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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2 rappr. da: avv.,
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 11 settembre 2009 contro le decisioni del 12 agosto 2009 in materia di IC/IFD 2004 e 2005. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1930, coniugato con RI 2, è socio della __________ di __________, società in nome collettivo a carattere familiare, con scopo la gestione di una falegnameria. Dal 1° gennaio 1999, il contribuente non ha più svolto alcuna attività in seno alla falegnameria, limitandosi a ricoprire un ruolo passivo all’interno della società; socio attivo è il fratello __________.
Il 3 dicembre 2003, l’immobile in cui era ubicata la falegnameria (mapp. __________ di __________) e le attrezzature ivi contenute sono andati distrutti in un incendio. Da allora, lo stabile aziendale è rimasto inagibile.
B. Il 12 aprile 2006, l’avv. __________, agendo quale rappresentante dei fratelli RI 1 e __________, sottoscriveva con la __________ una convenzione transattiva con oggetto il versamento di un importo di fr. 190'000.– per i danni causati allo stabile di __________ ed al suo contenuto, a valere quale indennizzo atto a tacitare definitivamente tutte le pretese risultanti dall’incendio.
C. Notificando ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni del 5 e 12 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona aggiungeva alle entrate dichiarate dai contribuenti un reddito di fr. 35'000.– ogni anno, spiegando nelle motivazioni allegate che si trattava del rimborso assicurativo concordato con la __________, “suddiviso equamente fra i due soci e ripartito sugli esercizi 2004 e 2005”.
D. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 dicembre 2007, nel quale osservava di non svolgere più alcuna attività lucrativa e di non avere nemmeno ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione.
In occasione di un’udienza tenutasi il 14 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione ribadiva la sua disponibilità a procedere alla tassazione dell’utile di liquidazione negli anni 2004 e 2005, allo scopo di non penalizzare eccessivamente i contribuenti.
Il verbale non è tuttavia mai stato sottoscritto per approvazione da RI 1. Con separate decisioni del 12 agosto 2009, l’autorità di tassazione confermava quindi le sue prime decisioni, con la seguente motivazione:
Nel corso del 2006 la compagnia d’assicurazioni “__________” ha tacitato i due soci con un importo complessivo di fr. 190'000 quale risarcimento per tutte le perdite economiche subite inerenti gli elementi ed i fattori aziendali imputabili al sinistro del 4.12.2003. Somma che – dedotti le spese legali, gli attivi contabili relativi ai beni aziendali andati distrutti e i contributi di legge presumibilmente dovuti in seguito all’imposizione del profitto in capitale derivante dalla liquidazione in questione – comporta una plusvalenza effettiva ammontante complessivamente a fr. 140'000. Preso atto che nessuna clausola statutaria o d’altra natura è stata addotta dai due soci e pertanto avendo gli stessi pari diritti in ambito societario, detto importo è stato imposto per metà ciascuno. Tenuto conto della particolarità e delle contingenze relative alla liquidazione, quest’ultima è stata ripartita ed imposta nei periodi di tassazione 2004 e 2005.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, censurano nuovamente l’aggiunta, sia nel 2004 sia nel 2005, di un reddito di 35'000 franchi alle entrate dichiarate, affermando di avere vissuto unicamente con le rispettive rendite AVS.
I ricorrenti ritengono in particolare che l’importo di 190'000 franchi loro versato dalla __________ sia da considerarsi quale indennizzo per i danni causati allo stabile e alle attrezzature della falegnameria e non quale indennizzo per la cessazione dell’attività economica. Si chiedono inoltre per quale ragione simili redditi siano stati considerati come incassati negli anni 2004 e 2005, quando la transazione con la compagnia d’assicurazione risale unicamente al 2006.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, all’imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”): ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente va assoggettato all’imposta.
1.2.
Dal principio dell’imposizione del reddito netto globale discende tuttavia che non sono imponibili i rimborsi di un mutuo né tanto meno i proventi o le indennità conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali. È reddito il risarcimento del lucro cessante, non lo è invece il risarcimento del danno emergente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 153; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 197; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 282).
1.3.
Venendo al caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’importo di 190'000 franchi versato dalla __________ ai fratelli __________ per i danni causati allo stabile e alle attrezzature della falegnameria, a tacitazione di tutte le pretese risultanti dall’incendio, equivale, da un punto di vista strettamente fiscale, ad una liquidazione della società. Se, come detto, la transazione sottoscritta con la compagnia d’assicurazioni si prefiggeva davvero di compensare le perdite patrimoniali subite con l’incendio, non può tuttavia nemmeno essere ignorato che da allora lo stabile aziendale è rimasto inagibile e che la produzione non è mai stata trasferita altrove. Prova ne sia che, nel frattempo, il fratello __________ ha avviato una nuova attività accessoria a carattere individuale.
Per effetto dell’incendio del 3 dicembre 2003 e della successiva decisione di non proseguire l’attività, non può esserci alcun dubbio sulla volontà dei soci di liquidare l’azienda e, di conseguenza, sull’esistenza stessa di un’utile di liquidazione. A tale proposito, poco importa che la società in nome collettivo sia tutt’oggi iscritta nel registro di commercio, così come non ha nessuna importanza che il ricorrente, all’epoca del sinistro, fosse unicamente un socio passivo della __________. Determinante ai fini della tassazione non è infatti la data di radiazione dal registro di commercio, né tanto meno il ruolo ricoperto dai singoli soci all’interno della ditta, quanto piuttosto, come detto, la cessazione definitiva dell’attività lucrativa (produttiva).
Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, occorre pertanto esaminare più da vicino il reddito da attività indipendente
2. 2.1.
Gli art. 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo il capoverso 2 degli stessi articoli, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione.
2.2.
Conformemente a quanto disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto quale reddito da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri redditi.
Per il suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la procedura di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti, rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 484).
2.3.
Tornando al caso in esame, il ricorrente non contesta il calcolo dell’utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale. L’ufficio di tassazione si è d’altronde strettamente attenuto ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a quelli risultanti dai libri contabili che precedono il periodo fiscale nel quale l’azienda è andata distrutta nel noto incendio. Come ben si evince dalla documentazione dell’incarto fiscale, ed in particolare dal verbale di audizione del 12 ottobre 2007, dall’importo di 190'000 franchi concordato con la compagnia d’assicurazioni a saldo di ogni pretesa risultante dall’incendio, l’autorità di tassazione ha correttamente dedotto gli onorari degli avvocati che si sono adoperati per l’ottenimento dello stesso indennizzo di fr. 10'000.–, gli attivi contabili al 31 dicembre 2002 (automezzi, immobili, mobilio, macchine e attrezzi) di fr. 29'451.– ed i contributi di legge (AVS) presumibilmente dovuti in seguito all’imposizione del profitto derivante dalla liquidazione in discussione di fr. 10'451.–, per una plusvalenza effettiva ammontante a 140'000 franchi.
2.4.
Il ricorrente sembra invece contestare l’imposizione dell’utile attribuitogli di fr. 70'000.– (ovvero la metà di fr. 140'000.–), perlomeno quando sottolinea di non avere ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione. A suo dire, l’importo di 190'000 sarebbe infatti servito, oltre che a pagare gli onorari degli avvocati __________ e __________, a rimborsare un debito contratto con la __________ (fr. 117'802.85). Il fratello __________ avrebbe poi utilizzato un ulteriore importo di fr. 30'385.85 per acquistare alcuni macchinari per la lavorazione del legno, mentre il saldo di fr. 30'385.50 sarebbe rimasto nelle mani dello stesso fratello.
Simili argomentazioni, ancorché non espressamente sollevate nel petitum del gravame, impongono a questa Camera un esame più approfondito.
3. 3.1.
Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’importo di fr. 117'802.85 non può certo essere dedotto nel calcolo dell’utile di liquidazione, in quanto il pagamento di una simile somma di denaro, indipendentemente dal fatto che vada a estinguere debiti privati o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio grazie al conseguimento dell’utile contestato (cfr. CDT n. 80.2000.104 del 2 ottobre 2000). Già per questa ragione, la tesi del patrocinatore del ricorrente, secondo cui RI 1 non avrebbe ricevuto “nemmeno un centesimo” dell’indennità versata dalla __________, non può essere condivisa.
3.2.
Lo stesso discorso vale per l’importo di fr. 30'385.85, con cui il fratello __________ avrebbe acquistato nuovi macchinari per lavorare il legno. Premesso che dall’esame della documentazione dell’incarto fiscale risultano unicamente due fatture di, rispettivamente, fr. 26'500.– e fr. 2'165.50, tali investimenti non possono infatti costituire un’operazione di reinvestimento ai sensi degli art. 29 LT e 30 LIFD, ma rappresentano, come detto, l’inizio di una nuova attività accessoria a carattere individuale. Prova ne sia che, malgrado le due fatture risalgano ai primi mesi del 2004, negli anni successivi i contribuenti hanno continuato a precisare che ogni attività era sospesa a causa della distruzione totale dell’intero complesso (cfr. i questionari della società in nome collettivo allegati alle dichiarazioni fiscali 2004 e 2005).
Secondo gli art. 29 LT e 30 LIFD, in presenza di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve latenti esistenti sul bene sostituito possono essere trasferiti in esenzione d’imposta sui beni sostitutivi, solo se il vecchio e il nuovo immobilizzo adempiono alle medesime funzioni, ovvero assicurano una continuazione dell’attività aziendale senza sostanziali mutamenti (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 903). Se l’indennità assicurativa, come nella fattispecie, ha per scopo non la continuazione, ma la liquidazione dell’azienda, vengono così a mancare le condizioni per una moratoria all’imposizione e le riserve occulte trasferite nel patrimonio privato devono essere imposte quali utile di liquidazione della società, anche se la stessa è tutt’ora iscritta nel registro di commercio (cfr. punto 1.3.).
3.3.
Da ultimo, come correttamente osservato anche dall’Ufficio di tassazione, è irrilevante sapere se il saldo di fr. 30'385.50 sia effettivamente rimasto nelle mani del solo fratello __________. Il diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ediz., Zurigo 1995, p. 76). Eventuali litigi fra i due soci per la spartizione della liquidazione della società vanno se del caso sottoposti al competente giudice civile. Per quanto qui di interesse, in assenza di una particolare clausola statutaria o di altra natura, bene ha fatto l’autorità di tassazione a suddividere l’utile di liquidazione, di complessivi fr. 140'000.–, tra i due soci in ragione di metà ciascuno.
4. 4.1.
Confermato il calcolo dell’utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale e l’importo di fr. 70'000.– attribuito al ricorrente, merita ancora attenzione la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere la sua imposizione tra i periodi fiscali 2004 e 2005, in ragione di fr. 35'000.– ogni anno. A tale proposito, il patrocinatore del ricorrente si limita a chiedersi per quale ragione un simile reddito sia stato considerato come conseguito negli anni 2004 e 2005, quando l’incendio è avvenuto nel 2003 e la transazione con la compagnia d’assicurazioni risale al 2006.
4.2.
L’utile di liquidazione è imposto unitamente agli altri redditi nella procedura ordinaria. Come già anticipato in precedenza, momento determinante è la cessazione definitiva dell’attività, ovvero lo scioglimento della società di persone, che abbandona lo scopo per il quale è stata costituita (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 481). Solo in questo momento le riserve occulte, che rappresentano la parte non contabilizzata del valore del patrimonio aziendale, vengono realizzate.
L’incendio come tale non ha quindi nessuna influenza, così come è di per sé irrilevante la data di sottoscrizione dell’accordo transattivo con la compagnia d’assicurazioni.
4.3.
Indipendentemente dalla questione di sapere quando sia effettivamente intervenuta la realizzazione delle riserve occulte, le decisioni impugnate meritano comunque piena conferma. Come ben si evince dal verbale di audizione del 14 maggio 2009, la scelta di ripartire la plusvalenza della liquidazione assicurativa negli anni 2004 e 2005 è stata presa dall’autorità di tassazione a tutto vantaggio dei contribuenti. In un sistema di aliquote progressive, l’imposizione in un solo anno dell’intero utile di liquidazione sarebbe infatti risultata più onerosa per i coniugi RI 1, specie se si considera che gli stessi vivono ormai da anni con le sole rendite AVS.
Nell’interesse degli stessi contribuenti, a giudizio di questa Camera si giustifica quindi la tutela delle decisioni impugnate, senza la necessità di approfondire oltre la questione sollevata nel gravame.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: