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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 aprile 2009 contro la decisione del 26 marzo 2009 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Con atto pubblico del 24 novembre 1975, iscritto a registro fondiario il 24 novembre 1975, i coniugi __________ e RI 1 acquistavano, per fr. 315'000.–, il mapp. n. __________ RFD di __________, composto di un’abitazione (mq 72), un’autorimessa (mq 47), un terreno annesso (mq 694) ed un portico (mq 31).
Il 24 aprile 1989 la moglie ne diventava proprietaria esclusiva, mediante contratto di divisione matrimoniale.
Nel luglio 2008, il fondo in questione veniva frazionato, staccandone una superficie di mq 426, costitutiva del nuovo mapp. __________.
B. RI 1 vendeva ai coniugi __________ il mapp. n. __________, con atto pubblico del 27 agosto 2008, iscritto a registro fondiario il 29 agosto 2008, al prezzo di fr. 200'000.–.
Sul formulario della dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, la venditrice indicava di avere “subito comperato per il valore di sfr. 200'000.– un appartamento a __________”.
C. Notificandole la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava l’utile imponibile in fr. 133'500.– e l’imposta in fr. 4'005.–. Dal ricavo dell’alienazione aveva dedotto l’importo di fr. 66'500.–, pari al valore del precedente acquisto, così stabilito in base ad una perizia dell’Ufficio dei registri.
D. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 dicembre 2008. Spiegava di aver venduto il terreno non per arricchirsi ma “per necessità” e di avere impiegato il ricavo per acquistare un appartamento da destinare ad abitazione, a __________. Su tale base chiedeva di essere “liberata” dall’imposta. In via subordinata, faceva valere spese di miglioria per fr. 30'000.–.
Richiesta di documentare i costi di miglioria in questione, la reclamante spiegava, con lettera del 27 dicembre 2008, di non essere più in possesso dei relativi giustificativi.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 26 marzo 2009. Per quanto attiene ai costi di investimento, non li ammetteva per mancanza di giustificativi attendibili. Quanto al differimento dell’imposizione, spiegava che la vendita di un terreno non lo giustifica, essendo richiesta a tal fine la vendita dell’abitazione primaria seguita dall’acquisto o dalla costruzione di una sostitutiva.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare. Spiega di aver venduto il 100% della parcella n. __________ di __________ e di avere investito l’intero ricavo nell’acquisto dell’appartamento di __________.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
2. 2.1.
Il 27 agosto 2008, la ricorrente ha acquistato un appartamento a __________. Lo stesso giorno ha venduto il mapp. n. __________ di __________ al prezzo di fr. 200'000.–.
La contribuente chiede di poter beneficiare del differimento dell’imposizione, in applicazione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l'utile conseguito dalla vendita del terreno per l’acquisto di un appartamento destinato ad abitazione primaria.
Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha tuttavia negato il differimento dell’imposizione, argomentando che l’oggetto venduto non adempie i requisiti per il differimento dell’imposizione, trattandosi di un terreno.
2.2.
Per l'art. 125 lett. g LT, l'imposizione dell'utile immobiliare è differita in caso di alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
La citata disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l'art. 12 cpv. 3 lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali il reinvestimento deve essere effettuato.
Il legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari, nell'intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l'abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio federale, nel Messaggio sull'armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per l'elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è possibile acquistare nel nuovo luogo di domicilio un'abitazione sostitutiva di ugual valore e che l'assenza di una tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 131).
La dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come una eccezione propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata, nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell'inesistenza di una componente dell'utile, bensì nelle modalità di impiego di quest'ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso di fare un uso extra-fiscale dell'imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell'abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 132).
2.3.
Le condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;
b) l’uso personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei seguenti casi eccezionali:
• l’esistenza di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;
• la locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita, sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia comunque ecceduto quella della locazione;
c) deve trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;
d) limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura precedere la vendita;
e) il reinvestimento deve avvenire in Svizzera (Soldini/Pedroli, op. cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).
2.4.
La prima condizione per la concessione del differimento dell’imposizione non è adempiuta. Infatti, la ricorrente non ha venduto la propria precedente abitazione primaria bensì un terreno staccato dal fondo su cui sorgeva la sua casa. L’immobile che precedentemente fungeva da sua abitazione primaria è tuttora di sua proprietà, sebbene non sia più da lei occupato.
La giurisprudenza zurighese ha già avuto modo di occuparsi del caso in cui un contribuente, dopo avere acquistato un’abitazione sostitutiva, fraziona il terreno su cui sorge la sua abitazione precedente, per edificarvi delle case da vendere a diversi acquirenti. Se l’intera proprietà serviva in precedenza da abitazione primaria del venditore – e non fungeva per esempio da azienda agricola – il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha ammesso che benefici del differimento dell’imposizione il ricavo conseguito con la vendita non solo del fondo su cui sorge la casa precedentemente abitata, ma anche degli altri immobili (StE 1999 B 42.38 n. 20 = ZStP 1999 p. 59). Se invece da un grande fondo viene staccato e poi venduto un terreno non edificato, non si giustifica alcun differimento dell’imposizione, neppure nel caso in cui il ricavo venga impiegato per l’ampliamento dell’edificio che sorge sulla parte del fondo che è stata conservata (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 325 ad § 216, p. 1591; v. anche Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergestz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 9 ad § 98, p. 1246).
Tale soluzione si impone, pensando al fatto che una casa può continuare a fungere da abitazione primaria del proprietario anche se egli decide di sacrificare una parte del terreno annesso, per venderlo.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: