Incarto n.
80.2009.111

Lugano

9 settembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

oggetto

ricorso del 4 agosto 2009 contro la decisione del 15 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2007, RI 1, celibe, indicava di aver conseguito i seguenti redditi: una pensione di fr. 50'720.–, una rendita AI di fr. 14'337.– ed una rendita vitalizia di fr. 9'740.–, cui si aggiungeva ancora un reddito della sostanza mobiliare di fr. 7.–.

                                         Sulla prima pagina della dichiarazione, indicava poi di provvedere al sostentamento della figlia __________, nata nel 2001. A tale riguardo, faceva valere la deduzione di fr. 10'800.– per figli a carico.

 

 

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 21 gennaio 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 58'700.– per l’IC ed in fr. 67'300.– per l’IFD. Aveva concesso in particolare la deduzione per figli a carico, come richiesto, ed aveva calcolato l’imposta applicando l’aliquota per altri contribuenti.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo cautelativo del 12 febbraio 2009, poi motivato il 27 marzo 2009, contestando da un lato il reddito dei terreni agricoli e dall’altro l’applicazione dell’aliquota per celibi. A quest’ultimo riguardo, il reclamante sottolineava come l’autorità fiscale avesse accettato la deduzione per figli a carico.

                                         Richiesto di comprovare l’obbligo di mantenimento della figlia __________ ed il pagamento di alimenti a quest’ultima, il contribuente inviava in seguito copia dell’atto di famiglia e del passaporto, con i visti per la __________. Quanto agli alimenti, affermava che l’autorità tutoria non poteva rilasciare alcun attestato, per il fatto che la figlia viveva in __________ con la madre.

                                         Con decisione del 15 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, spiegando che prassi e giurisprudenza subordinano l’applicazione dell’aliquota per coniugi al requisito della comunione domestica con il figlio.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di applicazione dell’aliquota più favorevole, per il calcolo dell’imposta sul reddito. A suo avviso, non sono state rispettate le disposizioni della circolare n. 7 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione della famiglia. Infatti, essa prevederebbe che, in caso di custodia alternata del figlio, se la custodia effettiva è della stessa importanza, è determinante per la scelta dell’aliquota il conseguimento del reddito più elevato. Nel suo caso, la madre della figlia non consegue alcun reddito. Sostiene quindi di trascorrere mezz’anno in __________ e di ospitare la figlia e la madre nel Ticino per 6/7 settimane all’anno.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota più favorevole (aliquota per coniugi; art. 35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2 LIFD).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ha potuto documentare di essere padre di __________, nata il 13 ottobre 2001 a __________. Pur non avendo portato la prova del versamento di alimenti a favore di quest’ultima ed in particolar modo dell’esistenza di una sentenza o di una convenzione a tale riguardo, l’autorità fiscale gli ha riconosciuto la deduzione per figli a carico. Gli ha per contro negato l’applicazione dell’aliquota, argomentando che egli non vive in comunione domestica con la figlia.

 

                                         2.2.

                                         Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t), le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD).

                                         Le stesse regole si ritrovano nella legge cantonale, applicabile ai fini dell’imposta cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34 cpv. 1 lett. a, 35 cpv. 2 e 53 LT).

                                         Nella stessa sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È dunque solo il genitore che riceve la pensione alimentare e l’utilizza per i bisogni del figlio che si considera come contribuente che provvede al sostentamento e che ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. RtiD I-2008 N. 16t consid. 5.2 e 5.3).

 

 

                                         2.3.

                                         Venendo al caso del ricorrente, è evidente che l’autorità fiscale gli è già venuta incontro ammettendo la deduzione per figli a carico, pur non essendo stato comprovato in modo ineccepibile il versamento di un contributo di mantenimento alla figlia.

                                         Meno che mai tuttavia potrebbe essere ammessa l’applicazione dell’aliquota per coniugi, che in base al chiaro tenore della legge presuppone che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio al cui sostentamento provvede in modo essenziale. In nessun modo risulta dagli atti – né peraltro lo sostiene il ricorrente – che la ragazza fosse domiciliata, nel periodo fiscale in esame, presso il padre a __________. Al contrario, ancora nel ricorso il contribuente ribadisce che la figlia viveva con la madre in __________. Il fatto che egli abbia trascorso lunghi periodi in quest’ultimo paese non implica certamente che viva per ciò stesso in comunione domestica con la figlia.

 

                                         2.4.

                                         Di nessun rilievo, in tale contesto, è il riferimento proposto dal ricorrente alla circolare n. 7 dell’AFC.

                                         In seguito alla revisione del diritto di famiglia del 26 giugno 1998, che prevede la possibilità, da un lato, di attribuire l’auto­rità parentale congiunta a genitori non sposati, e d’altro lato, di mantenere l’esercizio in comune dell’autorità parentale tra genitori divorziati (art. 133 cpv. 3 e 298a CC, in vigore dal 2000), il 20 gennaio 2000 l’Amministra­zione federale delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 7 relativa all’im­posizione della famiglia, in particolare in caso di attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati o di prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte di genitori separati o divorziati (Circolare n. 7). Detta Circolare (al n. 3 lett. c) prevede testualmente che «l’attribu­zione dell’autorità parentale in comune non deve permettere che la tariffa per i coniugi che vivono in comunione domestica e i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli, sia applicata più volte (art. 214 cpv. 2 LIFD, risp. art. 36 cpv. 2 LIFD). Inoltre non deve consentire che la stessa deduzione sia accordata più volte per il medesimo figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, risp. art. 35 cpv. 2 lett. a LIFD).» Il documento precisa poi (al n. 3 II) che in caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, se vi è versamento di un contributo finanziario, la fattispecie deve essere trattata come se non vi fosse custodia alternata. In assenza di versamento da un genitore all’altro di un contributo per il mantenimento del figlio, o in caso di parità dei contributi dell’uno e dell’altro genitore, il criterio determinante è l’importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. La deduzione sociale per figlio e la tariffa privilegiata sono di conseguenza accordate al genitore che assume il ruolo più importante nella custodia o, in caso di custodia effettiva della stessa importanza, al genitore che consegue il reddito più elevato.

                                         Con la già ricordata sentenza del 4 settembre 2007 (RtiD I-2008 n. 16t), il Tribunale federale ha ritenuto che la circolare in discussione sia conforme alla legge federale.

                                         In nessun modo la circolare, che presuppone espressamente l’attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati o la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte di genitori separati o divorziati, può essere applicata al ricorrente. Infatti, dalla descrizione che egli stesso ha fornito dei suoi rapporti con la figlia e con la madre di quest’ultima, è del tutto evidente che non gli è stata attribuita l’autorità parentale sulla ragazza, che nel periodo fiscale litigioso viveva invece in __________, presso la madre. Semplicemente, dalle sue affermazioni si può concludere che egli abbia trascorso periodi prolungati in visita da queste ultime.

 

 

                                   3.   Il ricorso, destituito di ogni fondamento, è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: