Incarto n.
80.2009.19

Lugano

3 marzo 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 12 febbraio 2009 contro la decisione del 28 gennaio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

Fatti

 

 

                                     -   RI 1, domiciliato a __________, svolge la sua attività professionale a __________, alle dipendenze di __________;

 

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         trasporto (veicolo privato)                                     fr.    4'000.–

                                         alloggio                                                                   fr. 10'320.–

                                         vitto                                                                          fr.    6'400.–

                                         altre spese professionali (forfait)                         fr.    2'400.–

                                         forfait per attività accessoria                                fr.       800.–

                                         totale                                                                       fr. 27'920.–           (sic)

 

                                     -   notificando al contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in    fr. 108'700.– per l’IC ed in fr. 114'400.– per l’IFD;

 

                                     -   per quanto attiene alle spese professionali, ammetteva quelle di trasporto (fr. 4'000.–), limitava a fr. 9'600.– quelle per l’alloggio ed a fr. 3'200.– quelle per il vitto e stralciava quelle per l’attività accessoria;

 

                                     -   il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2008, contestando la riduzione delle spese per il vitto, in considerazione del fatto che si serviva raramente della mensa a disposizione;

 

                                     -   con decisione del 28 gennaio 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la decisione a sfavore del contribuente, elevando il reddito imponibile, rispettivamente, a fr. 112'700.– per l’IC ed a fr. 118'400.– per l’IFD;

 

                                     -   ribadito il rifiuto di concedergli la deduzione per due pasti principali, in considerazione del fatto che aveva la possibilità di consumare un pasto nel proprio appartamento, l’autorità di tassazione aveva pure stralciato la deduzione delle spese di trasporto, per il fatto che il datore di lavoro metteva a sua disposizione gratuitamente l’abbonamento del mezzo pubblico;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta anzitutto il fatto che l’Ufficio di tassazione non lo abbia avvertito prima di modificare la tassazione a suo sfavore e postula poi il riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto, invocando le decisioni adottate per i periodi fiscali precedenti.               

 

 

Diritto

 

 

                                     -   per gli articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;

 

                                     -   è dunque la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito;

 

                                     -   del resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii);

 

                                     -   il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);

 

                                     -   non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso;

 

                                     -   infatti, il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo, nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT);

 

                                     -   spetta, in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”;

                                     

                                     -   a tale proposito, secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa     (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate);

 

                                     -   la decisione impugnata deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 28 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito al contribuente un termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo svantaggio.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-   ;

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-  .

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: