Incarto n.
80.2009.91

Lugano

25 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

oggetto

ricorso del 30 giugno 2009 contro la decisione del 28 maggio 2009 in materia di condono ICom 2003-2006 e IC/IFD 2005.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1965, coniugato, di professione autotrasportatore in proprio, è padre di __________, nato nel 2002, e __________, nata nel 2006.

                                         Il 22 luglio 2008, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali 2003-2006 e delle imposte cantonali e federali 2005.

 

 

                                  B.   L’autorità fiscale, con separate decisioni del 20 aprile 2009, concedeva unicamente il condono degli interessi e delle spese, a condizione tuttavia che il residuo scoperto fosse pagato in rate mensili regolari. Nelle motivazioni, l’autorità spiegava che, alla luce della sua disponibilità mensile e dell’esiguo debito fiscale, le condizioni per la concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano adempiute.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 4 maggio 2009, lamentando una drastica diminuzione del suo reddito da attività indipendente.

                                         L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 28 maggio 2009. L’autorità osservava che la riduzione del reddito del lavoro era compensata dall’aumento degli assegni di prima infanzia. Aggiungeva poi che l’ammontare degli attestati di carenza beni a suo carico era prevalentemente composto di debiti privati. Confermava quindi le decisioni di prima istanza, con le quali era stato concesso unicamente il condono degli interessi di ritardo e delle spese.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che un eventuale condono non gioverebbe ai suoi creditori privati ma unicamente allo Stato, in quanto tutti i debiti di carattere privato sono tuttora contestati.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2009.61 del 24 agosto 2009).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

 

                                         2.2.

                                         Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·        l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·        conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

                                         3.2.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

                                         Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).

 

                                         3.3.

                                         Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Venendo al caso in esame, il ricorrente lamenta anzitutto una drastica diminuzione del suo reddito da attività indipendente, che nel corso del 2008 sarebbe passato da fr. 12'000.– a fr. 2'000.–, aggiungendo poi di riuscire a mantenere la propria famiglia unicamente grazie agli assegni erogati dallo Stato.

 

                                         4.2.

                                         Il diritto all’assegno integrativo, all’assegno di prima infanzia ed al rimborso della spesa di collocamento del figlio è disciplinato dalla nuova legge sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), unitamente alle disposizioni di esecuzione e complemento della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2).

                                         Per quanto qui di interesse, gli assegni integrativi e di prima infanzia sono prestazioni familiari destinate alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro l’indispensabile. I secondi coprono invece il fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore ai tre anni.

 

                                         4.3.

                                         Dal 1° febbraio 2003 è pure in vigore la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL 6.4.1.2). Il suo obiettivo principale è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali. La Laps è infatti circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell’assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali (art. 2 cpv. 1 Laps; Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8).

                                         Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità economica di riferimento (art. 4 Laps), la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (art. 10a Laps).

 

                                         4.4.

                                         Tornando al caso in esame, come correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni, non può passare inosservato il drastico aumento delle prestazioni mensili erogate dalla Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (assegno familiare integrativo e assegno di prima infanzia), passate nel corso del 2009 da fr. 1'377.– a fr. 1'493.– e da fr. 1'428.– a fr. 3'058.–. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, è quindi immediatamente evidente che l’asserita diminuzione del reddito da attività indipendente non può concorrere a giustificare il riconoscimento della situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono. Tale diminuzione è infatti compensata dal parallelo aumento delle prestazioni sociali di complemento, di cui il ricorrente già beneficiava, destinate per l’appunto alle famiglie con figli e con reddito insufficiente.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Nel presente gravame, il ricorrente pretende inoltre che un eventuale condono delle imposte non gioverebbe ai suoi creditori privati, contro i quali vi sarebbe da anni “un conflitto e un contenzioso”, ma profitterebbe ingiustamente allo Stato.

 

                                         5.2.

                                         Come indicato dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

 

                                         5.3.

                                         Dall’estratto dell’8 giugno 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ risultano iscritti a carico di RI 1 attestati di carenza beni per complessivi fr. 47'867.60, di cui solo fr. 12'880.05 verso l’ente pubblico e ben fr. 34'987.55 verso creditori privati. Indipendentemente dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato, né tanto meno reso verosimile, l’esistenza di un contenzioso contro tutti i creditori privati, disattendendo in tal modo l’onere della prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale gli imponeva, le sue affermazioni appaiono già a prima vista prive di ogni fondamento.

                                         Giusta l’art. 149 cpv. 1 LEF, simili attestati di carenza beni vengono infatti rilasciati unicamente ai creditori pignoranti o partecipanti al pignoramento per lo scoperto del loro credito, non appena stabilito l’ammontare della perdita (Mini, Corso sulla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, 2. ediz., Bellinzona 2005, p. 100). Ancorché non costituiscano un vero e proprio riconoscimento di debito, essi vengono pertanto considerati dalla stessa legge (art. 149 cpv. 2 LEF) quale titolo di rigetto provvisorio (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p. 337; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 e 158 ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 82 LEF).

                                         In simili circostanze, non solo le argomentazioni del ricorrente appaiono temerarie, ma è anche facilmente prevedibile che un eventuale condono delle imposte non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe proprio ai suoi creditori privati, che beneficerebbero così dell’intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

 

                                         6.2.

                                         Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-   ;

-  ;

-  ;

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: