Incarto n.
80.2009.114

Lugano

21 aprile 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1,

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione dell’8 luglio 2009 in materia di IC/IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, coniugato, di professione meccanico, ha lavorato per sette mesi (da aprile 2007 ad ottobre 2007) alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________. Durante i primi mesi dell’anno (da gennaio a marzo) si è invece affidato all’agenzia di collocamento __________, mentre gli ultimi mesi (da ottobre a dicembre) ha beneficiato delle indennità di disoccupazione. Il contribuente era inoltre amministratore unico delle società __________ (ora __________), __________ e dell’allora appena costituita __________.

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2007, RI 1 indicava di avere conseguito i seguenti redditi:

                                         da attività dipendente                                                        fr.   35'960.–

                                         quale amministratore di persone giuridiche                   fr.     2'000.–

                                         indennità per perdita di guadagno                                   fr.     5'203.–

                                         da titoli e capitali                                                                fr.          73.–

                                         totale                                                                                    fr.   43'236.–

 

 

                                  C.   Notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il loro reddito imponibile in fr. 63'236.–. Ai redditi dichiarati, aveva aggiunto in particolare “altri redditi” per          fr. 20'000.–, spiegando nell’allegata motivazione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

 

 

                                  D.   RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2008, nel quale chiedeva di essere convocato “per poter chiarire la situazione”.

                                         Con scritto dell’11 maggio 2009, facendo seguito ad un’udienza tenutasi il 22 aprile 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva al contribuente, chiedendogli di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria di 18'825 franchi. Tale richiesta rimaneva tuttavia inevasa, cosicché l’Ufficio di tassazione, con successiva decisione dell’8 luglio 2009, respingeva il reclamo.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1, postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi”, sostenendo di non avere beneficiato di nessuna entrata straordinaria, fatta eccezione per una donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori.

                                         Nelle proprie osservazioni del 20 agosto 2009, l’autorità di tassazione, preso atto dell’asserita donazione, propone in ogni caso di confermare almeno in parte l’imposizione di un reddito d’altra fonte, anche qualora la donazione fosse comprovata.

 

 

                                  F.   Il 24 febbraio 2010, questa Camera si è rivolta al rappresentante, nonché fratello, del contribuente, rinnovando l’invito a presentare la documentazione già richiestagli dall’Ufficio di tassazione.

                                         Con lettera del 29 marzo 2010, peraltro tardiva, il rappresentante ha prodotto quanto domandato, aggiungendo poi che l’importo di 15'000 franchi non era stato versato al ricorrente in una sola volta, ma andava inteso come “donazione di qualche migliaio di franchi (in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. A giustificazione della limitata disponibilità finanziaria, affermava infine che il ricorrente si trattiene in Svizzera solo sette mesi all’anno, mentre i rimanenti cinque mesi soggiorna in Brasile dalla moglie.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Tale regola non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

                                         Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, e ciò indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–. Sin dal principio, l’autorità fiscale ha però rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Per prima cosa, nella notifica della tassazione IC/IFD 2007, ha tralasciato di menzionare l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza, venendo meno alle severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio (DTF 123 II 552). In sede di reclamo, con scritto dell’11 maggio 2009, ha poi invitato il ricorrente a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007, rinunciando così all’inversione dell’onere probatorio.

                                         Ciò non esclude comunque la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Oggetto della presente procedura è pertanto la verifica della legittimità della valutazione operata dall’Ufficio di tassazione di Locarno.

 

                                         3.2.

                                         Come esposto in narrativa, dal calcolo delle entrate e delle uscite dei ricorrenti risulta un ammanco annuale di 18'825 franchi. Il calcolo stabilito dall’autorità di tassazione è il seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate

Uscite

Attivi:

 

 

capitali

 

17'511

conto __________

5'000

 

 

 

 

Passivi:

 

 

 

 

 

Redditi:

 

 

salario marito

35'960

 

amministratore

2'000

 

indennità AD

5'203

 

da capitali

73

 

 

 

 

Oneri:

 

 

CM

 

4'000

imposte

 

650

affitto privato __________

 

14'400

spese professionali marito

 

4'900

altre spese auto privata

 

2'000

acquisto auto __________

 

5'000

per vivere (fr. 1'550.– al mese)

 

18'600

 

 

 

Totale entrate/uscite

48'236

67'061

Ammanco annuo

18'825

 

 

                                         3.3.

                                         La lettera del 29 marzo 2010, con cui il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto quanto richiestogli da questa Camera, andrebbe dichiarata tardiva, siccome irrispettosa del termine prorogato sino al 26 marzo 2010 su espressa richiesta della stessa fiduciaria RA 1.

                                         Volendo comunque esaminare la documentazione prodotta, dalla stessa emerge in particolare che nel corso dell’anno i capitali dei contribuenti sono aumentati di fr. 6'036.– (il conto risparmio __________ è diminuito da fr. 11'475.– a fr. 4'519.–, mentre il conto privato __________ è passato da fr. 3'242.– a            fr. 16'234.–). Nel calcolo della disponibilità finanziaria, tale differenza rappresenta un’uscita, che va a sostituirsi agli importi di   fr. 17'511.– (fra le uscite) e fr. 5'000.– (fra le entrate). Da rilevare ancora che i premi per la cassa malati dei coniugi ammontano a complessivi fr. 5'515.–, mentre gli oneri per l’affitto privato di __________ vanno rettificati a fr. 10'374.–. Per quanto concerne la posta “acquisto auto __________”, sulla base della dichiarazione scritta rilasciata il 24 marzo 2010 dal rappresentante/fratello del ricorrente, nella quale afferma di avere acquistato il veicolo presso un non meglio precisato garage di __________ e di averlo in seguito regalato al fratello, l’importo di fr. 5'000.– va invece stralciato. Le ulteriori poste non prestano il fianco a critiche e del resto non sono nemmeno state contestate dai contribuenti.

                                         Alla luce di quanto precede, il nuovo calcolo delle entrate e delle uscite andrebbe pertanto così stabilito:

 

 

Entrate

Uscite

Attivi:

 

 

capitali

 

6'036

 

 

 

Passivi:

 

 

 

 

 

Redditi:

 

 

salario marito

35'960

 

amministratore

2'000

 

indennità AD

5'203

 

da capitali

73

 

 

 

 

Oneri:

 

 

CM

 

5'515

imposte

 

650

__________

 

10'374

spese professionali marito

 

4'900

altre spese auto privata

 

2'000

per vivere (fr. 1'550.– al mese)

 

18'600

 

 

 

Totale entrate/uscite

43'236

48'075

Ammanco annuo

4'839

 

 

                                         3.4.

                                         Sennonché, dall’esame della documentazione emergono diversi aspetti dubbi. Colpisce in primo luogo l’importante aumento dei capitali al cospetto delle entrate dichiarate. Destano poi perplessità le dichiarazioni scritte rilasciate dalla __________ e dalla __________, nelle quali si afferma che il contribuente, allora amministratore unico di entrambe le società, ha lavorato senza percepire alcuna remunerazione. Premesso che alla __________ è subentrata nel frattempo la __________, vista la sua vicinanza, potrebbe anche sorgere il dubbio che le attestazioni siano state confezionate ad hoc. Stupisce infine la dichiarazione scritta del 24 marzo 2010 allestita dal rappresentante nonché fratello del contribuente. È infatti perlomeno curioso pretendere di avere regalato un’autovettura d’occasione al fratello, dopo averla acquistata presso un non meglio precisato garage di __________.

                                         Per quanto concerne invece l’asserita donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori, non può passare inosservato il fatto che tale argomentazione sia stata sollevata in modo esplicito unicamente dinanzi a questa Camera e che, richiesto di meglio documentarla, il rappresentante dei ricorrenti si sia limitato ad affermare che andava intesa come una “donazione di qualche migliaio di franchi (in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. In simili circostanze, la dimostrazione dell’esistenza della pretesa donazione è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il riconoscimento della stessa. Ciò implica, da un lato, che non possa essere sostenuta la nuova tesi dei contribuenti e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere alle entrate dichiarate un importo di almeno 15'000 franchi.

                                         Priva di ogni fondamento risulta infine l’argomentazione secondo cui RI 1 si sarebbe trattenuto in Svizzera solo sette mesi, mentre i rimanenti cinque mesi avrebbe soggiornato in __________ dalla moglie. Come esposto in narrativa, oltre ad avere lavorato per sette mesi alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________, il ricorrente si è dapprima affidato all’agenzia di collocamento __________ ed ha poi beneficiato delle indennità di disoccupazione.

 

                                         3.5.

                                         Da tutto quanto precede, discende la conclusione che la commisurazione del reddito d’altra fonte di fr. 20'000.–, aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento, sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata, anche alla luce della nuova documentazione, peraltro prodotta tardivamente dai ricorrenti.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: