Incarto n.
80.2009.40

Lugano

17 aprile 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 17 marzo 2009 contro la decisione del 25 febbraio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________ in Germania, è limitatamente imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in quanto proprietario di sostanza immobiliare a __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava quale unico reddito la pigione di fr. 8'400.– pagata dall’inquilino della sua casa.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 gennaio 2009,  commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 6'300.– per l’IC ed in fr. 6'700.– per l’IFD e la sostanza imponibile in      fr. 246'000.–. Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, considerava redditi all’estero per complessivi fr. 36'000.–, sicché il reddito determinante per l’aliquota ammontava a fr. 42'300.– per l’IC ed a fr. 42'700.– per l’IFD.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2009, nel quale contestava di avere conseguito altri redditi oltre a quello immobiliare ed affermava di essere stato in Perù con la sua fidanzata, senza conseguire alcun reddito.

                                         L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 febbraio 2009, nella quale riduceva il reddito all’estero a fr. 12'000.– ed il reddito imponibile a fr. 18'300.– per l’IC ed a fr. 18'700.– per l’IFD. Nella motivazione, spiegava che, “pur in mancanza di inconfutabili prove a sostegno di quanto asserito dal contribuente”, aveva tuttavia deciso di ridurre il reddito, dovendo comunque “attenersi, almeno, al minimo vitale”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di altri redditi a quello immobiliare da lui dichiarato. Ribadisce di avere trascorso parte del 2007 in Perù con la sua fidanzata, per studiare lo spagnolo. Avrebbe provveduto al proprio sostentamento con i proventi della vendita di mobili e grazie ad un prestito della sorella.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L'assoggettamento in Svizzera rispettivamente nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (artt. 3 LIFD e 2 LT) o per appartenenza economica (artt. 4 LIFD e 3 LT).

                                         Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (artt. 4 cpv. 1 lett. c LIFD e 3 cpv. 1 lett. c LT).

                                         Contrariamente all'ipotesi dell'appartenenza personale, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone secondo gli artt. 4 e 5 LIFD rispettivamente 3 e 4 LT (artt. 6 cpv. 2 LIFD e 5 cpv. 2 LT).

                                         Per l'art. 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorrente, domiciliato all'estero, è proprietario di una casa a __________. Egli è quindi essere assoggettato all'imposta nel Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza economica, ma limitatamente al reddito ed alla sostanza stessa sita nel Cantone. Questo principio si traduce nell'assoggettamento del reddito della sua casa (ovvero del valore locativo dell'immobile) e del valore di stima di quest'ultimo.

                                         Nella dichiarazione fiscale, il contribuente ha correttamente indicato il reddito della sostanza e le spese di manutenzione dell’immobile. Ha per contro omesso di fornire ogni indicazione in merito ad altri redditi ed alla sostanza imponibile. Egli non ha dunque mai indicato la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza, ossia anche gli eventuali redditi conseguiti all'estero e l'eventuale sostanza detenuta all'estero, limitandosi a dichiarare questi valori con attinenza al solo immobile posseduto in Svizzera.

                                         Non specificando nulla di tutto ciò, l'autorità fiscale ha stimato d'ufficio quali potessero essere il reddito e la sostanza di un contribuente domiciliato all'estero, proprietario di un immobile il cui valore di stima è di circa fr. 250'000.-.

 

                                         2.2.

                                         Come ha ripetutamente ricordato anche il Tribunale federale, per quanto concerne i redditi conseguiti all’estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD) e devono esporre la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza del Tribunale federale 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p. 442, consid. 2). Questa regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all’estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenze del Tribunale federale 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t, consid. 4.2; 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 20t, consid. 3.4).

 

                                         2.3.

                                         Alla luce dei principi enunciati, l’operato dell’autorità di tassazione appare a dir poco generoso. Pur in mancanza di ogni forma di collaborazione del contribuente, nella forma perlomeno dell’inoltro di una copia della sua dichiarazione fiscale tedesca, l’autorità di tassazione ha dapprima stimato in soli fr. 36'000.– i redditi esteri, per poi ridurli addirittura a fr. 12'000.–. Quanto alla sostanza, ha ritenuto che il contribuente non ne abbia altra, all’infuori della casa di __________.

                                         Di fronte alle generiche censure del ricorrente, che non ha né allegato documentazione fiscale del suo Stato di residenza né fatto qualche tentativo di spiegare in quale modo abbia fatto fronte al proprio sostentamento nel periodo fiscale litigioso, questa Camera non può certamente modificare la decisione impugnata a suo vantaggio. Non è infatti certamente plausibile che il proprietario di un immobile, che non dichiara neppure un debito ipotecario, consegua meno di 1'000 franchi al mese di reddito.  

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-   ;

-  ;

-  ;

-  .

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: