Incarto n.
80.2009.83

Lugano

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 17 giugno 2009 contro la decisione del 19 maggio 2009 in materia di IC 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione del 6 aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento. L’autorità fiscale comunicava alla contribuente di averla iscritta nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del comune di __________ sulla base dell’art. 2 LT “per elezione di domicilio o dimora fiscale”.

 

 

B.  In data 15 aprile RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione dell’autorità fiscale. La reclamante sosteneva di risiedere nel comune di __________ unicamente dal lunedì al venerdì per motivi professionali, e di recarsi per il fine settimana a __________. La stessa annunciava inoltre che molto verosimilmente, a partire dal periodo fiscale 2010 avrebbe preso domicilio ad __________.

 

 

C.  Con decisione del 19 maggio 2009. l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ respingeva il reclamo interposto da RI 1. L’autorità fiscale adduceva in merito le seguenti motivazioni:

 

                                         “[…] Secondo la giurisprudenza per stabilire se una persona ha il domicilio fiscale in un certo luogo piuttosto che in un altro occorrono cumulativamente i seguenti elementi: l’effettiva residenza in un determinato luogo; l’intenzione di rimanervi in modo duraturo. A tal fine non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la durata di un rapporto di lavoro […]. In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un altro luogo rispetto al domicilio del diritto civile. Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense […]. Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali […], di carattere sia ideale che materiale […].

                                         Può dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF, ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono coincidere […]. Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l’esercizio di tale attività. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei cosiddetti singles, il legame d’ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni […]. Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         A determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice dimora, non legata all’intenzione di stabilirsi durevolmente, costituisce presupposto per l’assoggettamento illimitato. La dimora deve però protrarsi per un lasso di tempo minimo, che varia a dipendenza del fatto che essa sia o meno accompagnata da un’attività lucrativa […]. Dalla documentazione e dalle informazioni assunte presso il comune di __________, risulta quanto segue: il 16.12. 2004 la signora __________ ha sottoscritto un contratto di lavoro al 100% valido dal 01.01.2005 con la __________ – __________. Da tale contratto risulta che la contribuente si sarebbe occupata di un nuovo ufficio immobiliare ad __________ e che la sua zona di intervento si sarebbe circoscritta ad __________ medesima e i comuni limitrofi. Risulta inoltre che fino al 30.06.2005 il datore di lavoro si sarebbe preso a carico il costo dell’abitazione della signora __________. Il 24.10.2006 è stato sottoscritto un contratto di locazione valido fino al 31.03.2007 con il dott. __________ relativo alla locazione di un appartamento di 2 locali e mezzo in via __________ ad __________, al prezzo di 1'250 al mese. A partire dall’aprile del 2007 sempre dal dott. __________ ha locato un appartamento di 3 locali e mezzo al prezzo di fr. 2150 prima e poi di fr. 2350. Da controlli sporadici effettuati dalla polizia comunale__________ risulta che contrariamente da quanto affermato la signora __________ è rimasta ad __________ anche durante vari fine settimana. Va inoltre evidenziato come la stessa contribuente abbia manifestato l’intenzione di trasferire in un prossimo futuro il suo domicilio in Ticino. Infine risulta che la contribuente dal 2008 è membro del __________ __________. A giudizio dell’ufficio circondariale di tassazione dagli accertamenti effettuati appare in modo inequivocabile che sia dal profilo degli interessi materiali che di quello degli interessi ideali il centro degli interessi della signora __________ si situi ad __________ e ciò a partire dall’anno 2007.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene di essere dipendente della ______________________________ (cfr. __________), che a partire dal 2008 ha sede ad __________, ed afferma che la sua attività ad __________ si svolge in prevalenza tra marzo e fine novembre. Durante il periodo fiscale 2007 la sede della __________ __________ era ancora a __________, dove ella si sarebbe recata regolarmente e dove, a suo dire, doveva riferire in merito all’attività svolta ad __________. Ammette di __________ sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento ad __________, ma sottolinea di aver pure mantenuto il contratto di locazione per un appartamento ad __________ stipulato in data 29 ottobre 2003. Ritiene inoltre che il fatto di far parte del __________ di __________ abbia un’importanza relativa, trattandosi di un’attività svolta in rappresentanza della ditta per la quale lavora.  La ricorrente non contesta gli accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________, ma ribadisce di essere in quest’ultimo comune solamente nei mesi di “alta stagione”; apporta a comprova di quanto da lei asserito una dichiarazione della __________ __________. Produce anche il certificato di domicilio del comune di __________, dal quale risulta che vi ha preso domicilio a far tempo dal 1° gennaio 1998, e sostiene di essere assoggettata fiscalmente in questo comune del __________.

 

 

                                  E.   Con lettera del 30 luglio 2009, il patrocinatore della ricorrente ha informato questa Camera di una possibile soluzione transattiva che RI 1 stava ricercando con l’Ufficio di tassazione di __________, e pertanto ha postulato una sospensione dell’emanazione della sentenza. Con raccomandata del 9 settembre 2009 (data del timbro postale) il patrocinatore di RI 1, ha trasmesso a questa Camera un altro documento nel quale si attesta che la “[…] società __________, __________, succ. di __________ […]” esercita “[…] il 30% delle attività in Ticino […]”. Nella stessa missiva, la ricorrente contesta gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Comunale di __________ e chiede che le vengano messi a disposizione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella presente fattispecie, è controverso se la ricorrente sia illimitatamente assoggettata all’imposta nel Canton Ticino, ad ____________________ oppure nel Canton __________, ad __________.

 

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

 

                                         1.3.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

-          l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-          l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

 

                                         1.4.

                                         Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile

                                         In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

                                         Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009, p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, loc. cit).

                                         Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.

                                         La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).

                                         Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles (RDAT II-1993 pag. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31).

 

                                         1.5.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         - almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

                                         - almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne l’aspetto formale, la questione di sapere se è corretto considerare un assoggettamento illimitato della ricorrente va risolta secondo il criterio della verosimiglianza. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr. al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in StR 61 p. 442).

 

                                         2.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ ha preso tale decisione sulla base di una serie di elementi: il contratto di lavoro che lega RI 1 alla __________, il contratto di locazione stipulato dalla stessa per un appartamento ad __________, l’intenzione, espressa dalla ricorrente in sede di reclamo, di voler trasferire con molta probabilità il suo domicilio nella località di __________ a partire dal 2010 e l’adesione da parte della ricorrente al __________ di __________

 

                                         3.2.

                                         Se si analizza il contratto di lavoro che lega la ricorrente alla __________, si nota come la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo la quale RI 1 avrebbe dovuto occuparsi in maniera esclusiva dell’agenzia di __________, non trovi riscontro. Infatti, tale contratto prevede esplicitamente che la ricorrente avrebbe potuto pureRI 1                                           Anche per quanto concerne il contratto di locazione stipulato dalla ricorrente, che è uno fra gli elementi presi in considerazione dall’autorità fiscale, bisogna precisare che RI 1 ha effettivamente preso in locazione dapprima un appartamento di 2,5 locali, ed in seguito, nella stessa abitazione in via __________ __________ ad __________, uno di 3,5 locali. Al contempo la stessa ha tuttavia mantenuto ad __________, per il periodo fiscale qui di interesse, un appartamento di 4,5 locali, comportante l’esborso mensile di 2'900., così come si evince dal contratto versato agli atti e stipulato in data 29 ottobre 2003. L’accordo scritto in questione, prendeva inizio il 1° febbraio 2004, ed era rescindibile, al più presto entro il 31 marzo 2009.

                                         RI 1 ha poi prodotto, in sede di ricorso, un’attestazione scritta rilasciata il 9 giugno 2009 da __________ (membro del consiglio di amministrazione della __________, delegato della __________, presidente del consiglio di amministrazione della __________), nella quale dichiara che la ricorrente lavora ad __________ per il periodo di “alta stagione”, vale a dire da marzo a fine novembre.

 

                                         3.3

                                         Un altro fondamento della decisione impugnata consiste nelle segnalazioni della Polizia comunale di __________ in merito alla presenza della ricorrente ad __________ nel periodo tra il 21 aprile 2007 e il 17 ottobre 2007.

                                         Pure nell’attestazione, redatta da __________ il 9 giugno 2009, si evince che RI 1 è ad __________ da marzo a fine novembre.

                                         Sulla base degli elementi versati agli atti, nella presente fattispecie potrebbe dunque entrare in considerazione un domicilio alternato.

                                         In deroga al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente con due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità. Ad esempio quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in due luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174; v. anche Locher, op. cit., p. 33 ss.).

                                         Questo è pure il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due luoghi sia approssimativamente equivalente nell’arco di un anno. L’esistenza di un domicilio alternato comporta in principio la suddivisione della sovranità fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).

 

                                         3.4.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale, che si è basata su indizi pertinenti, non è tuttavia riuscita a rendere verosimile, sulla scorta degli elementi presi in considerazione, un rapporto di intensità maggiore della ricorrente con il Canton Ticino per rapporto al Canton __________, proprio tenendo in considerazione il fatto che il Tribunale federale contempla, seppur eccezionalmente, l’esistenza di un domicilio fiscale alternato. I rapporti di Polizia, che confermano la presenza di RI 1 ad __________, documentano una presenza in Ticino della stessa di circa sei mesi (21 aprile 2007 – 17 ottobre 2007), ciò che comporterebbe, a parità di legami d’intensità con il Canton Ticino e il Canton __________, un domicilio fiscale alternato, per il periodo fiscale 2007.

                                         All’autorità fiscale incombe provare, per dimostrare un assoggettamento fiscale illimitato nel Canton Ticino, per il periodo fiscale 2007, che l’intensità dei legami personali e sociali intessuti da RI 1 con il Canton Ticino siano più forti che con il Canton __________. Va ricordato comunque che la ricorrente ha il dovere di collaborazione, sancito agli art. 126 LIFD e 200 LT, nei confronti dell’autorità fiscale. Ciò sta a significare che, per poter chiarire la situazione della ricorrente per l’anno 2007, la stessa dovrà fornire all’Ufficio di tassazione le informazioni necessarie.

 

                                         3.5.

                                         Di fronte all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se la ricorrente avesse nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggiore intensità con il Canton Ticino rispetto al Canton __________, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa sentenza.

                                         L’autorità fiscale dovrà inoltre prendere posizione sulla richiesta, inoltrata da RI 1 nel gravame, di esaminare il “rapporto di segnalazione” redatto dalla Polizia comunale di __________, alla luce dell’art. 187 LT. Quest’ultimo attribuisce al contribuente la facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv. 1), mentre prevede che egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 3).

                                         Anche l’art. 29 della Costituzione Federale garantisce il diritto di accedere agli atti di un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al mantenimento del segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa soltanto quando all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine pubblico o quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113 Ia 262; 113 Ia 4).

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 19 maggio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.         

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: