Incarto n.
80.2009.172

Lugano

17 agosto 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 24 novembre 2009 contro la decisione del 28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, già in possesso di un diploma di ingegneria in telecomunicazioni presso la __________ (__________) di __________, lavora alle dipendenze di __________ come responsabile della parte tecnica e innovativa del prodotto __________. Nel 2008, con l’accordo del datore di lavoro, si è iscritto ad un Executive Master of Business Administration (EMBA), della durata di due anni, organizzato dalla __________ di __________.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         trasporto dal domicilio al luogo di lavoro                    fr.     3'800.–

                                         alloggio                                                                           fr.     9'600.–

                                         vitto                                                                                  fr.     3'200.–

                                         altre spese professionali (forfait)                                 fr.     2'400.–

                                         perfezionamento professionale                                   fr.   13'210.–

                                         totale                                                                               fr.   32'210.–

                                         Per quanto concerne le spese di perfezionamento, il contribuente allegava una distinta comprensiva di tutti i costi sostenuti nel 2008 per frequentare il master (due rate semestrali ed il rimborso di cinquanta fra pranzi e cene) ed un seminario presso il __________ di __________.

 

 

                                  C.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 55'100.– per l’IC ed in fr. 58'400.– per l’IFD.

                                         Per quanto attiene in particolar modo alle spese di perfezionamento professionale, l’autorità ammetteva in deduzione unicamente i costi di partecipazione al seminario di __________, spiegando nelle motivazioni allegate che “le spese di formazione professionale non sono deducibili”.

 

 

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre 2009, sostenendo che la frequentazione del master gli permetteva “di colmare le lacune nei confronti dei neo laureati” su tematiche come la gestione di progetti, la gestione dei rapporti interpersonali e l’approfondimento sui processi innovativi, che all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle materie d’insegnamento delle scuole di ingegneria.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 28 ottobre 2009, respingeva la richiesta, rilevando che gli studi intrapresi presso la __________ di __________ non potevano essere qualificati quali studi di mero perfezionamento professionale, ma rappresentavano un’ulteriore formazione del contribuente.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni sollevate in sede di reclamo. Afferma in particolare di non frequentare il master per ambire ad un nuovo posto di lavoro ma per poter svolgere nel migliore dei modi la sua funzione attuale, producendo al proposito una dichiarazione scritta del suo datore di lavoro.

 

 

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

 

                                         1.2.

                                         Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

                                         Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

 

                                         1.3.

                                         Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004/sza).

 

                                         1.4.

                                         In una sentenza del 18 dicembre 2003 (inc. 2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p. 451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con l’attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale rispetto all’attività svolta.

                                         L’Alta Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione, non sono spese di perfezionamento secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.

                                         Questa Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha così negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, nel gravame in esame il ricorrente chiede di dedurre l’importo complessivo di fr. 13'210.– a titolo di spese di perfezionamento professionale. Di parere avverso l’autorità di tassazione, che ha riconosciuto in deduzione unicamente i costi del seminario di __________, pari a fr. 160.–, non invece le tasse di iscrizione all’EMBA organizzato dalla __________ di __________, di complessivi 12'300 franchi, ed i relativi costi di vitto, stimati dal ricorrente in fr. 750.–.

 

                                         2.2.

                                         In base alla costante giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la decisione dell’Ufficio di tassazione di qualificare come formazione i corsi frequentati dal ricorrente alla __________ di __________ non può che essere condivisa. È infatti indubbio che il conseguimento di un master non si limiti ad offrire degli approfondimenti delle conoscenze professionali già possedute ed esercitate da un diplomato svizzero. Al contrario, gli fornisce una formazione ulteriore adatta ad aprirgli eccellenti opportunità professionali sia in Svizzera sia all’estero.

                                         Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere delle lacune nei confronti dei neo laureati su tematiche come la gestione di progetti, la gestione dei rapporti interpersonali e l’approfondimento sui processi innovativi, che all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle materie d’insegnamento delle scuole di ingegneria. Poco importa invece che il ricorrente abbia mantenuto la stessa posizione all’interno della ditta. Come ha sostenuto il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una visione ristretta ed immediata, quando invece occorre una valutazione più a lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28 aprile 2006, n. 2A.424/2005 consid. 4.3).

 

                                         2.3.

                                         Di fronte alla chiara dichiarazione scritta del suo datore di lavoro, allegata al presente gravame, nella quale si attesta espressamente che il ricorrente ha sostenuto tutti i costi di formazione per l’Executive MBA, non può infine essere preteso che lo stesso si sia limitato a frequentare alcuni corsi postdiploma (CAS), che consentono ai titolari di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione in corso di alcuni settori specifici. A differenza di simili corsi postdiploma, l’Executive Master of Business Administration (EMBA) qui in discussione, così come anche il Master of Advanced Studies (MAS), hanno uno scopo ben più ambizioso – approfondire le conoscenze in un settore specifico o acquisire conoscenze specifiche in un nuovo settore – e si concludono con un esame che, se superato, porta al rilascio di un “postdiploma” riconosciuto a livello federale (cfr., al proposito, Franzi, Le spese professionali della persona fisica esercitante attività lucrativa dipendente con particolare riferimento a quelle di formazione, perfezionamento e riqualificazione, in: RtiD I-2008 p. 309).

 

 

                                   3.   Da quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che tutti i costi affrontati dal ricorrente per frequentare i corsi del master organizzato dalla __________ di __________ costituiscono spese di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         Per quanto concerne invece i costi del seminario di __________, spettava al ricorrente dimostrarne il contenuto e l’indipendenza dai corsi del master, conformemente al consolidato principio secondo cui è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). La decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha comunque riconosciuto in deduzione l’importo di          fr. 160.–, senza procedere ad alcun approfondimento, appare pertanto finanche generosa con il ricorrente.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: