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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 agosto 2010 contro la decisione del 28 luglio 2010 in materia di IC e IFD 2008. |
Fatti
A. Il 2 maggio 2008, l’RI 1 si è sposata con __________, residente a __________ (__________).
Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 maggio 2010, l’RS 1 di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile per l’imposta cantonale (IC) in fr. 75'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 135'100.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile ammontava a fr. 71'800.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 129'100.–.
Per il calcolo dell’imposta, l’autorità fiscale aveva infatti preso in considerazione i redditi conseguiti dal coniuge domiciliato all’estero.
B. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010, con il quale argomentava che il marito era domiciliato ed assoggettato all’imposta in Italia, con la conseguenza che la considerazione dei suoi redditi ai fini della determinazione dell’aliquota equivaleva ad una doppia imposizione. Subordinatamente, chiedeva che il reddito del marito fosse stabilito al netto delle imposte e dei contributi trattenuti all’estero.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010. Premesso che per il diritto svizzero i coniugi sono tassati congiuntamente, osservava che lo stipendio del marito, esente dall’imposta sul reddito svizzera, doveva comunque essere considerato per la determinazione dell’aliquota, perché altrimenti non sarebbe stato rispettato il sistema delle aliquote progressive. Tale soluzione era inoltre conforme con la convenzione italo svizzera contro le doppie imposizioni. Quanto alla presa in considerazione dello stipendio lordo del marito, l’Ufficio di tassazione argomentava che per il diritto svizzero le imposte estere non sono deducibili dal reddito.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di essere assoggettata all’imposta sul reddito calcolata esclusivamente sui suoi proventi, senza considerare, neppure ai fini della determinazione dell’aliquota, i redditi del coniuge residente in Italia. La decisione dell’autorità fiscale viola a suo avviso il principio di uguaglianza, per il fatto che per effetto del matrimonio la ricorrente ha subìto un aumento dell’onere fiscale, che non avrebbe avuto in caso di concubinato. Ritiene poi discriminatoria la distinzione fra i casi in cui vi è una separazione di fatto e quelli, come il suo, in cui i coniugi hanno solo un domicilio separato; solo nella prima ipotesi infatti verrebbe meno il cumulo dei redditi. Ripropone quindi la censura di doppia imposizione, per il fatto che lo stipendio del coniuge è già assoggettato all’imposta all’estero. Infine, l’insorgente si domanda se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone vigente fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea”.
Diritto
1. 1.1.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.
A tale proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
1.2.
Per gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
In una
sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha
stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed
è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,
deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito
complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale
soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante
dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i
coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il
fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa
colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale
ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non
tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per
ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove
legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,
p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno
solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).
1.3.
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:
Se un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione
(art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).
Infatti, per evitare la doppia imposizione
internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti
da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per
l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma,
in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto
degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri
elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione
sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27
agosto 1993 in re F.D.T.);
2. 2.1.
Venendo al caso della ricorrente, la stessa, nel periodo fiscale litigioso, era illimitatamente imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino. Proprio durante l’anno in questione, ha contratto matrimonio con __________, residente ed attivo professionalmente in Italia.
A suo avviso, il fatto che i coniugi abbiano due domicili separati, come ammesso sia dal diritto svizzero sia da quello italiano, escluderebbe la sua imposizione con il cumulo dei redditi.
2.2.
Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Ne consegue e contrario che, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).
Secondo, la circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:
· Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
· Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile.
· Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede.
· La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
2.3.
È vero, come afferma l’insorgente, che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).
Due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).
2.4.
Interpretando l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c).
Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).
2.5.
Nel caso della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa sia data anche nel suo caso.
Come si è ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.
In queste circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.
3. 3.1.
Con un’ulteriore censura, la ricorrente argomenta che l’applicazione degli articoli 8 cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD violerebbe il principio di uguaglianza, nella misura in cui i coniugi sarebbero sottoposti ad un’imposizione più elevata rispetto a due concubini nelle stesse condizioni.
3.2.
Nella sentenza citata dall’insorgente (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale federale aveva affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini dev’essere assicurata la parità di trattamento ed aveva prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha subito tuttavia una successiva evoluzione. Discostandosi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine di tolleranza del 10%, il Tribunale federale ha successivamente negato, tra l’altro, che si possano tracciare dei limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale (DTF 120 Ia 337, consid. 4d). Inoltre, la dottrina sottolinea come il Tribunale federale si sia allontanato, senza dichiararlo esplicitamente, dai princìpi affermati nella sentenza di dieci anni prima (Pfister, Zehn Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63 pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla sentenza del 1° marzo 1991 (nella quale il TF ha accolto un ricorso fondato sulla sentenza Hegetschweiler, dando ragione a due coniugi, genitori di un bambino, che si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella stessa situazione famigliare e finanziaria; a tale riguardo, cfr. ASA 60 p. 279 = RF 48 p. 86 = StE 1992 21.11 n.33), e ribadisca anzi espressamente il principio per cui i coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso dei concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba sopportare le conseguenze di tali incongruenze.
Tuttavia, occorre precisare che l'onere fiscale dovrebbe essere valutato considerando l'insieme delle circostanze e non limitandosi al semplice esame della situazione del ricorrente.
È completamente scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui eventuali inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano attribuire pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini, gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722).
3.3.
La comparazione fra coniugi e concubini resta dunque una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti.
Venendo all’esame del caso della ricorrente, si deve anche osservare che lo svantaggio lamentato da quest’ultima è riconducibile anche ad una disposizione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che riserva ai concubini con figli dei vantaggi che lo stesso Tribunale federale ha già ritenuto incostituzionali.
L’Alta Corte ha infatti affermato che l’art. 11 cpv. 1 LAID (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010), che impone ai cantoni di concedere la stessa aliquota ai coniugati ed alle persone non coniugate che vivono in comunione domestica con figli viola il principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.), non consentendo di ottenere una giusta ripartizione dell’onere fiscale fra tutti i gruppi di contribuenti (coniugati, soli e coppie non sposate, con o senza figli). Sebbene, infatti, una persona sola con figli debba sopportare in generale maggiori spese di una sola senza figli, essa ne ha comunque meno di due coniugi con figli (DTF 131 II 697). Sempre secondo il Tribunale federale, estendendo il vantaggio dell’applicazione dell’aliquota più favorevole anche a celibi, vedovi e separati con figli, che vivono in comunione domestica con un partner (cioè in regime di concubinato), il legislatore federale ha accettato che i concubini fossero favoriti rispetto ai coniugi (DTF 131 II 710). Situazione che i giudici federali hanno definito particolarmente incomprensibile, per il fatto che due persone non coniugate, ciascuna con figli, beneficiano dell’aliquota per famiglie e delle deduzioni per figli, senza tuttavia che i loro redditi vengano cumulati come succede nel caso dei coniugi (DTF 131 II 710 consid. 4.3).
Nonostante abbia quindi definito chiaramente incostituzionale l’art. 11 cpv. 1 LAID, il Tribunale federale lo ha ritenuto vincolante per i cantoni, in base all’art. 191 Cost.
3.4.
Alla luce di quanto precede, è indubbio che la contribuente beneficerebbe di un’imposizione nettamente più vantaggiosa se si trovasse nella stessa situazione personale ed economica, senza tuttavia aver contratto matrimonio. Come detto, la giurisprudenza del Tribunale federale ha nettamente modificato la propria giurisprudenza in merito alla costituzionalità delle differenze nel trattamento fiscale dei coniugi e dei concubini, sicché anche una rilevante sproporzione non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
Anche ammettendo l’incostituzionalità della normativa in esame, trattandosi di diritto federale, la stessa dovrebbe in ogni caso essere applicata, in virtù del già citato articolo 191 Cost.
4. Non può poi essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui il cumulo del reddito del marito, “seppur unicamente per determinare un’aliquota maggiore”, comporterebbe un’inammissibile doppia imposizione dello stipendio già assoggettato all’imposta sul reddito in Italia.
A prescindere dal fatto che, come detto, l’art. 24 CDI-I contiene una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito”, il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe dunque già per effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT).
Come ha recentemente affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. la sentenza n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
Contrariamente a quanto sembra sostenere la contribuente, la regola in discussione non comporta che sia il marito a diventare soggetto fiscale svizzero; è invece il calcolo dell’imposta sul reddito della moglie che tiene conto del reddito conseguito dal marito all’estero.
L’art. 24 cpv. 3 CDI-I è del resto ricalcato sul modello dell’art. 23A par. 3 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE. A proposito di tale disposizione il relativo commentario (cfr. OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune - version abrégée, Parigi 2010, n. 55 ad art. 23A) contiene la seguente precisazione:
La règle s’applique même lorsque les revenus (ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune) imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne, cumulés aux fins d’imposition.
5. 5.1.
La ricorrente si domanda infine se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone vigente fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea”. A suo avviso, il calcolo dell’imposta che ella contesta implicherebbe una discriminazione di “un cittadino italiano che, coniugato con una cittadina elvetica, decide di continuare a lavorare in Italia”.
5.2.
Per l’art. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681.1) i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I all’ALC precisa che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
Il divieto di discriminazione vieta agli Stati contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione (cfr. p. es. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1).
5.3.
Nel ricorso non è spiegato in cosa consisterebbe la violazione dell’Accordo in questione, che peraltro è presentata in forma interrogativa. È tuttavia immediatamente evidente che nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del divieto di discriminazione garantito dall’ALC.
Anzitutto, come già rilevato, non è il marito della ricorrente ad essere assoggettato all’imposta in Svizzera; contribuente è solo la stessa contribuente, cui si applicano le disposizioni previste dalla legge per tutti i soggetti fiscali svizzeri, a prescindere dalla loro cittadinanza.
In secondo luogo, la discriminazione lamentata non è fondata sulla nazionalità del contribuente bensì sul suo stato civile. Altrimenti detto, l’insorgente non sostiene di essere sottoposta ad un trattamento fiscale più gravoso rispetto a quello previsto per un cittadino svizzero, bensì ritiene di essere penalizzata nei confronti di un contribuente che non è sposato.
Alla ricorrente va ricordato peraltro che lo stesso svantaggio fiscale, determinato a suo dire dal matrimonio contratto nel corso del periodo fiscale in discussione, sarebbe stato da lei patito se avesse sposato un cittadino svizzero residente in Svizzera. Infatti, proprio perché la controversa disciplina sul cumulo dei redditi dei coniugi trova il suo fondamento nel diritto federale, essa si applica a tutti i contribuenti che adempiono i requisiti definiti dagli articoli 8 cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD, quale che sia la loro nazionalità.
6. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: