduzione dal reddito imponibile di quest’ultimo periodo fiscale.
L’Alta Corte ha annullato la decisione negativa del Tribunale cantonale e riconosciuto il diritto del contribuente alla deduzione dai redditi del 2003 dell’importo rimborsato, argomentando che i contributi di mantenimento anticipati dall’autorità comunale devono essere fiscalmente assimilati a quelli ordinari, tanto è vero che la ex moglie aveva a suo tempo dichiarato l’importo ricevuto. Il fatto che la deduzione non potesse avvenire nello stesso periodo fiscale in cui gli alimenti erano stati versati ed assoggettati all’imposta non è stato considerato un motivo sufficiente per negarla.
Più in particolare, il Tribunale federale ha escluso che la restituzione al Comune rappresentasse una spesa per l’estinzione di debiti secondo l’art. 34 lett. c LIFD, rilevando che si trattava piuttosto di contributi di mantenimento la cui deduzione era prevista da disposizioni specifiche (sentenza del Tribunale federale n. 2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in: RF 2007 p. 364).
3. 3.1.
Poco importa poi che il figlio __________ sia nel frattempo diventato maggiorenne. Come ha già avuto modo di precisare il Tribunale federale, la data determinante per stabilire se le condizioni poste dall’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD (ma ciò vale anche per l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT) sono soddisfatte non è quella del rimborso degli anticipi, bensì quella delle prestazioni erogate dalla competente autorità (RF 2007 p. 364). Ora, per stessa ammissione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, nel caso in esame le prestazioni anticipate sono state erogate dal 1° ottobre 1988 al 30 novembre 2004, ovvero quando ancora il figlio __________, nato il 28 novembre 1986, era minorenne.
3.2.
Per quanto è noto a questa Camera in base alle spiegazioni offerte dal medesimo ricorrente, quest’ultimo è stato dapprima condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) e solo successivamente si è impegnato dinanzi al giudice civile a versare un importo mensile regolare di fr. 500.–. Tale circostanza permette nondimeno di concludere, a scanso di ogni equivoco, che l’importo complessivo di fr. 6'000.– richiesto in deduzione non costituisce una prestazione alimentare capitalizzata ma un semplice versamento retroattivo degli alimenti anticipati dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona. Pacificamente quindi, nel caso in esame, la postulata deduzione va ammessa.
4. Il ricorso è conseguentemente accolto. Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: