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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 15 ottobre 2009 contro la decisione del 16 settembre 2009 in materia di IC e IFD 2004. |
Fatti
A. RI 1 __________ di professione “operatore umanitario”, è collaboratore del __________ con sede a __________. Nella dichiarazione fiscale 2004, il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 11'558.− e faceva valere una deduzione per “ogni persona bisognosa a carico” di fr. 6'000.−.
B. L’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2004 il giorno 2 febbraio 2006. Il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 77'500.− per l’IC e in fr. 82'100.− per l’IFD. L’autorità fiscale adduceva in merito le seguenti motivazioni:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.
C. Con reclamo del 27 febbraio 2007, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione del 2 febbraio 2006. Il reclamante asseriva che il “[…] reddito netto da attività indipendente corrispondeva ad un importo di CHF 41'805. Si chiede pertanto di rettificare il reddito in modo corrispondente al giustificativo allegato […]”. RI 1 contestava altresì il mancato riconoscimento della deduzione per “persone bisognose a carico” per il mantenimento della madre __________. Il reclamante postulava pertanto il riconoscimento di tale deduzione nella misura di fr. 6'000.−.
D. In data 30 ottobre 2006 il contribuente veniva ascoltato dall’autorità di tassazione. In relazione alla postulata deduzione per “persona bisognosa a carico”, l’Ufficio di tassazione di __________, dopo “ampia discussione” giungeva al seguente accordo con il contribuente:
“di concedere ed accettare in deduzione fr. 3'640.− intesa come spesa per il mantenimento […] della madre “persona bisognosa a carico”. Sulla partita fiscale della sorella, __________ […] verrà dedotta una cifra di fr. 6'760.− (“persona bisognosa a carico”; fr. 10'400.− deduzione massima) […]”.
E. L’Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 16 settembre 2009, accoglieva parzialmente il reclamo interposto da RI 1. La motivazione aveva il seguente tenore:
“Secondo la giurisprudenza del TF (DTF 2A.475/2003, consid. 2.3) i delegati del CICR inviati in missione all’estero mantengono il loro domicilio in Svizzera. In effetti, la natura particolare e precaria di queste missioni esclude che i delegati possano aver trasferito il loro centro degli interessi vitali salvo circostanze oggettive particolari.
Per ciò che concerne il caso in questione, la durata relativamente breve delle missioni del contribuente (segnatamente __________ nel 2002, ____________________ nel 2004, __________ 2005 e __________ 2006) rende inverosimile che quest’ultimo abbia potuto trasferire il centro dei suoi interessi personali ed economici in questi paesi (DTF 2P.251/1987, consid. 3c). e abbia potuto scegliere in maniera autonoma il luogo delle sue missioni.
Visto quanto sopra viene stralciato il reddito di fr. 60'000.− ed imposto in Svizzera il salario di fr. 41'805.− (al netto) e così come da certificato di salario del 31.12.2004.
Persona bisognosa a carico:
Viene concessa la deduzione di fr. 3'640.− per il mantenimento della propria madre e così come da verbale del 30.10.2006 tra il nostro ufficio e la rappresentante del contribuente Avv. __________.”
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che per i periodi fiscali 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 la stessa autorità fiscale ha già emesso delle decisioni cresciute in giudicato che lo considerano come residente all’estero. Il ricorrente asserisce che per il periodo fiscale 2004, era all’estero, dove risiedeva, lavorava e conviveva con l’attuale moglie. Afferma, inoltre, di non avere un domicilio civile in Ticino e che il comune di __________ non lo considera un residente; sarebbe unicamente proprietario di un immobile e pertanto solo limitatamente imponibile. RI 1 asserisce poi di essersi sposato nel 2008 con la convivente e di risiedere tuttora con quest’ultima all’estero. Sarebbe assente in modo continuato dal Canton Ticino da più di 8 anni, e non avere più nessuna intenzione di rieleggervi il domicilio; pertanto l’insorgente considera che il suo centro degli affetti e degli interessi professionali è situato all’estero. Il ricorrente afferma poi che la decisione presa dall’autorità fiscale si basa ingiustamente su una sentenza del Tribunale federale che ha come oggetto una fattispecie non comparabile alla sua. Da ultimo, essendo sprovvisto di un’abitazione (in locazione a terzi) in Ticino, non vede su che base l’autorità fiscale abbia potuto stabilire il suo domicilio in tale cantone.
Diritto
1. Per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull’assoggettamento illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più luoghi diversi. Se in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l’altro Stato che rivendica l’assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui o elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e tassativo lo Stato di residenza (Athanas, Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 412; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 16 ad art. 3 LAID, p. 50).
Nella presente fattispecie, il ricorrente ha soggiornato 6 mesi in __________ nel corso del 2004. La Svizzera non ha concluso con quest’ultimo Stato nessuna convenzione tendente ad evitare la doppia imposizione (cfr. www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/00642/index.html/langue=it, sito consultato il 27 gennaio 2010).
2. 2.1.
Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.
2.3.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv.1 lett. c LT).
3. 3.1.
Il ricorrente sostiene di essere domiciliato all’estero, in quanto si sarebbe assentato dal Canton Ticino fin dal 2002, quando ha cominciato a spostarsi quale delegato del CICR.
3.2.
L’art. 3 cpv. 2 LIFD, secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma di domicilio fiscale, a differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD, abrogato il 31 dicembre 1994), che faceva espressamente rinvio agli art. 23-26 del Codice civile svizzero (CCS; RS 210). A partire da questo rinvio, la giurisprudenza aveva dedotto che l’art. 24 cpv. 1 CC era applicabile, tranne che in materia di doppia imposizione intercantonale; dunque, su questa base, il contribuente che abbandonava il suo domicilio svizzero per recarsi all’estero, conservava il suo domicilio fiscale al luogo del suo vecchio domicilio fintantoché non se ne costituiva uno nuovo nel luogo del suo nuovo insediamento. La questione che si era posta, era di sapere se tale giurisprudenza avrebbe potuto essere mantenuta sotto l’egida del nuovo diritto. A tal proposito, bisogna rilevare che l’art. 3 cpv. 2 della LAID contiene la stessa definizione del domicilio della persona fisica dell’art. 3 cpv. 2 LIFD, nozione che il legislatore ha voluto che si accordi a quella del CCS. In una sentenza del 3 maggio 2000 (RF 55/2000 p. 509), l’Alta Corte ha constatato che l’assenza del rinvio agli art. 23-26 CCS non modificava l’interpretazione della nozione di domicilio fiscale. Ad ogni modo, in materia di diritto fiscale internazionale, quando nessuna Convenzione di doppia imposizione è applicabile, bisogna unicamente ritenere che una persona non può avere simultaneamente più domicili. Come per il vecchio diritto, ogni persona conserva il suo domicilio fintanto che non se ne sia creata uno nuovo. Risulta essere privo di importanza il fatto che il contribuente abbia annunciato la sua partenza dal luogo del suo precedente domicilio o che l’abbia lasciato. Il Tribunale Federale ha confermato in una sentenza (sentenza non pubblicata del TF del 6 febbraio 2001, inc. n. 2A.337/2000) che il contribuente che lascia la Svizzera è obbligato al pagamento dell’imposta federale diretta sino a che si sia costituito un nuovo domicilio all’estero. La giurisprudenza ispirata all’art. 24 CCS non trova applicazione per quanto riguarda i rapporti di diritto intercantonale, per non urtare la sovranità dei cantoni, ma trova però applicazione in diritto fiscale internazionale. La conseguenza per l’imposta federale diretta, è che una volta costituito il domicilio in Svizzera quest’ultimo permane sino alla creazione di un nuovo domicilio all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato. sentenza TF del 26 luglio 2004, inc. n. 2A.475/2003, in RDAF 2005 II 103).
3.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
3.4.
Al CICR, la durata e il luogo di soggiorno sono scelti in priorità dal datore di lavoro, che può spostare il suo delegato a dipendenza dell’evoluzione politica. La scelta di installarsi in un determinato luogo da parte del delegato non dipende dunque dalla sua intenzione di stabilirsi in un determinato Paese e di rimanervi. La natura stessa delle missioni esclude che il contribuente possa fare dei suoi luoghi di lavoro il centro dei suoi interessi personali, salvo circostanze oggettivamente riconoscibili. Il Tribunale federale ha da allora confermato che gli elementi di precarietà legati all’assegnazione di un delegato del CICR all’estero, implicano che quest’ultimo mantenga in principio il suo domicilio fiscale in Svizzera, a meno che non esistano delle circostanze oggettive facilmente riconoscibili di un insediamento duraturo all’estero (Noël, Double imposition intercantonale et internationale, in ASA 75 p. 69, con riferimento a: RDAF 2005 II 103).
3.5.
Dai documenti versati agli atti si evince che il ricorrente ha lavorato nel 2002 in __________, 6 mesi in __________ nel 2004, 10 mesi in __________ nel 2005, nel 2006 si trovava invece in __________ e nel 2007 ha passato 6 mesi in __________ e 6 mesi in __________.
Il certificato di domicilio prodotto da RI 1 specifica che il ricorrente ha risieduto nel comune di __________ dal 1° luglio 1971 al 22 settembre 2002. Come esposto dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, non è sufficiente apportare un certificato di domicilio nel quale si attesta che il contribuente è partito per una nuova destinazione; lo stesso deve dimostrare di essersi costituito un nuovo domicilio all’estero. Vista la situazione del contribuente, che ha cambiato spesso luogo di residenza per motivi professionali, non si può certo affermare che abbia costituito il suo nuovo domicilio in __________, dove, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni, ha risieduto tra il 2004 e il 2005, per poi trasferirsi in __________ e poi ancora in __________.
Anche il fatto che il ricorrente abbia sempre vissuto all’estero in una situazione di concubinato e che si sia sposato nel 2008 con la sua compagna, nulla toglie al fatto che RI 1 si sia trasferito negli Stati sopra elencati per motivi professionali, e non sulla base di scelte proprie. Non vi sono quindi i presupposti per considerare il __________ come un nuovo insediamento di carattere duraturo.
Del resto, lo stipendio gli è versato dalla Svizzera ed è soggetto a tutti i contributi sociali previsti dalla legislazione elvetica.
Per quanto attiene all’ultima censura sollevata dal ricorrente, il fatto che quest’ultimo non abbia un’abitazione in Ticino, o meglio che i fondi di sua comproprietà/proprietà (part. n. __________ e __________ RFD Lugano) siano rispettivamente in usufrutto alla madre __________, e in locazione a terzi, non modifica l’oggettiva constatazione che il ricorrente non si è costituito all’estero un nuovo domicilio ai sensi dell’art. 24 CCS, ed è pertanto illimitatamente imponibile secondo il diritto fiscale svizzero.
4. 4.1.
A titolo abbondanziale si rileva che l’accordo preso dal contribuente con l’autorità di tassazione in data 30 ottobre 2006 non risulta essere conforme alla legge.
4.2.
Infatti per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'600.− a 10'600.− franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.−; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'600.− franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Come risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto se l’aiuto è almeno pari o supera l’importo annuo della deduzione (CDT n. 80.2001.80 del 27 giugno 2001; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1, p. 2). Se l’aiuto non raggiunge almeno l’importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196).
È esclusa in particolar modo una ripartizione della deduzione quando diversi contribuenti indipendenti provvedono al sostentamento di una stessa persona, se le condizioni per l’ottenimento della deduzione non sono adempiuti da ognuno di essi (Locher, op. cit., n. 64 ad art. 35 LIFD, p. 884; Jacques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 43 ad art. 213 LIFD, p. 1688).
4.3.
L’Ufficio di tassazione di Lugano-Città non avrebbe quindi potuto concedere una deduzione per “persona bisognosa a carico”, senza che ognuno dei contribuenti raggiungesse i minimi previsti dalla LT e dalla LIFD.
Per gli articoli 230 cpv. 2 LT e 229 cpv. 1 LIFD, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
In una sentenza in materia di IFD, il Tribunale federale ha affermato che una commissione cantonale di ricorso può procedere ad una reformatio in peius, benché il ricorrente abbia ritirato il suo ricorso, quando la decisione contestata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare ed un adattamento si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (sentenza n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159).
Sebbene nella fattispecie i presupposti per effettuare una reformatio in peius siano adempiuti, si può tuttavia rinunciarvi, in considerazione dell’esiguità dell’ importo di cui si tratta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: