Incarto n.
80.2009.48

Lugano

5 marzo 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini, astenutosi)

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 20 febbraio 2009 contro la decisione del 21 gennaio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 e la moglie __________ sono comproprietari di una casa unifamiliare nel comune di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti esponevano un reddito della sostanza immobiliare di fr. 13'215.–, corrispondente al valore locativo della loro casa d’abitazione. Facevano poi valere deduzioni per spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 11'664.–.

 

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare in fr. 13'215.–, secondo la dichiarazione, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella misura di soli fr. 3'304.– per l’IC (25% di fr. 13'215.–) e di fr. 2'643.– per l’IFD (20% di           fr. 13'215.–).

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 gennaio 2009, nel quale lamentava la mancata deduzione della quota d’ammortamenti annuale “per i lavori della nuova termopompa”.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 21 gennaio 2009, respingeva il reclamo. Nelle motivazioni spiegava che una simile prassi non è fiscalmente ammissibile, in quanto le spese di manutenzione possono essere dedotte unicamente nell’anno in cui vengono sostenute.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da “RA 1”, postula la deduzione di tutti i costi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, pari a fr. 42'800.–, ripartendo “preferibilmente il 50% nel 2007 e l’altro 50% nel 2008”.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

 

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

                                         Ø   al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         Ø   al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, l’iniziale richiesta del ricorrente, che pretendeva di cumulare la deduzione complessiva con quella delle spese effettive, allora quantificate in fr. 8'360.–, appare già a prima vista manifestamente infondata. Questi due metodi di calcolo, lasciati alla libera scelta dei contribuenti per gli immobili appartenenti alla sostanza privata, sono infatti chiaramente alternativi.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, dal momento che il contribuente ha prodotto le fatture dei singoli artigiani e copia dei relativi addebiti bancari, la sua scelta di avvalersi del sistema della deduzione delle spese effettive, che in questa sede quantifica in fr. 42'800.–, non è tuttavia più in discussione. Mal si comprende pertanto la decisione impugnata, nella misura in cui dà per scontata l’applicazione delle deduzioni complessive, pari a fr. 3'304.– per l’IC e fr. 2'643.– per l’IFD, senza interrogarsi sulla reale intenzione dei contribuenti.

 

                                         2.2.

                                         È poi pacificamente priva di ogni fondamento anche l’iniziale domanda del ricorrente di dedurre una quota d’ammortamenti annuale “per i lavori della nuova termopompa”, così come l’attuale richiesta di ripartire i costi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento tra gli anni 2007 e 2008.

                                         Per quanto attiene agli ammortamenti, è qui appena il caso di ricordare che una simile deduzione, disciplinata dagli art. 27 LT e 28 LIFD, è ammessa solo in presenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, ma non certo su un immobile destinato all’uso proprio. Ad un eventuale frazionamento dei costi di manutenzione negli anni, si oppone invece il principio della periodicità, secondo cui sono deducibili unicamente le spese sostenute nel relativo periodo di computo. A quest’ultimo riguardo possono essere presi in considerazione essenzialmente due criteri: la data della fatturazione oppure la data del pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 95 ss. ad art. 32 LIFD, p. 501 e dottrina citata; v. anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RF 2003 p. 766 = RDAF 2003 II 681). In ogni caso, non sono ancora deducibili gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, op. cit., n. 98 ad art. 32 LIFD, p. 501).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In base alla documentazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale ed allegata al presente gravame, i costi di manutenzione tuttora rivendicati dal ricorrente sono i seguenti:

·        la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento a gasolio con termopompa aria-acqua, eseguita dalla ditta __________ per fr. 25'500.– (fattura del 28 novembre 2006, saldata il 28 dicembre 2006);

·        lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per olio, ad opera della __________ per fr. 830.– (fattura del 10 maggio 2007, saldata il 31 maggio 2007);

·        la realizzazione di diverse opere edili, commissionate all’impresa di costruzioni __________ per fr. 9'300.– (fattura del 26 febbraio 2007, importo di fr. 4'800.– pagato il 26 marzo 2007, che segue un non meglio precisato acconto di fr. 4'500.–);

·        l’esecuzione di diversi lavori del ramo elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.– (fattura del 4 maggio 2007, saldata il 31 maggio 2007);

·        l’installazione di un impianto elettrico per il nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________ per fr. 400.– (fattura del 17 luglio 2007, saldata il 17 agosto 2007);

·        non meglio precisati lavori eseguiti dalla __________ per fr. 351.50 (importo pagato il 31 maggio 2007);

·        fatture della cassa malati e di una compagnia telefonica per complessivi fr. 154.80 (saldate il 31 maggio 2007);

·        tassa del comune di __________ per il rilascio della licenza edilizia di fr. 65.– (importo pagato il 20 ottobre 2006).

                                         Devono dapprima essere escluse le fatture della cassa malati e della compagnia telefonica, in quanto non possono ovviamente essere considerate quali costi di manutenzione della casa d’abitazione del ricorrente. Conformemente al principio della periodicità precedentemente esposto, deve inoltre essere esclusa la deduzione della tassa comunale (fr. 65.–) e dei lavori prestati dalla __________ (fr. 25'500.–), poiché fatturati e liquidati ancora nel corso dell’anno 2006. Rimangono dunque le sole prestazioni della ditta individuale __________, della __________, della __________ e della __________.

 

                                         3.2.

                                         Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con rinvii). Nello specifico ambito delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare, è quindi dovere del soggetto fiscale documentare in modo ineccepibile i costi di manutenzione, poiché l’autorità fiscale deve poter verificare la loro natura, ma anche l’effettivo dispendio ed il titolo oneroso della prestazione. La mancata collaborazione, nei casi in cui il contribuente è oggettivamente tenuto alla prova, non può che condurre alla non considerazione della deduzione.

 

                                         3.3.

                                         Tornando al caso in esame, spettava pertanto a RI 1 comprovare i costi di manutenzione effettivamente sostenuti nel corso del 2007.

                                         Dagli atti dell’incarto fiscale emergono – come detto – le fatture dell’impresa di costruzioni __________, della __________ e della __________ con i relativi addebiti bancari, fatta eccezione per l’acconto di fr. 4'500.– versato all’impresa di costruzioni, di cui non esiste la benché minima documentazione. Per quanto concerne invece l’importo di fr. 351.50 pagato alla __________, è immediatamente evidente che il solo addebito bancario non comprova la natura di costo di manutenzione della spesa in questione e come tale non riveste alcuna rilevanza probatoria.

 

                                         3.4.

                                         In definitiva, gli interventi all’interno ed all’esterno della casa unifamiliare di __________, commissionati nel 2007 e debitamente comprovati, sono i seguenti:

·        lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per olio, ad opera della __________ per fr. 830.–;

·        la realizzazione di diverse opere edili, commissionate all’impresa di costruzioni __________ nella limitata misura di fr. 4'800.–;

·        l’esecuzione di diversi lavori del ramo elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.–;

·        l’installazione di un impianto elettrico per il nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________ per fr. 400.–.

                                         Ciò non significa tuttavia ancora che l’importo complessivo di    fr. 12'230. sia integralmente deducibile dai proventi della sostanza immobiliare privata. In effetti, ai fini della determinazione del reddito imponibile non sono in particolare deducibili le “spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d LT).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

 

                                         4.2.

                                         Venendo alle spese sostenute dal ricorrente, dalla fattura del 4 maggio 2007 allestita dalla __________ emerge, per esempio, la posa di nuove linee TV e telefono, certamente idonee ad apportare all’immobile un miglioramento duraturo. Lo stesso discorso vale per l’installazione di un impianto elettrico nella nuova cucina al piano terreno (fattura del 17 luglio 2007). In questo contesto – sia detto per inciso – è irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 258 e dottrina ivi citata).

 

                                         4.3.

                                         In simili circostanze, non fosse altro che per garantire al ricorrente il doppio grado di giudizio, a questa Camera non resta che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché proceda ad un approfondito esame degli interventi commissionati nel 2007 e debitamente comprovati, in particolare dal profilo della distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 21 gennaio 2009 è annullata e gli atti rinviati all’ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati al punto 4.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: