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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 19 agosto 2010 contro la decisione del 4 agosto 2010 in materia di IC 2007. |
Fatti
A. Con decisione del 17 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la tassazione IC/IFD 2007. Una copia della decisione veniva notificata alla moglie, RI 2. L’autorità fiscale, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione fiscale inoltrata dai contribuenti, stabiliva il loro domicilio per l’anno fiscale 2007 a __________, anzichè a __________.
B. Con reclamo del 18 maggio 2009, i contribuenti si opponevano a tale decisione, argomentando di possedere il domicilio a __________, dove RI 1 lavorava come segretario comunale e dove, dall’anno 2000, continuavano a vivere in comunione domestica presso la casa acquistata in via __________.
C. Dopo aver ascoltato le parti coinvolte e in assenza di una transazione (proposta nell’audizione del 12 marzo 2010, nella quale si avanzava un’ipotesi di riparto tra i comuni interessati), con decisione del 4 agosto 2010 l’Ufficio di tassazione di __________ riconfermava la sua decisione iniziale, attribuendo il domicilio dei coniugi __________ a __________. L’autorità fiscale, tenuto conto delle dichiarazioni fatte dai ricorrenti durante una precedente vertenza in tema di imposizione fiscale (per l’anno 2003) e preso atto della cessata attività di RI 1 il 30 novembre 2007 a __________, ribadiva come luogo di assoggettamento __________.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1e RI 2 contestano la decisione con cui l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Nonostante la cessazione dell’attività del marito, intervenuta il 24 novembre 2007, essi sostengono di mantenere a Stabio il centro degli interessi effettivi, sociali e lavorativi, motivo per cui non vi sarebbe ragione di revocare il domicilio. Essi inoltre ribadiscono che, alla data dei fatti, convivevano ancora nello stesso immobile di via __________ a __________, con il figlio __________ e sua moglie.
Diritto
1. 1.1.
Deve anzitutto essere precisato che le argomentazioni addotte dall’autorità fiscale nella tassazione relativa al periodo fiscale 2003, per sostenere che i ricorrenti erano domiciliati a __________, non sono determinanti per la definizione del luogo in cui gli stessi contribuenti hanno avuto il domicilio nel periodo fiscale 2007, così come la Camera non è vincolata dalle considerazioni proposte nella propria sentenza del 26 marzo 2006, con la quale ha respinto un ricorso dei contribuenti contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.
In primo luogo, non è detto che la situazione di fatto del 2003 sia identica a quella del 2007. Inoltre, nulla esclude che l’autorità possa giungere a diverse conclusioni sulla base di una situazione di fatto immutata.
1.2.
A quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
1.3.
Di conseguenza, non è perché in un periodo fiscale precedente l'Ufficio di tassazione ha ammesso l’assoggettamento dei contribuenti a __________ che gli insorgenti possono vantare un'aspettativa tutelabile in tal senso anche per il periodo fiscale 2007.
Si consideri anche la circostanza che oggetto del ricorso esaminato da questa Camera con sentenza del 22 marzo 2006 non era la questione dell’assoggettamento bensì unicamente la deduzione delle spese professionali. Come è stato espressamente sottolineato nella motivazione di tale pronuncia, i ricorrenti non avevano allora sostenuto di essere domiciliati a __________ – “perché altrimenti avrebbero dovuto contestare l’assoggettamento fiscale nel Comune di __________” (sentenza cit., consid. 2.3.) – bensì pretendevano che il loro domicilio fiscale fosse considerato a __________ ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale mentre volevano che fosse a __________ per quanto attiene alla deduzione delle spese professionali. Non a caso in quella stessa sentenza, il comportamento tenuto dai coniugi veniva considerato “a dir poco disinvolto, visto che essi dichiarano di essere domiciliati in un comune piuttosto che nell’altro a dipendenza dei benefici che nel caso concreto se ne possono trarre”, e il ricorso respinto.
2. 2.1.
Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p. 794).
2.2.
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giuriprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la durata di un rapporto di lavoro (per le molte: CDT n. 80.99.00011 del 10 giugno 1999 in re. Ba.; cfr. Locher, Doppelbesteuerungs-
recht, parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
2.3.
Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile.
In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009, p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, loc. cit).
Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).
Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31).
3. 3.1.
Tenuto conto di quanto appena esposto, nel caso di RI 1, per anni segretario comunale di __________, l’autorità fiscale ha ritenuto di riconoscere il domicilio presso il Comune dove è stato impiegato, fintantoché egli vi ha esercitato la sua professione e dal momento in cui il ricorrente, nell’agosto 2000, vi ha acquistato una casa. L’Autorità di tassazione ha considerato i legami professionali del ricorrente come presupposto fondamentale ai fini della determinazione del domicilio.
3.2.
I dubbi sulla effettiva residenza dei ricorrenti nel Comune di __________, come rilevato, durano da diversi anni ed hanno dato luogo a diverse controversie, legate anche alle attività pubbliche di RI 1.
Ciò che è indiscutibile è che gli insorgenti siano comproprietari di una casa unifamiliare a __________, per la quale dichiarano un valore locativo in quanto è da loro occupata. Gli stessi sono invero proprietari anche di un’altra casa unifamiliare, che sorge a __________, ma la stessa è stata ceduta in locazione al figlio __________ ed alla moglie di quest’ultimo, cui sarebbe poi stata donata nel 2008.
La tesi secondo cui essi sarebbero stati “ospiti”__________, nella sua economia domestica in via __________ a __________, è comprensibilmente messa in dubbio dall’autorità di tassazione, non solo perché si tratta di una casa unifamiliare ma anche per il fatto che gli stessi contribuenti, nel ricorso interposto alla Camera contro la tassazione del periodo fiscale 2003, avevano contestato che vi fosse spazio per due famiglie.
Non si può neppure ignorare la circostanza che le autorità comunali di __________ hanno espressamente rivendicato l’assoggettamento fiscale di RI 1, dopo il suo pensionamento, sottolineando proprio di aver precedentemente “tollerato” il fatto che questi fosse domiciliato a __________, sebbene fosse “risaputo” che in quest’ultimo comune non aveva mai risieduto (cfr. in particolare la lettera del 1° ottobre 2009 del Municipio di __________ all’Ufficio di tassazione di Mendrisio). Nella stessa lettera, l’autorità comunale fa riferimento anche a controlli di polizia intrapresi nel corso del 2006 e ai dati relativi ai consumi, rimasti costanti negli anni.
3.3.
La situazione che emerge dal quadro descritto consolida senz’altro la pretesa dell’autorità comunale di __________. La sola ragione per cui quest’ultima ha tollerato che, sebbene i ricorrenti risiedessero a __________, gli stessi fossero assoggettati a __________, era rappresentata dal fatto che RI 1 era segretario comunale di __________. Venuta meno questa situazione, non vi è stata più alcuna giustificazione perché si continuasse ad ammettere che i contribuenti potessero essere assoggettati alle imposte in un comune diverso da quello con cui avevano i legami personali ed economici prevalenti.
Che l’affermazione del municipio di __________, secondo cui RI 1 non avrebbe mai contestato la richiesta di tale comune di regolarizzare la propria posizione, corrisponda alla verità è confermato anche dalle parole pronunciate dal ricorrente nel corso di un’udienza svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 26 ottobre 2005 su richiesta dello stesso contribuente:
il sig. __________ riconferma che il suo domicilio effettivo è sempre stato e sarà anche per il prossimo futuro a __________. Appena in possesso di tale attestazione l’Autorità di tassazione deciderà in merito alla concessione delle spese di viaggio da __________ a __________.
3.4.
Ora, essendo cessato il rapporto di lavoro in data 30 novembre 2007 ed essendo decaduto quindi il motivo fondamentale per il mantenimento del domicilio a __________, in piena osservanza dell’art. 277 cpv. 1 LT, per cui le persone fisiche assoggettate nel Cantone devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale, per il periodo fiscale litigioso i coniugi __________ devono essere a ragione assoggettati a __________.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: