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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 23 giugno 2009 contro la decisione del 20 maggio 2009 in materia di IC/IFD 2005. |
Fatti
A. L’arch. RI 1, nato nel 1948, coniugato, è titolare dell’omonimo studio di architettura di __________. La moglie __________, di professione funzionaria di banca, lavora alle dipendenze di __________.
Nella dichiarazione fiscale 2005, i contribuenti esponevano i seguenti redditi:
da attività indipendente marito fr. 65'804.–
da attività dipendente moglie fr. 157'387.–
da titoli e capitali fr. 2'769.–
da sostanza immobiliare fr. 25'600.–
da comunione ereditaria fr. 14'400.–
totale fr. 265'960.–
B. Con scritti del 20 ottobre 2006 e del 7 novembre 2006, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai coniugi __________, chiedendo ulteriore documentazione ed invitandoli a prendere posizione in merito al calcolo della loro disponibilità finanziaria, dal quale emergeva un ammanco annuo di oltre 120'000 franchi.
Insoddisfatto dalle spiegazioni fornite dall’arch. RI 1, l’Ufficio di tassazione incaricava allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dei conti dello studio d’architettura di __________. Nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008, l’Ispettorato rilevava che le distinte esaminate non permettevano un accertamento adeguato, mentre la postulata ricostruzione degli importi pagati per oneri sociali, cassa pensione, imposte alla fonte ed IVA non era accompagnata da alcun giustificativo. Proponeva quindi di emettere una tassazione d’ufficio, come alle risultanze del dispendio.
C. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 12 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il loro reddito imponibile in fr. 335'400 per l’IC ed in fr. 342'600.– per l’IFD. Per quanto qui di rilievo, l’autorità aumentava da fr. 65'804.– a fr. 182'000.– il reddito da attività indipendente del marito e rettificava in, rispettivamente, fr. 21'000.– e fr. 12'298.– (anziché fr. 18'500.– e fr. 7'100.–) il valore locativo dei mapp. __________ e __________ RFD di __________.
D. I contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria __________, impugnavano la suddetta decisione con un generico reclamo del 3 aprile 2008, chiedendo di essere convocati per un esame della documentazione contabile richiesta.
Con scritto del 18 marzo 2009, l’autorità di tassazione rinnovava ai coniugi __________ l’invito a produrre una loro presa di posizione in merito al nuovo calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2005, dal quale emergeva ancora un ammanco finanziario di oltre 120'000 franchi. Tale richiesta rimaneva tuttavia inevasa: con lettera del 6 maggio 2009, la rappresentante dei contribuenti si limitava ad informare l’autorità fiscale di non disporre dei dati necessari per l’evasione della pratica.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con successiva decisione del 20 maggio 2009. Nelle motivazioni, spiegava di avere confermato la prima decisione di tassazione, “in mancanza di ogni e qualsiasi documentazione a sostegno del reclamo”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente la rivalutazione dell’utile aziendale e dei valori locativi operata dall’autorità di tassazione. Chiedono inoltre che vengano riconosciuti in deduzione i seguenti importi:
· fr. 9'091.–, anziché zero franchi, a titolo di oneri sociali;
· fr. 9'800.–, anziché fr. 3'100.–, a titolo di oneri assicurativi;
· fr. 22'715.–, anziché fr. 22'186.–, a titolo di interessi passivi privati;
· fr. 6'883.–, anziché zero franchi, a titolo di interessi passivi provenienti dalla comunione ereditaria.
Diritto
1. 1.1.
Una prima censura concerne la commisurazione del reddito da attività lucrativa indipendente, che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha aumentato da fr. 65'804.– a fr. 182'000.–, ricorrendo al calcolo della disponibilità finanziaria (confronto fra le entrate e le uscite), confermato dalle considerazioni conclusive contenute nel rapporto di revisione allestito dall’Ispettorato fiscale.
1.2.
Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).
1.3.
Secondo l’art. 957 cpv. 1 CO, chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.
E l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio è a carico di chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv. 1 CO). Ai sensi dell’art. 36 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), le persone fisiche che gestiscono un’impresa commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100'000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Le libere professioni non sottostanno in sé all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e quindi neppure a quello di tenere la contabilità (sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 2003 n. 2A.570/2002 consid. 2.4.2; DTF 106 Ib 311 consid. 3c; 70 I 106 consid. 2). È tuttavia possibile che anche nel caso dell’esercizio di una libera professione venga condotta un’impresa commerciale. È quanto si verifica quando lo scopo economico predomina sui rapporti personali con la clientela nel senso che si persegue una redditività massima e che si presta una particolare attenzione alle questioni organizzative, ai problemi di finanziamento, a una pubblicità efficace ecc. (DTF 124 III 363 consid. 2b; ASA 64 p. 144; DTF 100 Ib 345 consid. 1). Ciò può verificarsi anche nel caso di un architetto, se gestisce il suo studio professionale come un’impresa commerciale, cosa che si valuta sia in base alla cifra d’affari, alle spese per il personale e per l’amministrazione ed al numero di impiegati, sia in base alla circostanza che offra delle prestazioni che non si limitano alla consulenza ed alla rappresentanza dei clienti ma lo fanno operare come appaltatore generale, che si assume anche impegni finanziari nei confronti di altri appaltatori (DTF 130 III 707 e giurisprudenza citata).
1.4.
Come esposto in narrativa, l’arch. RI 1 è titolare dell’omonimo studio di architettura di __________, fondato nel 1974, che ha fra l’altro collaborato alla ristrutturazione della dogana commerciale di __________, alla costruzione del corpo centrale dell’__________ ed al progetto “__________”. Alla luce delle dimensioni dello studio di architettura, che occupa diversi professionisti e che ha realizzato opere anche di una certa importanza, ci si potrebbe chiedere se non rientri fra quelli che sottostanno all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e, di riflesso, all’obbligo di tenere una contabilità conforme all’uso commerciale.
Anche ammettendo che l’attività in questione costituisca una semplice libera professione, come tale non soggetta ad obbligo di iscrizione, si è già detto che vi sono comunque obblighi di registrazione e di elaborazione di “distinte”, fondati sulla legislazione tributaria, che impongono esigenze molto simili.
Poco importa quindi che i documenti contabili presentati dal ricorrente non rispettino i principi formali e materiali posti dal codice delle obbligazioni. Come rilevato dall’Ispettorato fiscale nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008, il vero problema è che tale documentazione deve garantire un assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentire un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n. 2A.272/2003 consid. 4).
1.5.
Come pure osservato dall’Ispettorato, le distinte delle entrate e delle uscite esaminate durante la revisione non permettono di chiarire l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata dall’autorità di tassazione. Il problema nasce sostanzialmente dal metodo utilizzato per calcolare l’utile aziendale: il contribuente tiene infatti una contabilità sull’incassato e sul pagato, ma registra i costi per oneri sociali ed IVA per competenza, includendovi anche i conguagli e trimestri pagati l’anno successivo.
Secondo la giurisprudenza e la prassi, i contribuenti possono determinare il reddito imponibile sia in base ai crediti (“fatturato”) sia in base agli incassi (“incassato”). Quest’ultimo metodo, ammesso per le aziende o le attività con ridotta cifra d’affari e in assenza dell’obbligo legale di allestire la contabilità (piccoli artigiani e liberi professionisti), rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il reddito è conseguito al momento in cui nasce una pretesa giuridica certa verso il committente del lavoro (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Agno 1998, p. 465). La presentazione di rendiconti d’esercizio sulla base del solo movimento degli incassi e dei pagamenti non presuppone in particolare l’impiego di conti transitori, per il fatto che tutte le registrazioni si riferiscono alle prestazioni effettive, con la conseguenza che pretese non adempiute vengono registrate per la prima ed unica volta al momento dell’incasso (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 febbraio 2000, in StE 2000 B 23.41 n. 3 = RF 2000 p. 500 consid. 3b).
È però immediatamente evidente che il contribuente che opta per la contabilità sull’incassato e sul pagato, non può allibrare anche costi maturati ma non ancora liquidati, ricorrendo di fatto all’impiego di conti transitori. Il risultato imponibile scaturisce infatti dalla sola differenza tra le entrate monetarie dell’esercizio e le uscite monetarie dello stesso esercizio (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 94).
1.6.
Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, altro discorso vale invece per i lavori in corso, ovvero per quei valori immateriali che si presentano in forma di prestazioni non ancora conteggiate o concluse e che secondo dottrina e giurisprudenza devono essere messi a bilancio (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 18 LIFD, p. 373). Sia che il contribuente abbia optato per il metodo del fatturato sia che abbia optato per quello dell’incassato, tali valori vanno considerati in proporzione alle spese professionali, perlomeno qualora si verificano notevoli divergenze fra le spese allibrate nel periodo di computo e le fatture emesse, rispettivamente gli incassi (Oertli, Angefangene Arbeiten beim Jahresabschluss, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Aktivierung im Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1988, pp. 145-146; cfr. anche promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del gennaio 1980, concernente l’obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché di allestire estratti e rendiconti a cui sono soggetti i contribuenti esercitanti attività indipendente, p. 3, par. II.5).
1.7.
Fatte queste necessarie premesse, è quindi immediatamente evidente che la documentazione contabile prodotta dal ricorrente non permette di chiarire l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata dall’autorità di tassazione. Malgrado numerosi solleciti, la postulata ricostruzione degli importi pagati per oneri sociali (fr. 55'313.–), cassa pensione (fr. 24'791.–), imposte alla fonte (fr. 17'581.–) ed IVA (fr. 47'495.–), che per stessa ammissione del ricorrente comprendono conguagli e trimestri pagati unicamente nel corso del 2006, non è accompagnata da alcun giustificativo. In questo contesto, si aggiunga inoltre che dalla suddetta documentazione contabile non è nemmeno dato sapere come siano stati pagati gli importanti investimenti sostenuti dal ricorrente per il rinnovo e l’arredo dello studio di architettura, che nel calcolo allestito dall’autorità di tassazione rappresentano la posta principale delle uscite.
2. 2.1.
L’Ufficio di tassazione, ritenuta l’inadeguatezza della documentazione prodotta dal ricorrente e le conclusioni contenute nel rapporto dell’ispettorato fiscale, ha così commisurato in 182'000 franchi il reddito aziendale del marito. Confrontando fra loro le entrate e le uscite dei coniugi __________, emerge infatti un ammanco finanziario di oltre 120'000 franchi, che se aggiunto al reddito dichiarato di fr. 65'804.–, conferma la stima operata dall’autorità di tassazione.
2.2.
Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta dai ricorrenti non fosse probante, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione, purché siano rispettate le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
2.3.
Tornando al caso in esame, come detto, il reddito aziendale del marito è stato valutato dall’autorità di tassazione in base al calcolo delle entrate e delle uscite, sin dal principio debitamente sottoposto ai contribuenti. Con scritto del 24 novembre 2006, l’arch. RI 1 ha infatti potuto prendere posizione sul calcolo della sua disponibilità finanziaria, contestando in particolare il saldo positivo delle relazioni bancarie intestate allo studio di architettura, a suo dire utilizzate per i pagamenti passati all’inizio del 2006, l’aumento della sostanza aziendale, che sarebbe costituita unicamente dai “lavori in corso”, la diminuzione dei passivi aziendali, a suo dire dovuta alle normali movimentazioni finanziarie, e da ultimo la misura delle imposte comunali, che ammonterebbero a soli fr. 18'098.55.
Tali osservazioni sono chiaramente influenzate dalla tenuta delle registrazioni contabili dello studio di architettura, le quali combinano – come visto, inopportunamente – il metodo dell’incassato con quello del fatturato. Per quanto concerne poi la specifica contestazione degli oneri tributari, dalla semplice consultazione dell’incarto fiscale emerge chiaramente che le sole imposte pagate al comune di __________ ammontano già a fr. 24'754.–, mentre quelle versate al comune di __________ a fr. 4'717.–.
Insoddisfatto dalle spiegazioni fornite dall’arch. RI 1, l’Ufficio di tassazione incaricava allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dei conti dello studio d’architettura. Di fronte a registrazioni contabili inadeguate ed in mancanza degli estratti AVS, SUVA, assicurazione malattia, cassa pensione, imposte alla fonte ed IVA più volte richiesti, l’Ispettorato non ha potuto fare altro che proporre una tassazione d’ufficio, come alle risultanze del dispendio. Invitati nuovamente ad esprimersi sul calcolo delle entrate e delle uscite, alla luce delle conclusioni del rapporto dell’ispettorato fiscale, i ricorrenti non hanno più ritenuto necessario darvi seguito, nemmeno in sede di reclamo. Anzi, con lettera del 6 maggio 2009, la loro rappresentante informava l’autorità fiscale di non disporre dei dati necessari per l’evasione della pratica.
In questa sede, i ricorrenti ripropongono sostanzialmente l’accostamento del metodo dell’incassato con quello del fatturato, fondando le proprie argomentazioni sui redditi “maturati” (lavori in corso) e sulla conseguente pretesa di considerare anche le spese non ancora pagate. Questa tesi è però chiaramente smentita dalla stessa documentazione contabile prodotta dal ricorrente, ove si pensi appena che la posta “lavori in corso” non ha minimamente influenzato il conto economico, non essendo intervenuta alcuna variazione rispetto al precedente periodo fiscale 2004.
2.4.
In simili circostanze ed in mancanza di altri elementi utili, il reddito aziendale del marito non può che essere definito su questa base. Nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio, la decisione impugnata deve pertanto essere tutelata.
3. 3.1.
Un’altra censura concerne la commisurazione del valore locativo delle due case unifamiliari di __________ (mapp. __________ e __________), di proprietà dei ricorrenti. Come esposto in narrativa, la decisione impugnata si limita a proporre gli importi di, rispettivamente, fr. 21'000.– e fr. 12'298.–, senza tuttavia specificare le modalità di calcolo. I ricorrenti chiedono invece che tali valori vengano ridotti a, rispettivamente, fr. 18'500.– e fr. 7'100.–, come prospettato nella dichiarazione fiscale.
3.2.
Una prima questione da risolvere concerne il mapp. __________, di propietà dei ricorrenti, ed il diritto di usufrutto iscritto a favore dei fratelli __________ e __________ __________.
3.2.1.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
Di principio, il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno quindi imposti nella partita fiscale degli usufruttuari (Circolare n. 1/2003 del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni). Solo per effetto del decesso di questi ultimi e della conseguente estinzione dell’usufrutto, il (nudo) proprietario diviene proprietario a pieno titolo della sostanza gravata e beneficia pertanto dei relativi redditi. Economicamente, gli usufruttuari si trovano infatti in una posizione molto prossima a quella del proprietario stesso (cfr. Farine Fabbro, L’usufruit immobilier, tesi Friborgo 2000, p. 134 ss.; Steinauer, Les droits réels, volume III, Berna 2003, n. 2428 ss., p. 49 ss.).
3.2.2.
Nel caso in esame, come anticipato, il valore locativo del mapp. __________ è stato nondimeno imposto ai nudi proprietari, senza che la decisione impugnata ne specifichi minimamente le ragioni.
Dagli atti dell’incarto fiscale risulta unicamente che __________, nato nel 1926, è degente presso la __________ a __________. Nulla si sa invece della sorella __________, nata nel 1923, così come non è dato a sapere se nella casa unifamiliare di __________ sia ancora presente il mobilio e l’arredamento dei fratelli __________ oppure se i ricorrenti si siano di fatto riservati la possibilità di usufruirne in ogni momento.
Già per questa ragione, la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati all’ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
3.3.
Un altro punto da risolvere concerne la vera e propria commisurazione dei valori locativi dei mapp. __________ e __________.
Le normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto alle rispettive modalità di calcolo.
3.3.1.
L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
Quanto al diritto cantonale, la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
3.3.2.
Per quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT dispone che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Nel periodo fiscale 2005 qui in esame, la circolare n. 15/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabiliva che “per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore precedentemente tassato”. Con decisione del 21 dicembre 2006, questa Camera ha tuttavia dichiarato che tale regola non era conforme con quanto stabilito dalla legge, in particolare all’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt; RL 10.2.9.1). Dopo l’entrata in vigore delle nuove stime immobiliari, il 1° gennaio 2005, non si poteva infatti giustificare che proprio l’imposta sul reddito continuasse ad essere calcolata a partire da valori di stima che non erano più in vigore e che erano stati ripetutamente definiti inadeguati e in contrasto con il principio della parità di trattamento (CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 2t).
3.3.3.
Nel marzo 2007, la Divisione delle contribuzioni adottava così una nuova circolare (n. 15/2006), che prescriveva che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, appartamenti in condominio e case a schiera, in mancanza di altri elementi utili, corrispondeva di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale.
In una sentenza di principio del 9 maggio 2008, questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, applicata non solo al periodo fiscale 2006 ma anche a tutti i casi ancora pendenti, come quello dei coniugi __________ qui in esame, concludendo per la sua illegalità (CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in: RtiD II-2008 n. 3t).
In primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3.3.4.
Tornando al caso in esame, come detto, le modalità di calcolo dei valori locativi dei mapp. __________ e __________ non vengono minimamente specificate nella decisione impugnata.
In simili circostanze, non si può pretendere che questa Camera sottoponga a precisa verifica la commisurazione operata dall’autorità di tassazione. In ogni caso, dal semplice esame delle note manoscritte dell’incarto fiscale sembrerebbe però che la base di calcolo, perlomeno per il mapp. __________, sia effettivamente rappresentata dal valore di reddito accertato dall’Ufficio cantonale di stima. Ragione in più per annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, basata su una modalità di calcolo rispettosa della legge applicabile e dei principi costituzionali.
4. Priva di ogni fondamento risulta, per contro, la censura inerente la mancata deduzione degli oneri sociali.
Dalla totalità dei proventi sono effettivamente deducibili tutti i contributi versati alle assicurazioni vecchiaia e superstiti (AVS), invalidità (AI), indennità per perdita di guadagno (IPG), disoccupazione (AD) e infortuni (AINP), ovvero a quello che, nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali, viene definito come 1° pilastro previdenziale (art. 32 cpv. 1 LT; art. 33 cpv. 1 LIFD). Il ricorrente dimentica tuttavia che l’Ispettorato fiscale, nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008, ha stimato in ben 195'000 franchi il reddito da attività indipendente, mentre la decisione di tassazione riporta un importo di soli 182'000 franchi. Come emerge chiaramente dalle note manoscritte dell’incarto fiscale, tale importo già considera la postulata deduzione di fr. 9'091.– a titolo di contributi di legge, così come la detrazione di fr. 3'560.– a titolo di interessi passivi aziendali (cfr. conto n. __________ aperto presso __________).
5. La decisione impugnata non presta il fianco a critiche nemmeno in relazione alle deduzioni per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio.
La conclusione dei ricorrenti confonde infatti due deduzioni ben distinte: quella cantonale e quella federale. Se ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, la deduzione ammonta effettivamente a 9'800 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica ed a 4'900 franchi per gli altri contribuenti (cfr. Decreto esecutivo del 14 dicembre 2004 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005), quanto all’imposta federale diretta, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio ammonta invece a soli 3'100 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e 1'500 franchi per gli altri contribuenti (cfr. Ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta; RS 642.119.2).
6. Del tutto infondate risultano infine le censure inerenti gli interessi passivi.
Il contestato importo di fr. 22'186.– comprende infatti gli interessi maturati sui debiti privati dei ricorrenti, così come prospettati nella dichiarazione fiscale (fr. 18'472.–), e la metà degli interessi debitori provenienti dalla comunione ereditaria __________ /__________, così come esposti nel relativo questionario n. 20 (fr. 3'714.–). L’ulteriore importo di fr. 6'883.–, rivendicato a titolo di interessi passivi provenienti dalla comunione ereditaria, è invece già stato corretto ed attribuito alla tassazione dei ricorrenti: oltre ai suddetti interessi passivi di fr. 3'714.–, esso contiene la metà delle spese di gestione e manutenzione dell’immobile di __________ (mapp. __________), accertate dall’autorità di tassazione in complessivi fr. 2'855.–.
7. L’esito del ricorso è conseguentemente differenziato: in parte, la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione; in parte, il ricorso è respinto.
Ciò si riflette anche sull’attribuzione delle spese processuali, poste a carico dei ricorrenti nella misura di ¾.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione al valore locativo dei mapp. __________ e __________ di __________.
1.2. Il ricorso è respinto per quanto attiene:
- al reddito da attività lucrativa indipendente;
- alla deduzione degli oneri sociali;
- alla deduzione degli oneri assicurativi;
- alla deduzione degli interessi passivi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti in ragione di ¾ (fr. 660.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: