Incarto n.
80.2010.123

Lugano

5 maggio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 14 ottobre 2010 contro la decisione del 20 settembre 2010 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1963, divorziato, senza attività lucrativa, vive a __________ con la compagna __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (il 19 luglio 2003) e __________ (il 9 gennaio 2006).

 

 

                                  B.   Con decisione dell’11 luglio 2008, l’Ufficio per l’assicurazione invalidità (AI) poneva il contribuente al beneficio di una rendita semplice d’invalidità con effetto retroattivo a contare dal 1° ottobre 2002. L’importo degli arretrati, comprensivo degli interessi, veniva certificato in fr. 184'582.–.

                                         Successivamente, la Cassa pensione della sua ultima datrice di lavoro (__________assicurazioni) gli riconosceva inoltre una liquidazione in capitale di fr. 70'626.–, mentre un’assicurazione sulla vita __________ gli attribuiva una rendita retroattiva per incapacità di guadagno di complessivi fr. 36'800.–.

 

 

                                  C.   Il 19 febbraio 2009, appreso della concessione delle suddette rendite d’invalidità, la Cassa cantonale per gli assegni familiari, che nell’attesa era intervenuta a sostegno del contribuente e della sua convivente, ordinava la restituzione di un importo complessivo di fr. 219'180.– erogato a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia sin dalla nascita della loro primogenita.

                                         A tale riguardo, formulava nei confronti dell’Ufficio AI una pretesa di compensazione delle prestazioni assicurative retroattive sino a concorrenza di fr. 170'850.– e chiedeva direttamente ai conviventi il saldo rimanente di fr. 48'330.–.

 

 

                                  D.   Notificando a RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale in      fr. 264'200.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 87'800.–, mentre ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta il reddito imponibile era stabilito in fr. 273'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 97'400.–.

                                         L’autorità aveva in particolar modo assoggettato le prestazioni assicurative retroattive all’imposta con l’aliquota privilegiata prevista dagli art. 37 LT e LIFD.

 

 

                                  E.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2009, nel quale lamentava di essere vittima di una disparità di trattamento e chiedeva in sostanza di poter compensare le rendite retroattive con quanto restituito alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva la richiesta del contribuente, sottolineando di avere già preso in considerazione le prestazioni restituite alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Spiegava infatti di avere almeno parzialmente compensato le rendite d’invalidità con le prestazioni sociali erogate sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui erano ancora tassate.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata (integrale) compensazione delle rendite retroattive con la somma nel frattempo restituita alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

 

                                         1.2.

                                         Sono in particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, con il presente ricorso RI 1 chiede in sostanza che le rendite d’invalidità arretrate, maturate sin dal 1° ottobre 2002 e ricevute sotto forma di capitale solo nel periodo fiscale qui in esame, vengano compensate con la somma servita a rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti sin dalla nascita della sua prima figlia, lamentando una evidente disparità di trattamento tra il suo caso e quello di chi invece viene tassato di anno in anno, “che a parità di reddito può dedurre tutto quanto previsto dalla tassazione (assicurazioni, figli ecc.)”.

 

 

                                         2.2.

                                         Secondo gli art. 51 cpv. 1 LT e 210 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.

                                         Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).

                                         Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007).

 

                                         2.3.

                                         È quindi immediatamente evidente che l’argomento relativo alla mancata realizzazione del reddito, sviluppato nel ricorso, è privo di ogni fondamento. Il ricorrente non può infatti negare di aver potuto disporre delle rendite d’invalidità arretrate solo perché di fatto sarebbero servite a restituire gli assegni integrativi e di prima infanzia reclamati – a giusto titolo – dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

                                         La contraddittorietà di questo argomento è addirittura manifesta. Proprio perché il ricorrente ha potuto beneficiare di simili rendite d’invalidità con effetto retroattivo, la Cassa cantonale ha potuto a sua volta rivedere il calcolo delle prestazioni sociali erogate sin dal principio a titolo provvisorio (cfr. art. 32 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 6.4.1.2]), giustificando in tal modo il principio della loro restituzione a posteriori.

                                         Come ancora recentemente confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 V 286), il minimo vitale del diritto esecutivo non può d’altra parte costituire un limite alla compensazione delle rendite d’invalidità arretrate, dal momento che gli assegni integrativi e di prima infanzia sono stati anticipati con il precipuo scopo di garantire un’esistenza dignitosa al contribuente. Si tratta, in ogni caso, di una procedura che esula dalle competenze di questa Camera. Dal profilo fiscale, come correttamente evidenziato anche dall’Ufficio di tassazione, l’unica circostanza di rilievo è rappresentata dall’imposta prelevata sulle prestazioni sociali erogate sino al 31 dicembre 2004, che in seguito all’ordine di restituzione della Cassa cantonale di compensazione ha perso di ogni legittimazione.

 

                                         2.4.

                                         Di principio, una decisione di tassazione passata in giudicato deve essere rimossa mediante l’istituto della revisione e l’imposta a suo tempo pagata restituita al contribuente.

                                         In questo senso, la soluzione adottata dall’autorità di tassazione, che si è limitata a compensare le rendite d’invalidità arretrate con gli assegni integrativi e di prima infanzia erogati sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui tali prestazioni sociali erano ancora assoggettate all’imposta sul reddito, senza procedere alla revisione delle relative tassazioni, si appalesa addirittura generosa nei confronti del contribuente. In caso contrario, infatti, lo stesso sarebbe stato imposto, a titolo di rendite d’invalidità arretrate, non soltanto su quelle maturate a contare dal 1° gennaio 2005 (di complessivi fr. 126'948.–), bensì sullintero importo di fr. 184'582.– accertato dall’Ufficio AI.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Assodato il principio e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte – come visto – dalle rendite AI maturate dal 1° gennaio 2005, alle quali vanno ancora ad aggiungersi le rendite arretrate della Cassa pensione e dell’assicurazione privata sulla vita (non contestate in quanto tali), resta ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.

 

                                         3.2.

                                         Secondo gli art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente.

                                         Dapprima limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze, versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate, cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF 2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p. 486).

 

                                         3.3.

                                         La giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.

                                         In altri termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608). Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la SUVA e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute.

 

                                         3.4.

                                         Come ancora recentemente confermata dal Tribunale federale (decisione TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico.

 

 

                                         3.5.

                                         Tornando al caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate sin dal 1° gennaio 2005 (di fr. 126'948.–), così come i versamenti arretrati della Cassa pensione __________ (di fr. 70'626.–) e dell’assicurazione sulla vita (di fr. 36'800.–), andavano pacificamente imposti con l’aliquota attenuata, che sarebbe stata applicata se fosse stata corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

                                         La decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha fatto proprio l’unico rimedio previsto dall’ordinamento tributario per attenuare il carico fiscale dovuto all’accumulo di prestazioni ricorrenti estese su più anni, non presta pertanto il fianco a critiche.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: