Incarto n.
80.2010.109

Lugano

19 ottobre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso dell’8 settembre 2010 contro la decisione dell’11 agosto 2010 in materia di IC e IFD 2009.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, hanno lavorato entrambi, durante il periodo fiscale 2009, alle dipendenze della __________ SA a __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti facevano valere spese professionali per complessivi fr. 13'340.– ciascuno, delle quali fr. 9'240.– erano costituite da costi di trasporto con il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro.

 

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 16 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 101'500.– per l’IC ed in fr. 99'700.– per l’IFD.

                                         In particolare, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione delle spese di trasporto solo per il marito, con la seguente motivazione:

                                         Va posto in evidenza come il riconoscimento delle spese per il mezzo privato rappresenti l’eccezione: la regola generale è la concessione delle spese equivalenti all’uso dei mezzi pubblici di trasporto.

                                         Visto che i coniugi lavorano presso l’identico datore di lavoro (e presumibilmente nella stessa posizione lavorativa) è concesso l’uso di un solo veicolo, siccome, il loro trasporto avviene, con grande verosimiglianza, con un’unica auto privata.

 

 

                                  C.   I contribuenti interponevano reclamo contro la suddetta decisione il 13 luglio 2010, spiegando che “a causa di mandati da svolgere direttamente presso la sede di alcuni nostri clienti, abbiamo tutti e due la necessità di recarci al lavoro con la nostra singola auto privata (e non con un’unica auto privata come addotto nelle vostre motivazioni)”. Al reclamo era allegata una lettera del datore di lavoro, che confermava il loro “impegno pressoché quotidiano direttamente presso gli uffici di alcuni nostri clienti”, raggiungibili con il veicolo privato dei reclamanti.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2010. A suo avviso, gli argomenti dei reclamanti non erano di rilievo, concernendo non la trasferta giornaliera dal loro domicilio alla sede del datore di lavoro bensì “l’uso del veicolo privato durante l’orario di lavoro, per visitare i loro clienti”.

                                         A tale riguardo, i dipendenti avrebbero il diritto al rimborso delle spese da parte del datore di lavoro.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con due veicoli privati. Spiegato che svolgono numerose missioni per conto del datore di lavoro, ribadiscono che i loro orari di presenza in ufficio non coincidono e che organizzano il loro tempo in modo autonomo l’uno dall’altra.

                                         Con scritto del 14 settembre 2010, il giudice delegato si è rivolto ai ricorrenti, chiedendo loro di documentare le trasferte di lavoro e gli orari di presenza in ufficio.

                                         I contribuenti hanno risposto con scritto del 1° ottobre 2010, allegando copiosa documentazione.

 

                      

Diritto

 

 

                                   1.   Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili  a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

                                         Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 è del 23 dicembre 2008), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2009, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1

 

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

                                         c)   per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 DE 2009).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 DE 2009).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

 

                                         2.4.

                                         Circa l’idoneità del mezzo di trasporto privato per coprire la distanza fra il domicilio ed il luogo di lavoro dei ricorrenti l’autorità fiscale non ha avanzato alcun dubbio. Il solo aspetto controverso è la necessità per i contribuenti di servirsi ciascuno di un’automobile.

                                         Ebbene, a tale riguardo, su richiesta del giudice delegato i ricorrenti hanno trasmesso alla Camera copia dei formulari per la segnalazione di assenze e delle “sintesi periodiche” (cioè le schede di rilevazione della presenza, con orari di entrata e di uscita), relativi al 2009. Dagli stessi risulta che entrambi i coniugi si sono assentati dal loro ufficio per diverse giornate lavorative, allo scopo di recarsi presso dei clienti. Se nel caso della moglie le cosiddette “missioni” hanno comportato un’assenza dall’ufficio che mediamente si aggirava intorno alle dieci ore mensili, per il marito hanno invece quasi eguagliato il tempo trascorso in ufficio. Se poi si confrontano gli orari di entrata e di uscita dall’ufficio dei due insorgenti, si constata che effettivamente non coincidono praticamente mai, anche nei giorni in cui entrambi hanno lavorato nella sede del loro datore di lavoro.

                                         Non può allora essere confermata la decisione impugnata, che ha invece ritenuto che i coniugi ricorrenti potessero servirsi di un unico mezzo di trasporto. I diversi orari di presenza in ufficio e le frequenti assenze per visite ai clienti, per le quali il datore di lavoro ha attestato che essi dovevano servirsi della loro automobile, hanno reso impossibile ai contribuenti l’uso di un unico veicolo privato.

 

                                         2.5.

                                         Non possono in particolare essere condivise le considerazioni contenute nella decisione su reclamo, nella misura in cui sostengono che le spese chieste in deduzione esulerebbero da quelle di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Infatti, gli insorgenti non hanno chiesto la deduzione dei costi sostenuti per le trasferte dal luogo di lavoro alla sede dei loro clienti. Del resto, anche quando si sono recati in missione di lavoro, i contribuenti sono quasi sempre poi rientrati in ufficio, anche solo per poche ore. Essi hanno quindi dovuto sostenere le spese per lo spostamento da casa all’ufficio perlopiù anche nei giorni in cui dovevano visitare i clienti.

                                         D’altronde, se il datore di lavoro esige dal dipendente che si serva della propria automobile per le trasferte di cui lo incarica, ciò giustifica il riconoscimento delle spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi al lavoro. La giurisprudenza del Tribunale federale afferma infatti che il contribuente può rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3; 2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; sentenza CDT n. 80.2008.11 del 5 marzo 2008 consid. 3.3; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 agosto 2010 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 9'240.– per spese di trasporto anche per la moglie.

 

 

2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: