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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 26 giugno 2009 contro la decisione del 2 giugno 2009 in materia di revisione IC e IFD 2007. |
Fatti
A. In data 30 aprile 2009, RI 1 inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ una domanda di revisione in relazione alla tassazione IC/IFD 2007.
Il contribuente affermava di essersi reso conto, compilando la dichiarazione fiscale per l’anno 2008, che nell’analogo allestimento della precedente dichiarazione di tassazione 2007 aveva omesso di indicare la deduzione per figli a carico, per la figlia __________, facendo valere unicamente la deduzione per figli agli studi. RI 1 rilevava tuttavia di aver indicato il nominativo della figlia e la scuola da lei frequentata al capitolo “Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede”. Il contribuente era dell’avviso che mediante “un semplice controllo incrociato si poteva rilevare che la deduzione era di mia pertinenza in quanto la madre (divorziata dal sottoscritto) non ha fatto valere nessuna deduzione”. Nella stessa missiva, postulava, oltre alla deduzione per figli a carico, che gli venisse concessa “l’aliquota per coniugati”.
B. Il 13 maggio 2009 l’autorità di tassazione respingeva l’istanza di revisione sulla base degli art. 232 LT e 147 e segg. della LIFD, con la seguente motivazione: “Nella fattispecie, non si verifica nessuno dei motivi legittimanti la revisione; infatti, il rimedio straordinario della revisione non può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione ordinaria, entro il termine utile di 30 giorni dall’intimazione della notifica fiscale, rilevando gli asseriti errori di compilazione. Non vi è infatti la scoperta di alcun fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova e non è nemmeno possibile imputare alla scrivente autorità né un errore né una svista manifesta: al contrario l’ufficio si è conformato, nella definizione dei fattori imponibili, agli elementi forniti dal contribuente e non ha ignorato, per negligenza, dei fatti che emergevano dalla dichiarazione fiscale e dai relativi allegati. Nemmeno si può pretendere che l’autorità fiscale proceda, di propria iniziativa, alla correzione a favore del contribuente di importi non richiesti, agendo di conseguenza alla stregua di un rappresentante dell’istante”.
C. Il 20 maggio 2009, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione negativa di revisione, per la decisione di tassazione IC/IFD 2007. Il reclamante ribadiva in sostanza le argomentazioni addotte con l’istanza del 30 aprile 2009, aggiungendo che “il reddito imponibile dichiarato […] non divergeva in modo sostanziale dal reddito tassato in quanto la deduzione postulate[a] non era stata stralciata. Per tale motivo senza una motivazione in codice e senza un reddito imponibile diverso era impossibile accorgersi dell’errore. Non esiste una casistica fiscale per la quale possa esserci una persona imposta con l’aliquota degli altri contribuenti, con l’ammissione del figlio agli studi art. 34 cpv. 1 lett. a[c]LT e nel contempo il non riconoscimento del figlio a carico art. 34 cpv. 1 lett. c[a]LT”.
D. Il 2 giugno 2009 l’autorità fiscale respingeva il reclamo ribadendo le motivazioni già espresse in sede di istanza di revisione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della tassazione per il periodo fiscale 2007; in particolare, che venga messo a beneficio della deduzione per figli a carico e dell’aliquota privilegiata per famiglie monoparentali.
Il ricorrente ribadisce inoltre che, a causa di una svista, ha indicato unicamente la deduzione per figli agli studi tralasciando quella per figli a carico. Secondo lo stesso, l’autorità fiscale avrebbe potuto facilmente verificare che la figlia sarebbe dovuta risultare indirettamente a suo carico, siccome non venivano pagati gli alimenti.
Diritto
1. 1.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD)
1.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
1.3.
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioé quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). Il Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando l’autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta e delle notevoli maggiorazioni d’imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14= ASA 67 p. 391= RDAF 55/1999 p. 440).
2. 2.1.
Nella presente fattispecie, il ricorrente ha ammesso di aver omesso, per sua dimenticanza, d’indicare la deduzione sociale relativa ai figli a carico.
Nella dichiarazione di tassazione IC/IFD 2007, il ricorrente aveva sì indicato nell’apposito spazio dedicato ai “Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede” il nome della figlia __________ e la scuola da quest’ultima frequentata. Tuttavia, in merito alle deduzioni sociali per il periodo fiscale 2007, il ricorrente deduceva unicamente la somma di fr. 1'800.− relativa alla deduzione per figli agli studi.RI 1 sostiene che inserendo il nome della figlia e la formazione da lei seguita avrebbe così posto l’autorità fiscale in misura di concedere la postulata deduzione. In altri termini, secondo il ricorrente l’Ufficio di tassazione di __________ non avrebbe tenuto conto “di un fatto importante che emergeva dall’incarto fiscale”.
2.2.
L’autorità fiscale controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in linea di principio, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
2.3.
Il ricorrente contesta il riconoscimento della deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT senza che sia concessa di conseguenza la deduzione per figli a carico giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT. RI 1 ritiene inoltre che la circolare n. 4 “Deduzione per figli agli studi [34 LT]” andrebbe completata con la circolare n. 18 “Imposizione della famiglia”, nella quale viene affrontato “il problema delle deduzioni in relazione allo stato civile dei contribuenti”.
In merito all’applicazione dell’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. c LT, va ricordato che, in relazione alle deduzioni sociali per figli a carico in materia di IC, la circolare n. 18/2003 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori (cfr. anche la recente circolare n. 18/2009 “Imposizione della famiglia” della Divisione delle contribuzioni). Anche per quanto attiene alla deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT viene specificato nella citata circolare n. 4/2008 al capitolo “Casi particolari” che in caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione per figli agli studi è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi e, in via eccezionale, la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi.
2.4.
Il ricorrente a torto sostiene che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT va applicato automaticamente, con conseguente concessione della deduzione per figli a carico allo stesso genitore che fa valere la deduzione per figli agli studi qualora appaia nella dichiarazione fiscale la deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT.
In effetti, proprio nel caso di genitori che presentano dichiarazioni di tassazione separate, per le ragioni indicate le deduzioni relative ai figli possono anche essere ripartite fra loro. In situazioni come quella del caso in esame, l’autorità fiscale, per le ragioni sopra esposte, non può quindi procedere d’ufficio, accordando tutta la deduzione sociale inerente ai figli a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) al genitore che presenta la deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT. L’argomentazione del ricorrente non può pertanto trovare seguito.
2.5.
Per quanto attiene alla censura relativa all’incompletezza della citata circolare n. 4/2008, anche questa non si rivela fondata. In effetti viene specificato al capitolo “Casi particolari” che in presenza di tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione per figli agli studi è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi e in via eccezionale, la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi. La circolare n. 4/2008 analizza dunque la postulata deduzione in relazione allo stato civile del contribuente, trattando la casistica dei genitori che presentano tassazioni separate.
2.6.
L’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto, dato il caso particolare della figlia maggiorenne ancora agli studi, procedere ad esempio ad una verifica incrociata nella dichiarazione di tassazione della madre della ragazza. Il fatto che l’autorità di tassazione non abbia intrapreso tali indagini non costituisce tuttavia una colpa tale da giustificare una revisione della tassazione passata in giudicato.
La dottrina e la giurisprudenza sono chiare in materia di revisione: il ricorrente ha ammesso di aver tralasciato, per suo errore, la deduzione sociale per figli a carico, che avrebbe invece potuto far valere tramite un mezzo di impugnazione ordinario. La revisione non può dunque venir ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di tassazione.
2.7.
Bisogna inoltre considerare che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenze del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1 Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie della deduzione sociale per figli a carico, l’autorità di tassazione non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza del contribuente, a cui incombeva l’onere della prova dei fatti che escludono o riducono i debiti verso l’erario.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: